Sollecitare una definizione bonaria della vertenza prospettando al difensore della controparte possibili e legittime, in parte fors’anche doverose, iniziative giudiziarie, non costituisce di per sè violazione dell’art. 65 cdfArt. 65 cdf – Minaccia di azioni alla controparteL’avvocato può intimare alla controparte particolari adempimenti sotto comminatoria di azioni, istanze fallimentari, denunce, querele o altre iniziative, informandola delle relative conseguenze, ma no…Leggi il testo completo → (Nel caso di spece, il difensore aveva invitato il collega avversario a formulare una proposta transattiva migliorativa al fine di convincere la sua assistita a desistere dal procedere con la denuncia di controparte per falsa tesimonianza. Successivamente, a causa del mancato accordo transattivo, la querela veniva effettivamente proposta e il relativo procedimento si concludeva con l’accertamento della responsabilità penale dell’imputato. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF -rilevato il comportamento complessivo delle parti nonché l’esito del giudizio penale nei confronti del teste mendace- ha ritenuto che la richiesta di definizione bonaria non presentasse i connotati della pressione indebita o di coartazione della controparte, e ha conseguentemente accolto il ricorso, annullando la sanzione disciplinare irrogata dal consiglio territoriale).
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 195 del 12 Maggio 2026 (accoglie) (assoluzione)– Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera del 15 Agosto 2025 (avvertimento)