Espressioni sconvenienti ed offensive: illecite anche quelle pronunciate nella dimensione non professionale ovvero della vita privata

L’avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione (quindi anche nella dimensione privata e non propriamente nell’espletamento dell’attività forense), con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l’avvocatura svolge nella giurisdizione e deve in ogni caso astenersi dal pronunciare espressioni sconvenienti od offensive, il cui carattere illecito deve essere accertato caso per caso ed alla luce dell’ambito in cui esse sono pronunciate.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Baffa), sentenza n. 141 del 27 luglio 2020

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– codice: art. 26

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Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 37 del 20 Marzo 2014 (respinge)
– Consiglio territoriale: COA Forlì-Cesena, delibera del 16 Dicembre 2009
– Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 737 del 19 Gennaio 2015 (respinge)