Vietato contattare le persone informate sui fatti per condizionarne con forzature o suggestioni le future deposizioni testimoniali

Costituisce illecito disciplinare, per violazione dell’art. 55 cdfArt. 55 cdf – Rapporti con i testimoni e persone informateL’avvocato non deve intrattenersi con testimoni o persone informate sui fatti oggetto della causa o del procedimento con forzature o suggestioni dirette a conseguire deposizioni compiacenti. Il difens…Leggi il testo completo →(1), il comportamento dell’avvocato che contatti testimoni o persone informate sui fatti al fine di conseguire deposizioni compiacenti (Nel caso di specie, l’avvocato aveva scritto ad una persona informata sui fatti, preavvisandola che sarebbe stata indicata come teste e aggiungendo “Riteniamo che una risposta positiva convenga a tutti, ma soprattutto a Lei e a Sua sorella”).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Carello), sentenza n. 194 del 12 maggio 2026

(1) NOTA
Medesimo principio è previsto con riferimento alla procedura di negoziazione assistita (art. 62 bis cdf).

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 194 del 12 Maggio 2026 (respinge) (censura)
– Consiglio territoriale: CDD Catania, delibera n. 17 del 29 Aprile 2024 (censura)