Domicilio digitale e avvocato extra districtum: i termini “breve” e “lungo” per l’impugnazione in Cassazione delle sentenze CNF

La proposizione del ricorso per cassazione contro le decisioni rese dal Consiglio nazionale forense su provvedimenti disciplinari a carico di avvocati è soggetta al termine cd. lungo di cui all’art. 327 c.p.c. ove non vi sia stata valida notificazione d’ufficio della decisione impugnata e nessuna delle parti interessate abbia provveduto alla notificazione stessa di propria iniziativa. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto operante il termine “lungo” in relazione all’impugnazione di una decisione disciplinare del CNF notificata d’ufficio all’avvocato – che non aveva eletto domicilio nel comune sede dell’ufficio procedente – presso lo stesso CNF forense e non all’indirizzo PEC indicato al Consiglio dell’ordine di appartenenza, nonostante tale indirizzo non risultasse inaccessibile).

Corte di Cassazione (pres. Schirò, rel. Cirillo), SS.UU, sentenza n. 19526 del 23 luglio 2018

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– codice: art. 55

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sentenza

AVVOCATO E PROCURATORE – GIUDIZI DISCIPLINARI – SANZIONI DISCIPLINARI – Avvocato nominato componente di collegio arbitrale – Assunzione ed esercizio dell’incarico in situazione di incompatibilità ex art. 55 del codice deontologico – Rilievo disciplinare – Sussistenza – Assenza di contestazioni mosse nel corso del procedimento arbitrale – Irrilevanza – Fondamento.

Corte di Cassazione (pres. Bisogni Giacinto, rel. Bisogni Giacinto), sentenza n. 7761 del 09 Aprile 2020

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 133 del 06 Ottobre 2014 (accoglie) (censura)
– Consiglio territoriale: COA Bologna, delibera del 23 Novembre 2009 (sospensione)
– Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 12183 del 12 Giugno 2015 (respinge)