Il COA di Torino chiede di sapere se i praticanti, trascorsi sei anni dall’iscrizione al relativo Registro, ove non abbiano superato l’esame di abilitazione, debbano essere cancellati e sulla procedura che debba adottare il COA.

Onde rispondere al quesito, è sufficiente richiamare il disposto dell’articolo 17, comma 10, lettera b) della legge n. 247/12.
Da tale disposizione discende che:
a) il certificato di compiuta pratica non può essere richiesto trascorsi sei anni dall’iscrizione nel registro del tirocinio;
b) una volta ottenuto il certificato di compiuta pratica, l’iscrizione può permanere se non sono ancora trascorsi i cinque anni di abilitazione al patrocinio sostitutivo, anche ove essi eccedano il sessennio. Detto sessennio, infatti, rileva unicamente ai fini della possibilità di chiedere il certificato di compiuto tirocinio e non individua un termine massimo di iscrizione nel registro dei praticanti fermo restando che – ove non sia richiesto, nel sessennio, il certificato di compiuto tirocinio – il periodo di pratica resterà svolto inutiliter.

Consiglio nazionale forense, parere n. 36 del 25 maggio 2026

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 36 del 25 Maggio 2026
– Consiglio territoriale: COA Torino, delibera (quesito)

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