La risposta è resa nei termini seguenti.
Come già ritenuto nei pareri nn. 41/2024 e 36/2017, l’esercizio di attività riconducibili all’ambito delle professioni non organizzate in ordini o collegi ai sensi della legge n. 4/2013 non è, di per sé, incompatibile con l’esercizio della professione forense, dal momento che non configura l’iscrizione in Albo professionale.
Tuttavia, deve essere valutato con attenzione se le concrete caratteristiche dell’attività esercitata e delle forme e dei modi del suo esercizio possano configurare incompatibilità ai sensi dell’articolo 18 della legge professionale, con particolare riguardo a quanto previsto dalla lettera a), a mente della quale l’esercizio della professione forense è incompatibile “con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l’esercizio dell’attività di notaio” e con quanto previsto dalla lettera b), a mente della quale essa è incompatibile “con l’esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui”.
Valuti il COA, nell’esercizio della propria discrezionalità in materia di tenuta degli albi, se nel caso di specie possa ravvisarsi una ipotesi di incompatibilità ai sensi delle disposizioni richiamate.
Consiglio nazionale forense, parere n. 34 del 25 maggio 2026
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 34 del 25 Maggio 2026– Consiglio territoriale: COA Ferrara, delibera (quesito)