Al fine di garantire l’imparzialità e l’indipendenza del giudice disciplinare, nessuno dei componenti titolari (5) e supplenti (3) della sezione CDD può essere iscritto allo stesso COA dell’incolpato (art. 50 co. 3 L. n. 247/2012); inoltre, al fine di assicurare che le decisioni siano assunte da un organo collegiale imparziale e composto in modo da riflettere un’ampia rappresentanza dei fori del distretto, i consiglieri di sezione provenienti da uno stesso COA possono essere al massimo due ove non ostino ragioni di composizione numerica (art. 2, co. 2, Reg. CNF n. 2/2014), da indicarsi al momento stesso della designazione della sezione competente ex art. 58 L. n. 247/2012 (Nel caso di specie, la Sezione disciplinare era stata composta da cinque consiglieri provenienti da uno stesso COA, peraltro scelti non seguendo l’ordine alfabetico. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha accolto il ricorso e rinviato gli atti al CDD per rinnovare il giudizio dinanzi a una nuova Sezione disciplinare).
NOTA:
In senso conforme, CNF n. 160/2025, CNF n. 400/2024.
Sul fatto che, invece, il principio di cui in massima non si applichi alla Sezione CDD chiamata a decidere sull’istanza di ricusazione, cfr. CNF n. 143/2025.
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 150 del 16 Aprile 2026 (accoglie)– Consiglio territoriale: CDD Palermo, delibera del 13 Aprile 2023 (sospensione)