Categoria: Prassi: pareri CNF

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lecco formula quesito in merito all’interpretazione dell’art. 81 co. 4 D.P.R. 115/2002 in materia di “Rinnovo elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato”.

    Il comma 4 dell’art. 81 del D.P.R. 115/2002, in merito all’elenco recante i nominativi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, prevede che “L’elenco è rinnovato entro il 31 gennaio di ogni anno, è pubblico, e si trova presso tutti gli uffici giudiziari situati nel territorio di ciascuna provincia”.
    L’interpretazione semantica e sistematica della su-riportata previsione conduce a ritenere che il termine “rinnovato” debba intendersi, ragionevolmente, come “aggiornato” nel senso che l’elenco, entro il 31 gennaio di ogni anno, deve essere aggiornato con l’inserimento delle (nuove) istanze pervenute entro tale termine. Si segnala, altresì, che è opportuno che l’inserimento nell’elenco avvenga senza indugio, ogni qualvolta all’Ordine pervenga una domanda che rispetti i requisiti di cui al DPR 115/2002, seppur la norma indichi quale termine il 31 gennaio di ogni anno. Detto termine, difatti, si reputa che debba essere considerato quale termine – ultimo e finale – ordinatorio entro cui aggiornare l’elenco ma non quello per inserire le istanze, medio tempore, pervenute.
    Fermo restando l’iscritto in possesso dei requisiti debba essere inserito nell’elenco anche prima del rinnovo obbligatorio. Diversamente argomentando si verrebbe a determinare un pregiudizio per coloro che, ad esempio, abbiano maturato il requisito di anzianità di iscrizione all’albo, immediatamente dopo il rinnovo dell’elenco e che sarebbero costretti, pur in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi, ad attendere un tempo anche significativo per l’inserimento nell’elenco.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 24 del 19 marzo 2021

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Civitavecchia formula quesito in merito alla opportunità che il beneficio del patrocinio a spese dello Stato sia esteso al debitore sovra-indebitato ed al gestore della crisi da sovraindebitamento.

    L’ambito di applicazione oggettivo e soggettivo del patrocinio a spese dello Stato è, come noto, tassativamente perimetrato dal D.P.R. 115 del 2002 e ss. mm. e ii.
    Seppur si condivida che il beneficio del patrocinio a spese dello Stato debba essere esteso anche alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, la legislazione vigente e la giurisprudenza formatasi in materia di applicazione del patrocinio a spese dello Stato alle procedure alternative alla giurisdizione conducono, allo stato, a non ritenere possibile quanto richiesto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Civitavecchia.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 23 del 19 marzo 2021

  • La Camera Penale di Messina si rivolge al Consiglio Nazionale Forense segnalando una prassi ricorrente presso la Prima Sezione del Tribunale di Messina, la cui cancelleria sovente convoca i difensori di ufficio, alcuni giorni prima della udienza, per ogni esigenza di designazione che dovesse sorgere nel caso di assenza del difensore di fiducia o del difensore di ufficio nominato ai sensi dell’art. 97 comma 1 c.p.p.

    In particolare il funzionario di cancelleria richiede al Call Center del Centro nomine difensori di ufficio il nominativo di un difensore per il compimento di atti non urgenti con riferimento ad imputati liberi. Successivamente la cancelleria invia una PEC al difensore di ufficio individuato dal call center con allegata convocazione “D’ordine del Presidente” per l’udienza che si celebrerà a distanza di qualche giorno. La Camera Penale di Messina rappresenta altresì di essersi accertata che la predetta convocazione non avviene ai sensi dell’art. 97 comma 1 c.p.p., ovvero perché un imputato sia rimasto privo di difensore per revoca, rinuncia, incompatibilità, rifiuto o abbandono di difesa, bensì in via preventiva, al fine di garantire la presenza di un difensore di ufficio in udienza che, nominato ai sensi dell’art. 97 comma 4 c.p.p. e non già dell’art. 97 comma 1 c.p.p., possa sostituire i difensori eventualmente assenti. Si chiede pertanto al CNF se tale prassi sia da ritenersi conforme al dettato della legge e del Regolamento CNF sulla Difesa di Ufficio.
    La risposta al parere richiesto non può prescindere dalla analisi delle norme di fonte primaria e regolamentare che indicano i criteri per la designazione dei difensori di ufficio.
    L’art. 29 delle disp. di att. al c.p.p., così come modificato dall’art. 1 del d.lvo 6/2015, onera il CNF della predisposizione e dell’aggiornamento, con cadenza trimestrale, dell’elenco degli avvocati disponibili ad assumere le difese di ufficio. L’art. 97 comma 2 del c.p.p. così come novellato dal richiamato testo normativo, stabilisce che il difensore di ufficio nominato ai sensi del comma 1 è individuato nell’ambito degli iscritti nell’elenco nazionale di cui all’art. 29 disp. att. al c.p.p. I Consigli degli Ordini circondariali predispongono, mediante un apposito ufficio centralizzato, l’elenco dei professionisti iscritti all’albo e facenti parte dell’elenco nazionale ai fini della nomina su richiesta della autorità giudiziaria; il CNF fissa, con cadenza annuale, i criteri generali per la nomina dei difensori di ufficio sulla base della prossimità alla sede del procedimento e alla reperibilità. L’art. 12 del Regolamento del CNF sulla Difesa di Ufficio definisce al comma 1 lettera b) il criterio della reperibilità attraverso la predisposizione di liste diverse per indagati o imputati detenuti ed atti urgenti, ed indagati o imputati a piede libero. L’art. 15 comma 2 lettere a) e b) del citato Regolamento stabilisce che i Consigli dell’Ordine circondariali devono dotarsi di una lista liberi e di una lista arrestati, detenuti, atti urgenti e sostituti urgenti. La previsione delle liste risponde alla esigenza della autorità giudiziaria, di poter disporre, per le diverse tipologie di procedimenti, di una rosa di difensori che, con riferimento al turno giornaliero riferibile anche alle sostituzioni, hanno l’obbligo di essere reperibili nel caso di assenza del difensore di fiducia o di ufficio nominato ai sensi dell’art. 97 comma 1 c.p.p. In buona sostanza, secondo la lettera dell’art. 97 comma 4 c.p.p. e dell’art. 15 del Regolamento CNF, la turnazione giornaliera serve a “coprire” la necessità di designazione di un difensore di ufficio che sostituisca il difensore assente, versando quindi in ipotesi diversa dalla designazione ex art. 97 comma 1 c.p.p,. che interviene nel caso in cui l’imputato sia rimasto privo del difensore per revoca, rinuncia, incompatibilità di cui all’art. 106 c.p.p., ovvero per rifiuto o abbandono di difesa ai sensi dell’art. 105 c.p.p.
    Ciò premesso la garanzia di reperibilità, che è preciso dovere deontologico del difensore inserito nelle liste richiamate e nella turnazione giornaliera, non può essere inteso quale obbligo generalizzato di “ piantonamento “ delle aule di udienza da parte del difensore di ufficio, pronto ad intervenire se e qualora si realizzi la condizione di momentanea assenza del difensore, laddove non si ritenga integrata la ipotesi di rifiuto o abbandono della difesa che, diversamente, ai sensi dell’art. 105 c.p.p, comporterebbe la nomina di un nuovo “titolare” della difesa di ufficio ai sensi dell’art. 97 comma 1 c.p.p. All’evidenza il concetto di reperibilità deve essere correttamente declinato nell’obbligo, per il difensore di ufficio inserito nella apposita lista e con riferimento alla turnazione giornaliera, di immediata rintracciabilità e tempestiva disponibilità a recarsi presso la sede ove la sua presenza sia richiesta . La condizione ipotizzata nel parere proposto dalla Camera Penale di Messina, di un difensore di ufficio chiamato a presenziare in aula– spesso inutilmente – sulla base della mera eventualità che sia assente taluno dei difensori nei processi inseriti nel ruolo di udienza, non risponde ad alcuno dei criteri che il CNF è chiamato annualmente ad individuare e si appalesa fortemente lesivo della dignità e della stessa funzione del difensore di ufficio, il cui ruolo rappresenta fondamentale garanzia di difesa tecnica per coloro che ne siano anche solo momentaneamente privi , in ragione della temporanea assenza del difensore di fiducia o di ufficio nominato ai sensi dell’art. 97 comma 1 c.p.p.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 22 del 19 marzo 2021

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Teramo richiede al Consiglio Nazionale Forense un parere circa l’iscrizione al proprio Albo di una Società tra Avvocati della quale ha fornito atto costitutivo e dello statuto in forma anonima.

    Onde dare compiuto riscontro al suddetto quesito, si espone quanto segue.
    1. Innanzitutto, è noto che l’art. 1, comma 141, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, previa espressa abrogazione espressa dell’art. 5 della legge professionale (che conteneva la delega legislativa al Governo per la disciplina dell’esercizio della professione forense in forma societaria, delega poi scaduta), ha nuovamente modificato la disciplina, inserendo nella L. n. 247 del 2012 l’art. 4-bis; in particolare, tale norma consente l’esercizio in forma societaria della professione forense mercé l’utilizzo dei modelli societari tipizzati all’interno del codice civile (società di persone, di capitali o cooperative), prescrivendo altresì:
    (i) che le STA siano iscritte in un’apposita sezione speciale dell’albo tenuto dall’ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la medesima società;
    (ii) il divieto di partecipazione societaria tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona (comma 1);
    (iii) che: “i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all’albo, ovvero avvocati iscritti all’albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni; il venire meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell’ordine presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall’albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi”;
    (iv) che la maggioranza dei membri dell’organo di gestione debba essere composta da soci avvocati e che i componenti dell’organo di gestione non possano essere estranei alla compagine sociale; i soci professionisti possono rivestire la carica di amministratori;
    (v) al comma 3, che, anche nel caso di esercizio della professione forense in forma societaria, resta fermo il principio della personalità della prestazione professionale, di talché l’incarico può essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente, i quali assicurano per tutta la durata dell’incarico la piena indipendenza e imparzialità, dichiarando iniziali o sopravvenuti conflitti di interesse o casi di incompatibilità;
    (vi) al comma 4, il concorso della responsabilità della società e dei soci con quella del professionista che ha eseguito la specifica prestazione;
    (vii) al comma 5, la sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall’albo costituisce causa di esclusione dalla società;
    (viii) al comma 6, che le società sono in ogni caso tenute al rispetto del codice deontologico forense e sono soggette alla competenza disciplinare dell’ordine di appartenenza.
    2. Alla luce di quanto innanzi, in ragione del tenore dell’atto costitutivo e dello statuto della STA di cui si discute, va segnalato quanto segue.
    2.1. Innanzitutto, l’art. 7 dell’atto costitutivo della STA sancisce che: “L’amministrazione della società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) membri, anche non soci, che durerà in carica per 3 (tre) anni con i poteri di cui allo statuto”; all’evidenza, dunque, si tratta di una clausola incompatibile con la prescrizione di cui all’art. 4-bis, comma 2, lett. c), a mente del quale “i componenti dell’organo di gestione non possono essere estranei alla compagine sociale”.
    2.2. Sarebbe opportuno, inoltre, valutare i regolamenti richiamati agli artt. 3 e 4 dello Statuto. Nello specifico, nella prospettiva statutaria è prevista l’adozione:
    (i) di un regolamento volto a disciplinare lo scambio mutualistico (art. 3 dello statuto) e, in particolare, “c) i criteri e le modalità affinché la designazione del socio professionista sia compiuta dal cliente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all’utente”. Al riguardo, si tenga conto che, a differenza delle associazioni professionali (si cfr, art. 4, comma 1, secondo periodo, l. 247/2012), nelle STA l’incarico professionale viene conferito alla società, così determinandosi, in deroga al disposto di cui all’art. 2232 c.c., una dissociazione tra il soggetto che assume l’incarico (la società) e colui che lo porterà ad esecuzione (il professionista abilitato e socio della società). Nelle STA, dunque l’art. 2232 c.c. – a mente del quale “il prestatore d’opera professionale deve eseguire personalmente l’incarico assunto” – viene modulato in una prospettiva organizzativa che pone in equilibrio, da un lato, la personalità della prestazione e, dall’altra, l’organizzazione societaria.
    Se, tuttavia, è vero che tale dissociazione è ammessa nelle STA, è altrettanto vero che nulla esclude che la STA ed il cliente raggiungano un accordo negoziale in ragione del quale sia demandata al cliente la scelta del professionista-socio della STA dal quale intende essere concretamente seguito. Pertanto, la regolamentazione cui si riferisce lo statuto oggetto di analisi dovrebbe probabilmente affrontare alcuni temi rilevanti in tal caso; ad esempio, nell’ottica della scelta da parte del cliente del professionista-socio da cui essere seguito, ci si riferisce alla determinazione di un criterio di regolamentazione del rapporto professionale con la STA nel caso di eventuale cessazione dello status di socio in capo al professionista prescelto;
    (ii) di un regolamento volto a disciplinare il finanziamento dei soci alla società (art. 4 dello statuto); in tal senso, infatti, sarà sempre opportuno modulare la “politica” dei finanziamenti dei soci alla società in modo tale da evitare che venga intaccata l’indipendenza e l’autonomia dei soci-avvocati in ragione del potenziale massiccio finanziamento da parte dei soci-investitori; questi ultimi, infatti, divenendo anche creditori della STA, inevitabilmente potrebbero acquisire notevole “potere” endosocietario. In tal senso, il richiamo statutario ad una regolamentazione dei finanziamenti dei soci “finalizzati al raggiungimento dell’oggetto sociale” dovrebbe portare a ponderare con attenzione i criteri per porre in giusto equilibrio l’esercizio in maniera indipendente ed autonoma dell’attività forense ed il finanziamento dei soci rivolto a tale specifica finalità sociale.
    2.4. Infine, si segnala che alcune regole proprie delle STA non sono state espressamente richiamate nell’atto costitutivo e nello statuto oggetto di analisi (ci si riferisce al divieto di partecipazione societaria tramite società fiduciarie, trust o interposta persona, sanzionata con l’esclusione di diritto del socio); tuttavia, ciò non toglie ovviamente che le norme di legge regolanti la materia vanno applicate alla fattispecie concreta.
    3. Ferme le superiori premesse, quindi, si deve sostenere che certamente l’art. 7 dell’atto costitutivo della STA in questione va modificato in coerenza con il dettato dell’art. 4-bis, comma 2, lett. c), secondo cui “i componenti dell’organo di gestione non possono essere estranei alla compagine sociale”.
    Per il resto, onde verificare la compatibilità dell’organizzazione societaria della STA analizzata con la normativa di settore, bisognerebbe altresì verificare se i regolamenti interni (non allegati alla richiesta di parere ed eventualmente già approvati dai soci) siano coerenti la funzione e le regole specifiche dettate dalla legge in materia di Società tra Avvocati.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 21 del 19 marzo 2021

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Massa Carrara chiede se, in considerazione del divieto di cui al comma 1, 2° periodo dell’art. 4 bis c.2 della Legge Professionale, che vieta la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona, sia possibile l’iscrizione nell’elenco delle STA, di una società in accomandita semplice in cui i soci accomandanti sono, anziché persone fisiche, società a responsabilità limitata, pur nel rispetto del limite dei 2/3 del capitale sociale che rimane in capo ad avvocati iscritti all’Albo ex art. 4 bis, comma 2, L.P., in qualità di soci accomandatari.

    Onde dare compiuto riscontro al suddetto quesito, si espone quanto segue.
    1. Innanzitutto, è noto che l art. 1, comma 141, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, previa espressa abrogazione espressa dell’art. 5 della legge professionale (che conteneva la delega legislativa al Governo per la disciplina dell’esercizio della professione forense in forma societaria, delega poi scaduta), ha nuovamente modificato la disciplina, inserendo nella L. n. 247 del 2012 l’art. 4-bis; in particolare, tale norma consente l’esercizio in forma societaria della professione forense mercé l’utilizzo dei modelli societari tipizzati all’interno del codice civile (società di persone, di capitali o cooperative), prescrivendo altresì:
    (i) che le STA siano iscritte in un’apposita sezione speciale dell’albo tenuto dall’ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la medesima società;
    (ii) il divieto di partecipazione societaria tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona (comma 1);
    (iii) che: “i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all’albo, ovvero avvocati iscritti all’albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni; il venire meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell’ordine presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall’albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi”;
    (iv) che la maggioranza dei membri dell’organo di gestione debba essere composta da soci avvocati e che i componenti dell’organo di gestione non possano essere estranei alla compagine sociale; i soci professionisti possono rivestire la carica di amministratori;
    (v) al comma 3, che, anche nel caso di esercizio della professione forense in forma societaria, resta fermo il principio della personalità della prestazione professionale, di talché l’incarico può essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente, i quali assicurano per tutta la durata dell’incarico la piena indipendenza e imparzialità, dichiarando iniziali o sopravvenuti conflitti di interesse o casi di incompatibilità;
    (vi) al comma 4, il concorso della responsabilità della società e dei soci con quella del professionista che ha eseguito la specifica prestazione;
    (vii) al comma 5, la sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall’albo costituisce causa di esclusione dalla società;
    (viii) al comma 6, che le società sono in ogni caso tenute al rispetto del codice deontologico forense e sono soggette alla competenza disciplinare dell’ordine di appartenenza.
    2. Ebbene, il divieto di partecipazione ad una STA da parte di società fiduciarie, trust o per interposta persona si giustifica nella prospettiva di evitare una interposizione fittizia che impedisca per un verso di verificare il reale titolare della partecipazione e, per altro verso, di snaturare le caratteristiche funzionali della STA; e ciò, vale sia per il “socio finanziatore”, sia (e a maggior ragione) per il “socio professionista”.
    Ciò posto, fermi i limiti innanzi indicati (in primis, in termini di partecipazione a capitale), il socio finanziatore può ben essere una società, purché non si tratti di società fiduciaria (di cui alla legge n. 1966/1939 e ss.mm.) ovvero di una società che si ponga come mero titolare apparente della partecipazione, dietro la quale vi sia un reale diverso titolare che ne esercita di fatto i diritti sociali. Si badi che quest’ultimo caso non può essere oggetto di immediata percezione, di talché la violazione del divieto può essere desunta solo all’esito della valutazione del reale andamento della STA.
    Ne deriva che non può certamente ritenersi che una qualsivoglia società che voglia porsi come finanziatore di una STA sia, per ciò solo, un “socio apparente”. Al contrario, una simile interposizione potrebbe emergere nel corso dell’esercizio dell’attività della STA; tuttavia, si badi che l’interposizione fittizia nella persona del socio (cd. “socio apparente”) potrebbe celarsi non solo dietro una società, ma anche dietro una persona fisica.
    3. Alla luce di quanto innanzi, quindi, deve ritenersi corretta l’iscrizione nell’elenco delle STA, di una società in accomandita semplice in cui i soci accomandanti siano, anziché persone fisiche, società a responsabilità limitata, e purché ciò avvenga nel rispetto del limite dei 2/3 del capitale sociale che rimane in capo ad avvocati iscritti all’Albo ex art. 4-bis, comma 2, L.P., in qualità di soci accomandatari.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 20 del 19 marzo 2021

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna richiede al Consiglio Nazionale Forense un parere in ordine al seguente quesito: «Se, alla luce dell’art. 4-bis, comma 2, lett. a), Legge n. 247/2012, ove si prescrive che “…i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all’albo, ovvero avvocati iscritti all’albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni..”, sia o meno ammissibile che a una società tra avvocati, costituita ai sensi dell’art. 4-bis Legge n. 247/2012, partecipi in luogo dei singoli professionisti iscritti all’albo, una associazione professionale costituita ai sensi dell’art. 1 l. n. 1815/1939, una associazione professionale tra avvocati, ai sensi dell’art. 4, comma 1, Legge n. 247/2012, oppure una associazione multidisciplinare tra avvocati e altri professionisti, ai sensi dell’art. 4, comma 2, Legge n. 247/2012».

    Onde dare compiuto riscontro ad entrambi i quesiti, si espone quanto segue.
    1. Innanzitutto, è noto che l’art. 1, comma 141, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, previa espressa abrogazione espressa dell’art. 5 della legge professionale (che conteneva la delega legislativa al Governo per la disciplina dell’esercizio della professione forense in forma societaria, delega poi scaduta), ha nuovamente modificato la disciplina, inserendo nella L. n. 247 del 2012 l’art. 4-bis; in particolare, tale norma consente l’esercizio in forma societaria della professione forense mercé l’utilizzo dei modelli societari tipizzati all’interno del codice civile (società di persone, di capitali o cooperative), prescrivendo altresì:
    (i) che le STA siano iscritte in un’apposita sezione speciale dell’albo tenuto dall’ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la medesima società;
    (ii) il divieto di partecipazione societaria tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona (comma 1);
    (iii) che: “i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all’albo, ovvero avvocati iscritti all’albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni; il venire meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell’ordine presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall’albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi”;
    (iv) che la maggioranza dei membri dell’organo di gestione debba essere composta da soci avvocati e che i componenti dell’organo di gestione non possano essere estranei alla compagine sociale; i soci professionisti possono rivestire la carica di amministratori;
    (v) al comma 3, che, anche nel caso di esercizio della professione forense in forma societaria, resta fermo il principio della personalità della prestazione professionale, di talché l’incarico può essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente, i quali assicurano per tutta la durata dell’incarico la piena indipendenza e imparzialità, dichiarando iniziali o sopravvenuti conflitti di interesse o casi di incompatibilità;
    (vi) al comma 4, il concorso della responsabilità della società e dei soci con quella del professionista che ha eseguito la specifica prestazione;
    (vii) al comma 5, la sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall’albo costituisce causa di esclusione dalla società;
    (viii) al comma 6, che le società sono in ogni caso tenute al rispetto del codice deontologico forense e sono soggette alla competenza disciplinare dell’ordine di appartenenza.
    2. Ciò posto, va altresì considerato, come pure evidenziato dalla ormai costante giurisprudenza del Supremo Collegio (cui si aderisce), che, sebbene privo di personalità giuridica, lo studio professionale associato – da reputarsi evidentemente tale in ogni propria diversa declinazione tipizzata dalla legge – rientra a pieno titolo nel novero di quei fenomeni di aggregazione di interessi cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici, muniti di legale rappresentanza in conformità della disciplina dettata dall’art. 36 c.c. e segg. D’altronde, l’art. 36 c.c. prescrive che l’ordinamento interno e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute sono disciplinati dagli accordi tra associati, con relativa potenziale attribuzione all’associazione della legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire la titolarità di rapporti giuridici da delegare poi ai singoli associati (si cfr., tra le altre, Cass. civ., sez. VI, 27.10.2020, n.23489; Cass. civ., sez. II, 09.10.2020, n.21868; Cass. civ., sez. II, 29.04.2020, n.8358; Cass. civ., sez. I, 17.04.2020, n.7899; Cass. civ., sez. II, 02.07.2019, n.17718; Cass. civ., sez. I, 15.07.2011, n.15694).
    Di conseguenza, il giudice di legittimità ha reputato sussistente la legittimazione attiva dello studio professionale associato ove le suddette pattuizioni negoziali vengano accertate dal giudice del merito; peraltro, in tal modo è stato altresì superato il precedente orientamento, secondo il quale l’associazione tra professionisti non potrebbe configurarsi come centro autonomo di imputazione di diritti ed obblighi stante l’asserita natura dell’accordo negoziale relativa solo alla divisione delle spese ed alla ripartizione degli utili (Cass. civ., sez. II, 10.07.2006, n. 15633; Cass. civ., sez. lav., 21.10.1997, n. 10354). Ed infatti, ferma la personalità della prestazione professionale, come innanzi evidenziato, il fenomeno associativo tra professionisti può non essere univocamente finalizzato alla divisione delle spese ed alla gestione congiunta dei proventi.
    3. Fermo quanto innanzi, una serie di elementi militano nel senso di negare la possibilità che una associazione tra professionisti come disciplinata per legge possa partecipare ad una STA in luogo dei singoli professionisti iscritti all’albo, al fine di integrare il requisito soggettivo prescritto all’art. 4-bis, comma 2, lett. a), Legge n. 247/2012 (secondo cui “i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all’albo, ovvero avvocati iscritti all’albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni”).
    Tale conclusione si giustifica per una serie di motivi.
    3.1. In primis, la potenziale partecipazione di un’associazione professionale in una STA richiede che essa, nel caso concreto, sia negozialmente strutturata quale autonomo centro di imputazione di diritti e di obblighi (quindi, con autonoma soggettività giuridica); altrimenti opinando, infatti, non se ne potrebbe predicare neppure in astratto la possibilità di acquisire lo status di socio di una STP.
    Ciò posto, la lettera dell’art. 4-bis, comma 2, lett. a), è chiara nell’indicare un fermo ed inderogabile requisito soggettivo: i soci che rappresentano almeno i due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto devono essere “avvocati iscritti all’albo, ovvero avvocati iscritti all’albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni”. Si tratta evidentemente di un elemento che tipizza la STA, onde assicurare la personalità della prestazione professionale a rendersi dai soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente.
    Ne deriva che l’alterità soggettiva dell’associazione professionale rispetto ai professionisti – persone fisiche comporta che la prima non può sostituire i secondi ai fini della ricorrenza del suddetto requisito soggettivo.
    3.2. Peraltro, uno dei tratti che distinguono le associazioni professionali dalle STA è rappresentato dalla circostanza che l’incarico professionale, nelle prime, va necessariamente conferito ai singoli professionisti associati (si cfr, art. 4, comma 1, secondo periodo, l. 247/2012), mentre, nelle seconde, viene conferito alla società così determinandosi una dissociazione tra il soggetto che assume l’incarico (la società) e colui che lo porterà ad esecuzione (il professionista abilitato e socio della società). Nelle STA, dunque l’art. 2232 c.c. – a mente del quale “il prestatore d’opera professionale deve eseguire personalmente l’incarico assunto” – viene modulato in una prospettiva organizzativa che pone in equilibrio, da un lato, la personalità della prestazione e, dall’altra, l’organizzazione societaria.
    Se tuttavia è vero che tale dissociazione è ammessa nelle STA, è altrettanto vero che il cliente è tutelato nella misura in cui ha contezza – in forza dell’applicazione del regime di pubblicità dichiarativa in ambito societario – di chi siano i professionisti (persone fisiche) che rivestono lo status di socio della STA, così essendo a conoscenza di coloro deputati astrattamente ad eseguire l’attività professionale richiesta alla società.
    Ebbene, nell’ipotesi in cui si volesse considerare integrato il suddetto requisito soggettivo di cui all’art. 4-bis, comma 2, lett. a), Legge n. 247/2012 a mezzo di associazioni professionali anziché persone fisiche-professionisti, ci si troverebbe di fronte ai seguenti notevoli rischi:
    (i) rendere all’assistito più difficile l’individuazione del novero dei professionisti che effettivamente eseguiranno l’incarico conferito alla STA, stante l’ulteriore schermo soggettivo costituito dal socio-associazione professionale;
    (ii) violare il divieto nelle associazioni tra avvocati – prescritto all’art. 4, comma 1, primo periodo Legge n. 247/2012 – di dissociazione tra chi assume l’incarico e chi lo esegue, in quanto nelle STA l’incarico viene conferito alla società;
    (iii) il tutto, senza considerare che, ammettendo quanto innanzi, stante l’alterità soggettiva delle associazioni professionali, ci si potrebbe trovare di fronte ad una STA partecipata solo da associazioni professionali, con l’ulteriore conseguenza che l’incarico professionale non potrebbe materialmente essere svolto da professionisti-persone fisiche (professionisti), non rivestendo questi ultimi lo status di soci della STA; e ciò, in violazione dell’art. 4-bis, comma 3, Legge n. 247/2012.
    3.3. Insomma, la STA è uno strumento organizzativo patrimoniale immaginato allo scopo di agevolare l’esercizio dell’attività forense e che deve lasciare intatta la personalità della prestazione professionale, oltre che la riserva dell’attività di assistenza giudiziaria in capo agli avvocati. Tale equilibrio viene assicurato nelle STA in presenza di soci-professionisti (“avvocati iscritti all’albo, ovvero avvocati iscritti all’albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni”) che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto; qualsivoglia ulteriore schermo soggettivo svilisce il filo rosso che, nelle STA, lega l’organizzazione alla personalità della prestazione.
    D’altronde, non a caso la lettera dell’art. 4-bis, comma 3, Legge n. 247/2012 è chiara in tal senso.
    4. Alla luce di quanto innanzi, si deve ritenere che non è ammissibile che in una società tra avvocati, costituita ai sensi dell’art. 4-bis Legge n. 247/2012, partecipi in luogo dei singoli professionisti iscritti all’albo, una associazione professionale costituita ai sensi dell’art. 1 l. n. 1815/1939, una associazione professionale tra avvocati, ai sensi dell’art. 4, comma 1, Legge n. 247/2012, oppure una associazione multidisciplinare tra avvocati e altri professionisti.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 18 del 19 febbraio 2021

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Rimini richiede se sia ammissibile o meno l’inserimento nella Sezione specifica delle Società tra Avvocati (STA) prevista dalla Legge Professionale di una s.r.l. unipersonale, avente quale unico socio un avvocato regolarmente iscritto all’albo.

    Onde dare compiuto riscontro al suddetto quesito, si espone quanto segue.
    1. Innanzitutto, è noto che l art. 1, comma 141, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, previa espressa abrogazione espressa dell’art. 5 della legge professionale (che conteneva la delega legislativa al Governo per la disciplina dell’esercizio della professione forense in forma societaria, delega poi scaduta), ha nuovamente modificato la disciplina, inserendo nella L. n. 247 del 2012 l’art. 4-bis; in particolare, tale norma consente l’esercizio in forma societaria della professione forense mercé l’utilizzo dei modelli societari tipizzati all’interno del codice civile (società di persone, di capitali o cooperative), prescrivendo altresì:
    (i) che le STA siano iscritte in un’apposita sezione speciale dell’albo tenuto dall’ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la medesima società;
    (ii) il divieto di partecipazione societaria tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona (comma 1);
    (iii) che: “i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all’albo, ovvero avvocati iscritti all’albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni; il venire meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell’ordine presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall’albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi”;
    (iv) che la maggioranza dei membri dell’organo di gestione debba essere composta da soci avvocati e che i componenti dell’organo di gestione non possano essere estranei alla compagine sociale; i soci professionisti possono rivestire la carica di amministratori;
    (v) al comma 3, che, anche nel caso di esercizio della professione forense in forma societaria, resta fermo il principio della personalità della prestazione professionale, di talché l’incarico può essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente, i quali assicurano per tutta la durata dell’incarico la piena indipendenza e imparzialità, dichiarando iniziali o sopravvenuti conflitti di interesse o casi di incompatibilità;
    (vi) al comma 4, il concorso della responsabilità della società e dei soci con quella del professionista che ha eseguito la specifica prestazione;
    (vii) al comma 5, la sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall’albo costituisce causa di esclusione dalla società;
    (viii) al comma 6, che le società sono in ogni caso tenute al rispetto del codice deontologico forense e sono soggette alla competenza disciplinare dell’ordine di appartenenza.
    2. Ciò posto, va altresì considerato che la società unipersonale rappresenta un segnale rivelatore dello sviluppo dell’istituto societario nel diritto comune, nel senso che il legislatore, in ambito capitalistico, guarda alla società non solo come un semplice fenomeno aggregativo di natura negoziale, ma anche come uno “strumento organizzativo” dell’attività, strutturato, a prescindere dalla pluralità dei soci, in base a puntuali regole: – di formazione procedimentalizzata della volontà sociale; – di governo societario corporativo (per organi); – di autonomia patrimoniale perfetta. Il tutto, con i dovuti correttivi pubblicitari e di integrità del capitale.
    Tale evoluzione, dunque, trova un limite: (a) nelle società di persone, in ragione della natura prettamente contrattuale del vincolo sociale; (b) nelle società in accomandita per azioni, stante l’esigenza strutturale correlata alle due categorie di soci (accomandanti ed accomandatari); (c) nelle società cooperative (si cfr. l’art. 2522 c.c.), alla luce del fondamento mutualistico che le permea, in quanto la mutualità si giustifica solo in presenza di più fruitori.
    Il modello capitalistico s.p.a. ed s.r.l., quindi, consente fisiologicamente l’unipersonalità, lasciando comunque intatta la potenziale pluripersonalità dell’ente, nel senso che la società, al momento genetico unipersonale, potrebbe ben acquisire, nel corso dell’esercizio dell’attività, la natura pluripersonale.
    3. Ferme le superiori premesse, si deve sostenere che l’unipersonalità non è inibita alle STA laddove siano rispettate le altre prescrizioni espressamente indicate al citato art. 4-bis; pertanto, una simile società può ben essere iscritta nella Sezione delle Società tra Avvocati.
    Tale conclusione si giustifica per una serie di motivi.
    3.1. La denominazione “Società tra Avvocati” (al plurale) ovvero il richiamo letterale alle persone dei “soci” non hanno carattere precettivo; ed infatti, l’art. 4-bis, per un verso, permette l’esercizio della professione forense con gli schemi societari tipizzati (compreso il tipo s.p.a. ed s.r.l.) e, per altro verso, non prescrive un divieto di unipersonalità, di modo che manca una esplicita deroga alla disciplina tipica delle s.p.a. ed s.r.l., ove, come innanzi detto, la società unipersonale è permessa.
    Le declinazioni al plurale presenti nella norma, quindi, non contrastano con la potenziale unipersonalità della STA (beninteso, se costituita in forma di s.p.a. o di s.r.l.) e vanno lette come riferite alle ipotesi in cui i soci siano più d’uno, visto che anche la società unipersonale può comunque divenire pluripersonale.
    3.2. Peraltro, il modello unipersonale non contrasta con la naturale personalità della prestazione professionale dell’avvocato, in quanto:
    (i) l’unico socio deve necessariamente essere un avvocato (altrimenti sarebbe violato il precetto secondo il quale i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all’albo);
    (ii) l’incarico può essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente.
    Al contrario, l’unipersonalità della società permette anche di valutare più semplicemente l’autonomia, la libertà, l’indipendenza e l’imparzialità nell’espletamento dell’incarico laddove va parametrata con riferimento all’unico professionista (socio e amministratore), sicché appare uno strumento vieppiù idoneo a salvaguardare tali valori, la cui valutazione è obiettivamente un tema che deve essere oggetto di attento vaglio nelle collettività organizzate che si occupano di servizi legali.
    Nella stessa prospettiva, poi, si consideri che – in applicazione delle lett. b e c del comma 2 dell’art. 4-bis – l’unico socio sarà inevitabilmente anche amministratore unico della STA, il che, fermo il divieto per l’avvocato di esercizio dell’attività commerciale sancito all’art. 18 della legge professionale, consente di consolidare ancor più la vocazione professionale della STA.
    3.3. Anche l’autonomia patrimoniale perfetta della STA a r.l. o p.a. unipersonale non esclude la responsabilità personale del professionista (ex art. 4-bis, comma 4), il che rappresenta una chiara tutela per il fruitore del servizio legale.
    3.4. Insomma, la STA (anche a r.l. o p.a. unipersonale) è uno strumento organizzativo patrimoniale immaginato allo scopo di agevolare l’esercizio dell’attività forense e che deve lasciare intatta la personalità della prestazione professionale, oltre che la riserva dell’attività di assistenza giudiziaria in capo agli avvocati.
    In quest’ottica, si pensi, a mero titolo di esempio, all’utilizzo delle regole contabili e di bilancio ovvero a quelle connesse alla procedimentalizzazione delle scelte ovvero ancora a quelle in materia di capitale; trattasi, si badi, di norme a tutela non solo dei soci, ma anche degli stakeholders.
    4. Alla luce di quanto innanzi, si può sostenere ammissibile l’inserimento nella Sezione specifica delle Società tra Avvocati (STA) prevista dalla Legge Professionale di una s.r.l. unipersonale, avente quale unico socio un avvocato regolarmente iscritto all’albo, purché lo statuto non deroghi alle regole organizzative e funzionali tipiche delle STA dettate dall’art. 4-bis.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 17 del 19 febbraio 2021

  • Il COA di Chieti formula richiesta di parere nei termini che seguono: «Laddove l’Organismo di Mediazione sia un’articolazione Interna della struttura dell’Ordine degli Avvocati, non sia titolare di autonoma partita Iva, eserciti la propria attività con il personale dipendente dell’Ordine degli Avvocati e nei locali messi a disposizione dal Presidente del Tribunale, se possa applicarsi all’OD.Mi con le suddette caratteristiche, la disciplina dettata in materia di organizzazione e istituzione degli Ordini, e nello specifico quanto al diritto di avere a disposizione dei locali all’interno del Tribunale».

    La destinazione di locali di edifici giudiziari ai Consigli dell’Ordine è prevista e disciplinata dalla l. n. 99 del 1995.
    Il Consiglio di Stato ha avuto modo di specificare che tale normativa «non dia luogo a perplessità interpretative. Si legge, invero, nel primo comma dell’art. 1 della stessa che “negli edifici adibiti ad uffici giudiziari, sedi di tribunale, è destinato al consiglio dell’Ordine degli avvocati e procuratori un numero di locali idonei ad assicurare il funzionamento del consiglio stesso, in relazione alle sue effettive esigenze”» (Consiglio di Stato, n. 8620/2009). La medesima disposizione specifica che l’assegnazione dei locali debba essere tale da assicurare, oltre a specifiche attività enumerate a mero scopo esemplificativo, «ogni altro servizio utile alla amministrazione della giustizia».
    La l. 99/1995 stabilisce altresì che nell’assegnazione degli spazi si debbano garantire tanto le esigenze connesse al regolare svolgimento delle attività giudiziaria quanto di quella forense e assegna tale valutazione alle commissioni di manutenzione, ove costituite, ovvero al concerto tra i capi degli uffici giudiziari e il presidente del consiglio dell’Ordine interessato. Da tale previsione consegue l’inammissibilità di determinazioni unilaterali dei primi.
    A tal proposito val la pena sottolineare come il perseguimento degli scopi istituzionali, di natura pubblica, affidati dall’ordinamento ai Consigli dell’Ordine costituisce «espressione dell’incomprimibile diritto di difesa previsto dall’art. 24 Cost.» (Consiglio di Stato, n. 8620/2009). L’attività degli organismi di mediazione forense rientra senz’altro nel novero dei servizi utili all’amministrazione della giustizia richiamati dall’art. 1 della legge n. 99, ma soprattutto integra, in un sistema che prevede la mediazione come condizione di procedibilità della domanda, una manifestazione del diritto di azione e difesa costituzionalmente garantiti. Non a caso l’art 18 del d.lgs. n. 28/2010 dispone espressamente che i Consigli degli Ordini degli Avvocati possano istituire Organismi presso ciascun Tribunale, utilizzando al fine i locali loro messi a disposizione dal Presidente del Tribunale.
    Non vi è, dubbio, pertanto che gli organismi di Mediazione costituiti «come articolazione Interna della struttura dell’Ordine degli Avvocati» debbano trovare sede presso i locali messi all’uopo a disposizione del Tribunale.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 16 del 19 febbraio 2021

  • Il COA di Novara formula quesito in merito alle conseguenze delle dimissioni della maggioranza dei consiglieri sulle attività del Consiglio dell’Ordine. Si chiede di sapere, in particolare, se la disposizione di cui all’articolo 28, comma 7, secondo periodo della legge n. 247/12 – che prevede la prorogatio del Consiglio uscente, per il disbrigo degli affari correnti, fino all’insediamento del Consiglio neoeletto – possa applicarsi anche nel caso di specie.

    L’istituto della prorogatio – di regola alla naturale scadenza del mandato dell’organo – è espressamente previsto a livello normativo per sopperire all’esigenza di continuità delle funzioni e colmare il “vuoto” che potrebbe verificarsi.

    Per l’ordinamento forense, l’articolo 28, comma 7, prevede che “Il consiglio dura in carica un quadriennio e scade il 31 dicembre del quarto anno. Il consiglio uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all’insediamento del consiglio neoeletto”.

    In particolare, la previsione di cui al secondo periodo, riprende – quasi testualmente – quella di cui all’articolo 15, comma 2, del D. Lgs. Lgt. n. 382/1944 e specifica – nell’ambito dell’ordinamento professionale forense – la norma generale recata, per le pubbliche amministrazioni, dall’articolo 3, comma 2 del D.L. n. 293/44.

    L’istituto della prorogatio assicura, in questo quadro, la continuità delle funzioni dell’organo collegiale; in considerazione dell’affievolimento della sua legittimazione, tuttavia, l’esercizio dei poteri e delle funzioni ad esso affidati è circoscritto – per il periodo di prorogatio – al solo disbrigo degli affari correnti.

    Una lettura dell’articolo 28, comma 7, secondo periodo, che tenga conto della sua collocazione sistematica e del complesso delle disposizioni recate dall’articolo 28, nonché la considerazione della specifica ratio dell’istituto della prorogatio, consente di ritenere che esso si applichi – in via analogica – al caso delle dimissioni della maggioranza dei consiglieri, e non soltanto all’ipotesi della scadenza naturale.

    Pur trattandosi di situazione differente rispetto alla naturale scadenza del mandato dei componenti di un Consiglio dell’Ordine, non mancano infatti elementi di analogia, che chiamano in causa le esigenze sottese alla ratio stessa della previsione della prorogatio, soprattutto in relazione alla necessità di evitare la paralisi dell’organo, che potrebbe ridondare in un pregiudizio dei diritti degli iscritti. La continuità dell’esercizio delle funzioni – in attesa della nomina del Commissario straordinario, ai sensi dell’art. 33 della legge n. 247/12 – deve infatti essere assicurata non soltanto nell’eventualità della scadenza naturale dell’organo ma anche in diverse evenienze di avvicendamento, come l’attuale: e ciò, per il preminente interesse pubblico al corretto esercizio della professione, ma anche per l’esigenza di garantire senza soluzioni di continuità l’effettività dei diritti e dei doveri degli iscritti, beni a presidio dei quali sono attribuite agli Ordini le funzioni enumerate dalla legge.

    Le dimissioni della maggioranza dei consiglieri, pur determinando la decadenza dell’organo, non possono comportare la paralisi delle sue funzioni. Pertanto, se la nomina del Commissario rappresenta la soluzione fisiologica, da assicurarsi in tempi rapidi, la continuità delle funzioni deve essere garantita anche nel pur breve intervallo di tempo che intercorre tra le dimissioni della maggioranza dei consiglieri e l’insediamento del Commissario. La norma deve pertanto necessariamente coordinarsi con il citato art. 33 della nuova L.P., e dunque il regime di prorogatio deve considerarsi limitato nel tempo non sino «all’insediamento del consiglio neoletto» bensì fino all’insediamento del Commissario. Resta ferma la previsione di cui all’articolo 28, comma 11, della legge n. 247/12, che fissa sia il quorum strutturale per la validità delle sedute, sia il quorum funzionale per l’assunzione delle decisioni.

    Deve dunque ritenersi applicabile nella specie, in via analogica, l’art. 28, comma 7, della nuova L.P., nella parte in cui consente ai consigli uscenti di restare in carica, in regime di prorogatio, per il «disbrigo degli affari correnti».

    Il concetto di «affari correnti» – che si interseca e si sovrappone parzialmente a quello di «ordinaria amministrazione», tanto che la giurisprudenza ha a volte adoperato una nozione unitaria di “affari correnti di ordinaria amministrazione1 – si riempie di contenuti in relazione «all’incidenza che nel caso specifico l’atto in questione ha in relazione al soggetto che lo adotta»2. Come precisato dallo stesso Consiglio di Stato, il discrimen non può essere tracciato in astratto, ma va definito in concreto, guardando al reale assetto degli interessi su cui l’atto incide. Se l’attività dell’organo si riduce, infatti, ad una mera attuazione di scelte discrezionali compiute in epoca in cui agiva nella piena legittimità dei poteri, l’atto, ai fini della sua validità, deve essere ricompreso fra quelli di «ordinaria amministrazione»3.

    La nozione di affari correnti non può pertanto essere delineata una tantum in modo astratto, ma deve essere valutata caso per caso, in relazione all’organo considerato, ed all’assetto di interessi sui quali l’atto assunto è destinato ad incidere.

    In via di principio, il coa dimissionario dovrebbe assumere solo “atti dovuti”, o comunque privi di significativi margini di discrezionalità: ad esempio, per lo stretto legame sussistente con posizioni soggettive che non possono né devono essere conculcate, le funzioni di tenuta degli Albi e dei Registri (art. 29, lett. a) dovrebbero ritenersi rientranti a pieno titolo nel concetto di “ordinaria amministrazione/disbrigo degli affari correnti”. Del pari dicasi per consentire l’assunzione dell’impegno solenne di cui all’art. 8, orf. prof., attività che non comporta alcuna valutazione discrezionale del consiglio, ma che, se non effettuata, impedisce concretamente l’esercizio della professione da parte dei neo iscritti. Tale ordine di considerazioni potrebbe estendersi alle attività di verifica del regolare svolgimento del tirocinio e rilascio dei relativi certificati (art. 29, lett. c), nonché alla vigilanza sulla condotta degli iscritti, ivi compresa la trasmissione di notizie di illecito al C.D.D. (art. 29, lett. f), giacché si tratta di attività non implicanti alcun margine di discrezionalità valutativa.

    Devono invece ritenersi sicuramente escluse dal novero degli affari correnti – per il loro contenuto altamente discrezionale – la funzione regolamentare (art. 29, lett. b), a meno che non si tratti di interventi strettamente necessari e caratterizzati da un ridotto margine di discrezionalità (si pensi all’ipotesi di modifica regolamentare resa necessaria dall’intervento di un giudicato demolitorio); l’istituzione di scuole forensi (art. 29, lett. c), in parte qua); la funzione di elezione dei membri del CDD (art. 29, lett. f); la costituzione di camere arbitrali, di conciliazione ed organismi di risoluzione alternativa delle controversie (art. 29, lett. n); l’adesione ad unioni regionali o interregionali tra ordini, ad associazioni e fondazioni (art. 29, lett. p e q).

    Consiglio nazionale forense, parere n. 15 del 18 febbraio 2021

    1 Corte Conti reg. (Molise), sez. contr. 12/05/1995 n. 152: “Secondo un consolidato principio chiaramente deducibile dal sistema, alla scadenza del consiglio regionale, la Giunta, pur restando al suo posto per ragioni di continuità, subisce un affievolimento dei propri poteri che si riducono al mero disbrigo degli affari correnti di ordinaria amministrazione che non siano espressione di un indirizzo politico. Non è perciò assumibile nella suddetta categoria l’atto con il quale la Giunta regionale decide di cofinanziare un progetto per un impianto pilota disinquinatore iperbarico (nella specie, presentato dal Cirti) per l. 3.5 miliardi, atteso il gravoso onere che ne deriva a carico del bilancio regionale suscettibile di mettere i nuovi amministratori davanti a una situazione precostituita e difficilmente reversibile”.

    2 Cfr. Cons. Stato, sez. IV, 18 ottobre 2002, n. 5727. La medesima “apertura” si rintraccia in Cons. st. 3770/09 e 907/97 (v. infra).

    3 Cfr. Cons. Stato, sent. 907/97.

  • Il COA di Enna formula diversi quesiti in merito alla possibilità di convocare assemblea degli iscritti tramite modalità da remoto, al fine di proclamare l’astensione delle udienze (quesito 1). In caso di risposta affermativa, si chiede di sapere quali debbano essere le specifiche modalità operative per lo svolgimento di detta assemblea (quesito 3). Inoltre, il COA chiede di sapere se possa esser disposta l’astensione dalle udienze, con o senza preavviso, ai sensi dell’art. 2 comma 7 della L. n°146/1990, avente come motivazione la richiesta di interventi a tutela della sicurezza sul posto di lavoro, Palazzo di giustizia, perdurando lo stato di emergenza sanitaria (quesito n. 2).

    Al quesito n. 2) non può darsi risposta, trattandosi di questione interpretativa della legge n. 146/1990, di competenza di altra autorità, ed in particolare della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali. In termini generali si può osservare che la sicurezza di chi lavora è una delle due motivazioni (l’altra è la difesa dell’ordine costituzionale) che consentono la proclamazione di scioperi senza rispettare i preavvisi minimi stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva (o comunque dalla regolazione di settore).
    Quanto al quesito n. 1), si osserva che la questione relativa alla possibilità di svolgere assemblee di iscritti tramite modalità da remoto si è posta recentemente in relazione all’approvazione dei bilanci degli Ordini. Non si può che ribadire che, in assenza di una specifica disciplina abilitante, allo stato non può ritenersi consentito svolgere l’assemblea degli iscritti secondo tale modalità. Proprio per ovviare a tale lacuna sono in discussione in Senato, nell’ambito del procedimento di conversione dei cd. decreti “Ristori”, specifiche proposte emendative rivolte all’introduzione di una norma speciale e temporanea che consenta tali modalità di svolgimento con specifico riferimento alle assemblee per l’approvazione dei bilanci. Ove norme del genere dovessero essere approvate dal legislatore, costituirebbero una importante innovazione che ne consentirebbe probabilmente anche un’applicazione analogica per casi simili, quali ad esempio quello che occupa il coa di Enna. In assenza di norme del genere non è ovviamente possibile allo stato fornire indicazioni circa le modalità di tenuta dell’assemblea.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 54 del 3 dicembre 2020