L’avvocato che non esegue il mandato professionale pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante sotto il profilo dell’art. 26 cdfArt. 26 cdf – Adempimento del mandatoL’accettazione di un incarico professionale presuppone la competenza a svolgerlo. L’avvocato, in caso di incarichi che comportino anche competenze diverse dalle proprie, deve prospettare al cliente e…Leggi il testo completo → (già art. 38 cod. prev.Art. 38 cod. prev. – Inadempimento al mandato.Costituisce violazione dei doveri professionali, il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi dell…Leggi il testo completo →), con violazione dei doveri di correttezza e lealtà nei confronti della cliente stesso (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per la durata di mesi due).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mariani Marini), sentenza del 10 giugno 2014, n. 82
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 82 del 10 Giugno 2014 (respinge) (sospensione)– Consiglio territoriale: COA Ancona, delibera del 24 Maggio 2010 (sospensione)