Il COA di Vicenza formula un quesito in merito al periodo di conservazione della documentazione cartacea da parte dell’Ordine. Nello specifico dei documenti relativi all’attività di opinamento parcelle, alle istanze di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato, alle questioni disciplinari, alla Cassa di Previdenza ed Assistenza, alla formazione (ad es. accreditamento eventi), alle istanze di ammissione presentate all’Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento (OCC), alle attività dello Sportello del Cittadino e ai documenti di elezione dei componenti del Consiglio dell’Ordine (ad es. schede elettorali/verbali).

Come ritenuto nel parere n. 48/2024 in merito alla disciplina applicabile alla gestione archivistica dei COA, “non si può che rinviare, per quanto concerne la documentazione assoggettata a tale regime, alle disposizioni contenute nel d. lgs. n. 24/2004 (codice dei beni culturali). Per la documentazione non assoggettabile al regime di cui al codice, occorre comunque considerare – anche alla luce dell’elencazione esemplificativa contenuta nel quesito – il perdurante interesse alla conservazione della documentazione direttamente riguardante la posizione di singoli iscritti, che permane quantomeno sino a quando permanga l’iscrizione.”.

Consiglio nazionale forense, parere n. 33 del 25 maggio 2026

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 33 del 25 Maggio 2026
– Consiglio territoriale: COA Vicenza, delibera (quesito)

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