La previsione dell’art. 66 cdfArt. 66 cdf – Pluralità di azioni nei confronti della controparteL’avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte, quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita. La…Leggi il testo completo →, che vieta all’avvocato di aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita, è norma deontologica di condotta di carattere generale che, prescindendo dalle regole del diritto processuale e sostanziale, impone all’avvocato di mantenere comportamenti ispirati a principi di lealtà, correttezza e probità che hanno portata diversa e ben più ampia di quelle regole, principi cui l’avvocato deve informare i propri comportamenti e che non trovano limiti nel fatto che esistano strumenti di natura processuale ovvero sostanziale che pur consentono di porre utilmente rimedio alla loro violazione. E proprio su tali principi fonda il divieto di azioni giudiziali, quantunque astrattamente consentite dall’ordinamento positivo, che si rivelino tuttavia onerose e tali da aggravare la situazione debitoria della controparte rispetto alle effettive ragioni di tutela del proprio cliente. Conseguentemente, deve ritenersi contrario a detta norma deontologica il comportamento dell’avvocato che, a fronte di un credito relativamente modesto (nella specie, € 18mila circa), proceda in executivis pignorando plurimi beni immobili di rilevante valore economico (nella specie, tre appartamenti di oltre 1,5 milioni di euro), allorché uno solo di essi fosse ampiamente sufficiente a soddisfare le ragioni del proprio asistito, a nulla rilevando in contrario né l’inesistenza di una norma di legge che predichi l’illiceità o l’invalidità di una richiesta di pignoramento in eccesso, né la possibilità di disporre la riduzione o conversione del pignoramento stesso in fase esecutiva.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Consales, rel. Feliziani), sentenza n. 94 del 27 marzo 2024
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 2 maggio 2016, n. 102.
– codice: art. 32
Risultati della ricerca: 13
La prosecuzione dell’attività professionale nonostante la revoca del mandato e comunque contro la volontà dell’ex cliente
Consiglio Nazionale Forense (pres. Corona Patrizia, rel. Rivellino Demetrio), sentenza n. 302 del 24 Ottobre 2025
Rinuncia al mandato professionale: la congruità del preavviso va valutata caso per caso
Consiglio Nazionale Forense (pres. Palma Concetta, rel. Favi Francesco), sentenza n. 388 del 25 Ottobre 2024
La prorogatio nel caso di rinuncia o revoca del mandato
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi Maria, rel. Corona Patrizia), sentenza n. 127 del 16 Giugno 2023
La prorogatio nel caso di rinuncia o revoca del mandato
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi Maria, rel. Di Maggio Vincenzo), sentenza n. 237 del 04 Dicembre 2020
La rinuncia al mandato deve essere comunicata con un congruo preavviso alla parte assistita
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin Andrea, rel. De Michele Antonio), sentenza n. 64 del 29 Luglio 2019
Radiazione per l’avvocato mandante di uno sfregio
CDD di Bologna (pres. Benini Carlo), decisione n. 29 del 20 Maggio 2019
L’inadempimento al mandato professionale e la falsa autenticazione della firma del cliente nella procura alle liti
CDD di Bologna (pres. Gennari Rita, rel. Gennari Rita), decisione n. 30 del 14 Maggio 2019
Rinuncia o revoca del mandato: fino al subentro del nuovo difensore, permane il dovere di informare l’ex cliente
Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni Giuseppe, rel. De Michele Antonio), sentenza n. 7 del 26 Marzo 2019
Rinuncia o revoca del mandato: fino al subentro del nuovo difensore, permane il dovere di informare l’ex cliente
Corte di Cassazione (pres. Spirito Angelo, rel. Oricchio Antonio), sentenza n. 2755 del 30 Gennaio 2019
AVVOCATO E PROCURATORE – GIUDIZI DISCIPLINARI – Art. 32 (già art. 47) del codice deontologico forense – Revoca del mandato – Obblighi informativi nei confronti del cliente – Sussistenza – Fondamento – Fattispecie.
Corte di Cassazione (pres. Spirito Angelo, rel. Oricchio Antonio), sentenza n. 2755 del 30 Gennaio 2019
Rinuncia o revoca del mandato: fino al subentro del nuovo difensore, permane il dovere di informare l’ex cliente (ma non di depositare atti giudiziari)
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin Andrea, rel. Secchieri Carla), sentenza n. 164 del 29 Novembre 2018
Rinuncia o revoca del mandato: fino al subentro del nuovo difensore, permane il dovere di informare l’ex cliente
Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni Giuseppe, rel. Pasqualin Andrea), sentenza n. 56 del 25 Maggio 2018
Rinuncia o revoca del mandato: fino al subentro del nuovo difensore, permane il dovere di informare l’ex cliente
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin Andrea, rel. Marullo di Condojanni Francesco), sentenza n. 388 del 30 Dicembre 2016
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 388 del 30 Dicembre 2016 (accoglie) (avvertimento)– Consiglio territoriale: COA Vicenza, delibera del 25 Giugno 2012 (censura)
– Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 6277 del 04 Marzo 2019 (respinge)