Il COA di Milano formula quesito in merito all’applicabilità della causa di incompatibilità di cui all’articolo 18, lettera b) della legge n. 247/2012 (attività di impresa commerciale) a coloro che affittino più di due immobili secondo il regime della locazione breve.

L’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2017 assoggetta a regime fiscale agevolato coloro che affittino immobili, per periodi non superiori a 30 giorni, “al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa”. L’articolo 1, comma 595 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – come modificato dall’articolo 1, comma 17 della legge 30 dicembre 2025, n. 199 – dispone che tale regime fiscale agevolato è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di due appartamenti per ciascun periodo d’imposta e che negli altri casi, ai fini della tutela dei consumatori e della concorrenza, la predetta attività di locazione, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale.
Ne consegue che, in tal caso, opera la causa di incompatibilità di cui all’articolo 18, lettera b) della legge n. 247/12.

Consiglio nazionale forense, parere n. 35 del 25 maggio 2026

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 35 del 25 Maggio 2026
– Consiglio territoriale: COA Milano, delibera (quesito)

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