Decisione disciplinare: la firma del presidente e del segretario è sufficiente nell’originale

La conformità all’originale della copia notificata della decisione del giudice disciplinare risulti attestata dal consigliere segretario con la dicitura “firmato” e l’indicazione a stampa del nome e cognome del presidente e del segretario, tale formulazione della copia è sufficiente ad asseverare la presenza di sottoscrizione dell’originale.

Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Valitutti), SS.UU, sentenza n. 14233 del 8 luglio 2020

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parere

Il Comune di Montella chiede di sapere se: “l’avvocato dipendente a tempo pieno ed indeterminato Responsabile dell‘Ufficio Legale del Comune di Montella (AV), iscritto nell’elenco speciale annesso all’albo (art. 3, comma 4, lett, b), R.D.L. n. 1578/1933), possa ricevere ed accettare mandato a difendere amministratori, responsabili di settore e dipendenti comunali tutti nei giudizi civili e/o amministrativi e/o contabili e/o penali per atti o fatti connessi direttamente all’espletamento del mandato elettivo o del servizio ed all’adempimento dei compiti di ufficio e ricevendo dagli interessati la procura ad litem, sempre che non sussista conflitto di interessi per dolo o colpa grave, anche potenziale, nei confronti del Comune”.

Consiglio Nazionale Forense (Salazar Michele), parere n. 45 del 24 Giugno 2015

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 199 del 15 Dicembre 2011 (respinge) (censura)
– Consiglio territoriale: COA Terni, delibera del 21 Aprile 2008 (censura)