Espressioni offensive o sconvenienti: illecito definire “faccia di bronzo” la controparte

Configura violazione dell’art. 52 cdfArt. 52 cdf – Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenientiL’avvocato deve evitare espressioni offensive o sconvenienti negli scritti in giudizio e nell’esercizio dell’attività professionale nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi. La ritor…Leggi il testo completo →, utilizzare un tono canzonatorio nei confronti della controparte definendola “faccia di bronzo”, giacché il diritto di sostenere le proprie ragioni non giustifica l’uso di espressioni esorbitanti e gratuitamente offensive, ispirate da un ardore espositivo che non può essere aderente ai doveri di probità, dignità e decoro ai quali l’avvocato deve comunque conformarsi.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Rivellino), sentenza n. 220 del 27 maggio 2024

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 220 del 27 Maggio 2024 (respinge) (censura)
– Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera n. 94 del 11 Luglio 2022 (censura)