Categoria: Prassi: pareri CNF

  • Il Comune di Montella chiede di sapere se: “l’avvocato dipendente a tempo pieno ed indeterminato Responsabile dell‘Ufficio Legale del Comune di Montella (AV), iscritto nell’elenco speciale annesso all’albo (art. 3, comma 4, lett, b), R.D.L. n. 1578/1933), possa ricevere ed accettare mandato a difendere amministratori, responsabili di settore e dipendenti comunali tutti nei giudizi civili e/o amministrativi e/o contabili e/o penali per atti o fatti connessi direttamente all’espletamento del mandato elettivo o del servizio ed all’adempimento dei compiti di ufficio e ricevendo dagli interessati la procura ad litem, sempre che non sussista conflitto di interessi per dolo o colpa grave, anche potenziale, nei confronti del Comune”.

    La risposta è nei seguenti termini:
    Gli avvocati degli enti pubblici sono addetti in maniera esclusiva e stabile alla trattazione degli affari legali dell’Ente. Essi non possono, quindi, assumere incarichi professionali da soggetti diversi dall’Ente dal quale dipendono. L’Ente può, tuttavia, incaricarli, con apposita motivata deliberazione, di assistere in giudizio amministratori, responsabili di settore e dipendenti che abbiano avanzato a tal fine specifica domanda di assistenza legale, sempre che non vi siano nello Statuto disposizioni ostative, alla sola condizione che l’Ente ravvisi un apprezzabile interesse proprio a detta assistenza.

    Consiglio nazionale forense (Salazar), parere 24 giugno 2015, n. 45

    Quesito n. 30, Comune di Montella

  • Il COA di Agrigento formula un quesito in merito alla possibilità di procedere alla reintegrazione di membri del Consiglio dell’Ordine mediante ricorso alla cooptazione del primo dei non eletti.

    Il Consiglio Nazionale Forense, già nell’immediatezza dell’entrata in vigore della legge 31 dicembre 2012 n. 247, il cui art. 65, comma 2 ha prorogato i Consigli circondariali in carica sino al 31 dicembre 2014, ha precisato che il funzionamento degli stessi rimane, nel periodo transitorio, disciplinato dalle previsioni del R.D.L. n. 1578/1933, del R.D. n. 37/1934 e del D. Lgs. Lgt. n. 382/1944, così come sancito dal comma 1 del su indicato art. 65.
    Di talché, l’unico strumento consentito dalla legge per la reintegrazione del Consiglio è costituito dall’indizione delle elezioni suppletive; trattasi, peraltro, di un rimedio coniato dall’ordinamento professionale previgente senza vincolo di obbligatorietà, rimanendo in via di principio nella discrezionalità dell’ente territoriale il ricorso, o meno alle stesse, quanto meno ogniqualvolta il numero dei seggi resisi vacanti non incida pregiudizievolmente sull’ordinato svolgimento dell’attività del Consiglio e sulla sua capacità deliberativa(*).

    Consiglio nazionale forense (Commissione), parere 24 giugno 2015, n. 44

    Quesito n. 29, COA di Agrigento

    (*) La Commissione dà atto della circostanza che, nelle more dell’approvazione del verbale della seduta in cui è stato reso il parere, il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, con sentenza n. 8681/2014 ha ritenuto l’immediata operatività dell’istituto del subingresso. Contro tale sentenza pende, peraltro, ricorso in appello dinanzi al Consiglio di Stato che, con ordinanza cautelare n. 4121/14, ha respinto la richiesta di sospensione degli effetti della sentenza impugnata. La Commissione ritiene tuttavia di non dover modificare il proprio orientamento al riguardo.

  • Il COA di Parma formula un quesito in merito alla possibilità, per il Consiglio dell’Ordine, di riconoscere il periodo di tirocinio presso gli uffici giudiziari ai sensi dell’art. 73 del DL n. 69/13 ai fini del compimento di un anno di pratica forense, fermo restando l’obbligo di svolgimento di un semestre ulteriore di tirocinio presso lo studio di un avvocato.

    La Commissione si è già espressa, sul punto, con il proprio parere n. 110/2014, che si riporta integralmente:

    Quesito n. 441, COA di Ferrara, Rel. Cons. Merli
    Parere 10 dicembre 2014, n. 110

    Il COA di Ferrara chiede di sapere, in primo luogo, se sia possibile riconoscere al praticante che ha svolto, implicitamente con successo, il periodo di tirocinio formativo ai sensi dell’art. 73, comma 13, D.L. n. 69/2013, un periodo di pratica pari a 12 mesi.
    Secondariamente, rappresenta che detti praticanti intenderebbero anche contestualmente iscriversi per il tirocinio in uno Studio Legale, così da svolgere nel medesimo periodo anche gli ulteriori sei mesi di pratica. Osserva, al riguardo, che tale sovrapposizione pare incompatibile con l’effettiva frequentazione dello Studio, ma non ravvisa nel D.L. succitato divieti in tal senso.
    La Commissione osserva quanto segue.
    L’art. 73 del D.L. n. 69/2013 è entrato in vigore nella vigenza delle norme, relative alla pratica legale, precedenti quelle introdotte dal Titolo IV, Capo I, della Legge n. 247/2012. Queste ultime, peraltro ed ai sensi della norma transitoria recata dall’art. 48 della medesima legge, entreranno in vigore al termine del secondo anno successivo all’entrata in vigore della legge (2 febbraio 2013) ed a condizione che sia stato anche emanato dal Ministro della Giustizia, sentito il C.N.F., sia il Regolamento previsto dall’art. 41, comma 13, sia, sempre con Decreto Ministeriale, il Regolamento contemplato dal successivo art. 44, concernente l’attività di praticantato negli Uffici Giudiziari, contemplata fra le attività di tirocinio dal comma 6 dell’artt. 41.
    Allo stato, nessuno dei succitati regolamenti è stato emanato.
    Posto preliminarmente quanto sopra, la Commissione osserva che il valore degli stage previsti dal D.L. n. 69/2013 all’art. 73 va quindi considerato con riferimento alle norme previgenti preposte a disciplinare l’effettuazione del tirocinio, eccezion fatta che per quanto concerne la relativa durata, che il summenzionato art. 48 della Legge 247/2012 ha ridotto a 18 mesi. Onde comprenderne la portata, si dovrà quindi far riferimento al succitato D.L. 69/2013, nel quale si prevede:
    a) Che lo stage ha una durata complessiva di 18 mesi (comma 1)
    b) Che l’attività di stage è “condotta in collaborazione con i Consigli dell’Ordine degli Avvocati …….. , secondo le modalità individuate dal Capo dell’Ufficio, qualora gli stagisti ammessi risultino anche essere iscritti alla pratica forense.” (comma 5 bis)
    c) Che lo stage può essere svolto “contestualmente ad altre attività, compreso ….. il tirocinio per l’accesso alla professione di avvocato ….. purchè con modalità compatibili con il conseguimento di un’adeguata formazione.” (comma 10)
    d) Che l’esito positivo dello stage è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale (comma 13)
    e) Che la domanda di accesso allo stage potrà essere presentata trenta giorni dopo l’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. (legge n. 98/2013 entrata in vigore il 21 agosto 2013)
    L’applicazione delle suddette previsioni non dovrà, nel contempo, disattendere le altre previsioni vigenti in tema di tirocinio forense, tra le quali va richiamato il D.P.R. N. 101/1990, il cui art. 1, comma 3, prevede che la frequenza dello Studio legale ai fini della pratica, che nella accezione che le è propria s’intende in via esclusiva, fatte salve le eccezioni consentite, possa essere sostituita da altra frequenza per un periodo non superiore all’anno.
    Alla luce di quanto sopra esposto, il parere che la Commissione ritiene di dover esprimere si discosta dal precedente parere n. 65 del 2014. Peraltro, esso deve anche tener conto della specialità della Legge 247/2012, recante la “Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”, a mezzo della quale è stato introdotto un nuovo percorso formativo del praticante, che andrà però a regime, come dianzi precisato, solo allorquando entreranno in vigore i relativi D.M. di attuazione.
    Il parere quindi, in riforma del precedente orientamento, è il seguente.
    Il tirocinio formativo eseguito presso gli Uffici giudiziari ai sensi dell’art. 73 comma 13 del D.L. n. 69/2013, convertito nella legge n. 98/2013, può essere svolto contestualmente alla pratica forense di cui all’art. 17 del R.D.L. n. 1578/1933, a condizione che le modalità di effettuazione individuate dal Capo dell’Ufficio giudiziario, in collaborazione con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, siano ritenute compatibili. In quest’ottica, il Consiglio dell’Ordine è tenuto a vigilare affinchè non venga disattesa la previsione recata dall’art. 1, comma 3, del D.P.R. n. 101/1990, secondo la quale la frequenza dello studio (legale) non può essere sostituita per più di un anno. Da ciò consegue che, seppur sia praticabile la frequentazione contestuale dello Studio e dell’Ufficio giudiziario, il positivo esito dello stage non potrà far venir meno l’obbligo di frequentare lo Studio legale, ai fini del compimento della pratica, per ulteriori sei mesi.
    Detta opportunità non sarà più fruibile a decorrere dalla piena applicabilità alle modalità di effettuazione della pratica forense, propedeutica all’Esame di Stato di cui al Titolo IV, Capo II, della Legge n. 247/2012, delle norme recate dal Titolo IV, Capo I, della suddetta legge, che decorrerà dall’entrata in vigore dei Decreti Ministeriali attuativi.

    Consiglio nazionale forense (Commissione), parere 24 giugno 2015, n. 43

    Quesito n. 28, COA di Parma

  • Il COA di Sciacca, chiede quale sia la sussistenza e l’effettiva consistenza dei poteri di controllo dei Consigli degli Ordini riguardo alle domande d’iscrizione nell’Elenco degli Avvocati Stabiliti presentate da cittadini italiani che abbiano conseguito il titolo di abilitazione all’esercizio della professione in altro stato membro dell’Unione Europea, dopo la decisione della Corte di Giustizia UE n.58/2013.

    In risposta al quesito posto, la Commissione ritiene di dover rispondere nei seguenti termini.
    Alla presentazione di una domanda d’iscrizione nell’Elenco degli Avvocati Stabiliti da parte di cittadini italiani che abbiano conseguito il titolo di abilitazione all’esercizio della professione in altro stato membro dell’Unione Europea, il Consiglio dell’Ordine deve valutare la sussistenza dei requisiti di legge (cittadinanza comunitaria, domicilio, iscrizione all’organizzazione professionale nello Stato d’origine); oltre alla eventuale presenza di situazioni d’incompatibilità ostative all’esercizio della professione forense. Nel corso degli anni d’iscrizione, il Consiglio dovrà poi verificare il mantenimento dei requisiti accertati al momento dell’iscrizione, la cui mancanza dovrà dar luogo alla cancellazione dagli elenchi; oltre a verificare, periodicamente o in un’unica soluzione, l’effettivo svolgimento dell’attività professionale in Italia, a valere per l’eventuale successiva domanda d’integrazione al compimento del triennio.

    Consiglio nazionale forense (Allorio), parere 24 giugno 2015, n. 42

    Quesito n. 24, COA Sciacca

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Verona pone il seguente quesito: “Per quali praticanti abilitati al patrocinio vige l’obbligo, previsto dall’art. 41, comma 12, della legge n. 247 del 2012 di svolgere attività solo di sostituzione dell’avvocato presso il quale viene svolta la pratica?”.

    La Commissione osserva preliminarmente quanto segue.
    È pacifico che, da un lato, risulti formalmente decorso dal 2 febbraio 2005 il termine entro il quale, ex art. 48 Legge n. 247/2012, l’accesso all’esame di abilitazione restava disciplinato dalle disposizioni vigenti. Dall’altro, non può però essere ignorato che l’art. 41, comma 13, del medesimo provvedimento preveda l’adozione di un Decreto Ministeriale recante il regolamento di disciplina delle modalità di svolgimento del tirocinio e che, infine, il successivo art. 65 prescriva, al comma 1, che si debbano applicare le disposizioni vigenti non abrogate fino all’entrata in vigore dei regolamenti attuativi dalla nuova legge professionale.
    La mancata emanazione, alla data odierna, del regolamento ministeriale che dovrà disciplinare lo svolgimento del tirocinio professionale in conformità alle previsioni introdotte dall’art. 41 anzidetto comporta quindi l’applicazione, nell’attuale momento, della previsione di cui all’art. 65, comma 1, Legge n. 247/2012, dianzi richiamato. Di conseguenza, le istanze di abilitazione al patrocinio formulate dai praticanti nei confronti del COA di iscrizione dovranno essere trattate in ossequio a quanto previsto dall’art. 8 R.D.L. n. 1578/1933, così come sostituito dall’art. 1 della Legge n. 406/1985, fino a quanto l’emanazione dei regolamenti sopra menzionati non farà venir meno l’effetto sospensivo delle norme recate dalla legge n. 247/2012 previsto dall’art. 65, comma 1, della legge medesima. Di conseguenza, i praticanti che verranno abilitati al patrocinio prima dell’entrata in vigore dei regolamenti ministeriali e del C.N.F. ed i patrocinanti già abilitati ai sensi della precedente normativa sono e resteranno titolati, anche successivamente all’emanazione dei regolamenti anzidetti, a svolgere la loro attività in autonomia, e non nell’ambito della sola attività sostitutiva del dominus e per altri affari, comunque “sotto il controllo e la responsabilità dello stesso, in applicazione del principio del tempus regit actum dettato dall’art. 11 delle Disposizioni sulla Legge in generale.
    Premesso quanto sopra, la risposta al quesito è che il praticante potrà essere abilitato al patrocinio di cui all’art. 41, comma 12, Legge n. 247/2012 solo dopo l’entrata in vigore del regolamento attuativo del nuovo istituto, ovverosia del D.M. previsto dal comma 13 del succitato art. 41.
    La Commissione, pertanto, ritiene infondate le diverse letture della normativa in argomento prospettate dal COA scaligero nella parte esemplificativa del quesito. Entrambe le interpretazioni, infatti, sia che le nuove norme si ritengano applicabili a decorrere dal 2 febbraio 2015 (art. 48, comma 1), sia che si ritengano applicabili già a decorrere dall’entrata in vigore della nuova legge (2 febbraio 2013), trascurano l’esistenza ed i conseguenti, ineludibili effetti di quanto previsto dal più volte citato art. 65, comma 1, della legge medesima.

    Consiglio nazionale forense (Merli), parere 24 giugno 2015, n. 41

    Quesito n. 23, COA di Verona

  • Il COA di Milano chiede di sapere se debba essere richiesto o meno il requisito della residenza del praticante nel circondario del Tribunale ove ha sede il Consiglio dell’Ordine, sia nel caso di praticante che chiede l’iscrizione esibendo attestato della Scuola di Specializzazione, sia nel caso di praticante che dichiara di svolgere la pratica presso uno studio.

    La fattispecie, già in precedenza regolata dall’art. 17 del R.D. 1578/33, trova la sua fonte normativa nell’art. 7 espressamente richiamato dall’art. 40, comma 3 della L. 247/2012, che, eliminato il concorrente requisito della residenza di cui alla previgente legislazione, prescrive che l’Avvocato si debba iscrivere nell’Albo del circondario del Tribunale del luogo ove ha il domicilio professionale, coincidente il più delle volte con quello in cui svolge in maniera principale la professione.
    Già con suo parere in data 16 luglio 2010 n. 36 questa Commissione aveva ritenuto che la norma introdotta dall’art. 16 della legge 21 dicembre 1999 n. 526 sulla equiparazione tra residenza e domicilio professionale si applicasse anche al praticante avvocato, considerato che la nozione di attività professionale non poteva che ritenersi estesa a tutte le attività ad essa collegate e prodromiche, quali la formazione del tirocinante per l’esame di stato; in tal caso tuttavia il domicilio professionale a cui doveva aversi riguardo era quello dello studio legale del dominus.
    Ritiene pertanto la Commissione che non debba essere richiesto il requisito della residenza del praticante nel circondario del Tribunale ove ha sede il Consiglio dell’Ordine, venendo in rilievo unicamente il domicilio professionale, coincidente con quello dello studio legale del dominus ove svolge la pratica.

    Consiglio nazionale forense (Secchieri), parere 24 giugno 2015, n. 40

    Quesito n. 21, COA di Milano

  • Si chiede, in relazione all’art. 32 della legge 31.12.2012 n. 247, come debba essere interpretato il 1° comma della norma il quale prevede che i “consigli dell’ordine composti da nove o più membri possono svolgere la propria attività mediante commissioni di lavoro composte da almeno tre membri, che devono essere tutti presenti ad ogni riunione per la validità delle deliberazioni” e, ulteriormente, se le commissioni previste dal citato articolo debbano essere considerate collegio perfetto e, nell’ipotesi in cui siano composte da un numero superiore a tre, se possano validamente deliberare a maggioranza semplice.

    L’art. 32 L. 247/2012 1° c. individua la composizione minima della sezione ma non esclude, evidentemente, che essa possa essere costituita con un maggior numero di componenti: il quorum costitutivo coincide quindi con quello deliberativo nella sola ipotesi di commissione composta da tre membri dovendosi, qualora il numero di componenti sia maggiore di tre, applicare il principio generale secondo il quale sussiste il quorum funzionale ove la partecipazione sia pari alla metà più uno dei componenti complessivi (un collegio con quattro componenti, in applicazione del principio enunciato, opera comunque con il quorum costitutivo di tre).
    Il Collegio Amministrativo (tale è la commissione del C.O.A) ha, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, natura di collegio perfetto nella sola ipotesi in cui vi sia un’espressa disposizione normativa: nel silenzio della legge 247/2012 la tipologia non può essere che quella imperfetta.
    Alla medesima conclusione porta l’utilizzazione dell’ulteriore criterio interpretativo secondo il quale la previsione di componenti supplenti, nell’ambito di un collegio, induce ad attribuire allo stesso la natura di perfetto, essendo in ciò manifesta la volontà di disporre che per il funzionamento dell’organo sia indispensabile sempre la presenza del plenum del consesso.
    La risposta deve essere resa nei seguenti termini;
    – le commissioni costituite ex art. 32 L. 247/2012 devono essere composte da un numero di consiglieri pari almeno a tre e, all’interno di tale numero che costituisce il quorum costitutivo, la formazione della volontà dell’organo avviene secondo il principio della maggioranza dei voti;
    – le commissioni previste dal 1° comma dell’art. 32 L. 247/2012, fermo restando il necessario quorum minimo costitutivo di tre, possono essere composte anche da un numero di membri superiore a tre non essendo obbligatoria per la validità della delibera, la presenza di tutti gli altri componenti eccedenti tale numero ed operando comunque il principio della maggioranza dei voti;
    – in assenza di una specifica previsione normativa, e di altri criteri che inducano ad opinare diversamente, alle commissioni del C.O.A. ex art. 32 1° comma L. 247/2012 deve essere attribuita natura di collegio imperfetto, fermo restando il limite minimo di tre componenti.

    Consiglio nazionale forense (Picchioni), parere 24 giugno 2015, n. 39

    Quesito n. 20, COA di Perugia
    Quesito n. 48, COA di Lecce

  • Il COA di Latina formula il seguente quesito: “se la recente normativa sulla iscrizione nelle liste dei difensori d’ufficio, che tra l’altro prevede a tal fine il superamento di un corso della durata minima di 90 ore sia applicabile anche ai corsi iniziati nella vigenza della precedente normativa con termine nella vigenza di quella attuale, e se, pertanto, con il superamento del corso iniziato nella vigenza della precedente normativa, i corsisti potranno essere iscritti nelle liste dei difensori d’ufficio”.

    La risposta è resa nei termini seguenti.
    La fattispecie richiamata dal COA richiedente è espressamente contemplata dal Regolamento CNF recante “Regolamento per la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese di ufficio”, adottato nella seduta del 22 maggio 2015 e pubblicato in data 10 giugno 2015. Si precisa, anzitutto, che – ai sensi dell’art. 14 del medesimo regolamento – lo stesso entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione e dunque il 10 luglio 2015.
    L’art. 12 del Regolamento in esame reca una disposizione transitoria specificamente dedicata agli avvocati che, ai fini di richiedere l’iscrizione negli elenchi dei difensori d’ufficio, avessero intrapreso il relativo percorso formativo nella vigenza della precedente normativa. A tale riguardo, prevede l’art. 12 che:

    “1. Entro un anno dall’entrata in vigore del presente regolamento, l’avvocato che alla data del 20 febbraio 2015 non risultava iscritto nell’elenco dei difensori di ufficio e che abbia partecipato, negli ultimi tre anni, ad un corso di formazione e aggiornamento professionale in materia penale di almeno 60 ore di cui all’art 29 comma 1-bis lettera a) nella formulazione del testo previgente, può essere ammesso all’esame finale di cui all’art. 3 del presente regolamento qualora dimostri la frequenza di un corso formativo integrativo in materia penale di almeno 30 ore che soddisfi i requisiti di cui alla lettera a) del comma 1-bis dell’art. 29 disp. att. c.p.p. 2. Il suddetto esame di verifica finale di cui all’art. 3 dovrà essere superato entro sei mesi dal completamento del percorso formativo di cui al comma 1 del presente articolo.

    Ne consegue pertanto che il percorso formativo già intrapreso potrà essere considerato utile ai fini dell’iscrizione negli elenchi ai sensi della normativa oggi in vigore solo qualora risultino rispettate le condizioni previste dal suddetto art. 12.

    Consiglio nazionale forense (Caia), parere 24 giugno 2015, n. 38

    Quesito n. 18, COA di Latina

  • Si chiede quale sia il criterio di determinazione del valore della causa ai fini dell’adozione del parere di congruità e, nel particolare, se il valore della controversia sia quello corrispondente a quello della domanda o, in difetto di concreti criteri di stima precostituiti, lo stesso possa ritenersi indeterminabile. In particolare, il quesito dà conto del ritenuto contrasto sussistente nella giurisprudenza della Corte di cassazione, in merito ai criteri di determinazione del valore della controversia, qualora la domanda attorea venga rigettata per motivi non attinenti al merito della stessa.

    Non si vuole entrare nel merito del contrasto giurisprudenziale, che potrebbe essere solo apparente, evidenziato dal C.O.A. remittente ma va notato come linea di principio risulti dirimente il criterio dettato dall’art. 5 del DM 55/2014, a mente della quale nell’ipotesi di liquidazione a carico del soccombente, il valore è determinato a norma del c.p.c. mentre, nella diversa ipotesi di liquidazione dei compensi a carico del cliente, si ha riguardo al valore dell’entità della domanda od al diverso valore effettivo esclusivamente quando esso risulti manifestatamente diverso da quello presunto.
    Ciò comporta, per venire allo specifico quesito concernente una richiesta risarcitoria “successivamente quantificata in sede di CTU”, che debba aversi riferimento al valore esposto nella perizia tecnica piuttosto che a quella oggetto della domanda non potendosi comunque ritenere che ricorra un’ipotesi di indeterminatezza del valore.
    I criteri per la determinazione del valore sono affermati dall’art. 14 c.p.c., norma specifica che detta criteri non derogabili, ed il principio interpretativo che ne deriva è quello secondo il quale il valore indeterminabile non sussiste nei giudizi in cui il valore stesso non sia determinato o sia di difficile valutazione ma solo in quelli, del tutto residuali, in cui il petitum non sia suscettibile di valutazione economica.
    Deve escludersi, quindi, il ricorso allo scaglione di riferimento indeterminabile non solo quando si sia in possesso, ab initio, di concreti criteri di stima che consentano di individuare, anche in via approssimativa, il petitum ma anche nell’ipotesi in cui il valore sia successivamente determinabile sulla base di una serie di elementi acquisiti dopo l’introduzione del giudizio.
    La perizia, se effettuata in corso di causa, consente ad esempio di disporre di un dato oggettivo tale da poter individuare il valore con un sufficiente grado di attendibilità e, in mancanza, elementi utili potranno derivare, esemplificativamente, da una relazione di parte o dalla descrizione dei fatti e delle sue conseguenze contenute nel corpo dell’atto introduttivo: il contesto processuale, in buona sostanza, è spesso idoneo a fornire elementi utili ad escludere il ricorso al criterio dell’indeterminatezza.
    La correttezza di una tale quantificazione, anche meramente prognostica, non viene meno ove il giudizio venga definito a seguito dell’accoglimento di un’eccezione pregiudiziale di rito (o di merito): un fatto di per sé idoneo ad incidere su di una questione di merito quale è il quantum del petitum.
    La risposta deve essere quindi resa nel senso di affermare che non possa definirsi di valore indeterminabile la domanda qualora anche a livello orientativo o meramente prognostico, sia possibile determinare il valore in forza di elementi già presenti nel processo e che quindi nel caso oggetto di quesito per individuare il quantum si debba far riferimento all’ammontare della richiesta risarcitoria che non risulta influenzato, a tali limitati fini, da decisioni su questioni di carattere pregiudiziale.

    Consiglio nazionale forense (Picchioni), parere 24 giugno 2015, n. 37

    Quesito n. 16, COA di Messina

  • La Procura della Repubblica di Udine formula quesito in merito alla sussistenza di una riserva a favore degli avvocati, per il caso di assistenza a favore di privati nel corso e durante lo svolgimento di accessi/verifiche fiscali da parte della Guardia di Finanza, o se invece tale attività possa essere svolta legittimamente anche da professionisti iscritti ad altri Albi (e, in particolare, dagli iscritti all’Albo dei Consulenti del Lavoro).

    La risposta è resa nei termini seguenti.
    L’art. 12, comma 2, della legge n. 212/2000 (cd. Statuto del contribuente) fa espressamente riferimento – nel disciplinare i diritti del contribuente sottoposto ad ispezione e/o verifica fiscale – alla possibilità di farsi assistere nel corso dell’operazione da un “professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria”.
    Ne consegue che la suddetta attività di assistenza possa essere svolta da uno dei professionisti menzionati dall’art. 12, comma 2, del D. Lgs. n. 546/92 e s.m.i. che contempla, accanto all’avvocato, anche iscritti ad altri Albi professionali, tra cui anche i consulenti del lavoro.

    Consiglio nazionale forense (Caia), parere 24 giugno 2015, n. 36

    Quesito n. 15, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine