Categoria: Prassi: pareri CNF

  • Il COA di Chieti chiede di sapere se l’avvocato sospesosi volontariamente dall’esercizio della professione possa continuare ad assumere incarichi di gestione e vigilanza in qualità di Curatore Fallimentare, Commissario Giudiziale, Commissario Liquidatore, Custode giudiziario e delegato alla vendita nelle procedure esecutive immobiliari.

    La sospensione volontaria dall’esercizio della professione impedisce l’esercizio di tutte le attività tipiche della professione forense. Tra queste, rientra anche lo svolgimento degli incarichi giudiziari richiamati nel quesito.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 40 del 17 ottobre 2022

  • Il COA di Torino chiede di sapere se sia possibile sospendere in via amministrativa gli iscritti che non ottemperino all’obbligo di presentazione del “Modello 5”, fermo restando il rilievo disciplinare di tale mancato adempimento.

    La fattispecie è disciplinata dall’articolo 17, comma 5, della legge n. 576/1980, a mente del quale: “L’omissione della comunicazione, il ritardo oltre i 90 giorni o la non conformità al vero non seguita da rettifica entro 90 giorni dalla scadenza del termine, vengono segnalati dalla Cassa al competente Consiglio dell’ordine per la valutazione del comportamento dell’iscritto sul piano disciplinare. In ogni caso la perdurante omissione o la mancata rettifica della comunicazione, trascorsi 60 giorni da una diffida notificata a cura della Cassa per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, vanno segnalate al Consiglio dell’ordine ai fini della sospensione dell’iscritto dall’esercizio professionale a tempo indeterminato, da deliberarsi dal Consiglio dell’ordine con le forme del procedimento disciplinare e con applicazione del terzo comma dell’articolo 2 della legge 3 agosto 1949, n. 536; la sospensione è revocata quando l’interessato dimostra di aver provveduto all’invio della comunicazione dovuta”.
    Il riferimento, contenuto nella disposizione in parola, alle “forme del procedimento disciplinare” non esclude, secondo la giurisprudenza, la natura amministrativa del provvedimento e resta ferma l’autonoma e ulteriore rilevanza disciplinare del comportamento stesso ex art. 70 cdfArt. 70 cdf – Rapporti con il Consiglio dell’OrdineL’avvocato, al momento dell’iscrizione all’albo, ha l’obbligo di dichiarare l’eventuale sussistenza di rapporti di parentela, coniugio, affinità e convivenza con magistrati, per i fini voluti dall’ord…Leggi il testo completo → (già art. 15 codice previgente), il cui giudizio è rimesso al vaglio del Consiglio Distrettuale di Disciplina (cfr. Consiglio Nazionale, sentenza n. 177 del 25 ottobre 2021 e sentenza del 11 giugno 2016, n. 153).

    Consiglio nazionale forense, parere n. 39 del 17 ottobre 2022

  • Il COA di Trapani formula quesito in merito alle conseguenze sul piano deontologico, ordinamentale e professionale della sospensione dall’Albo, disposta per effetto dell’assunzione alle dipendenze dell’Ufficio del Processo, secondo quanto previsto dall’articolo 33, comma 2, del d.l. n. 17/22.

    Non vi sono ragioni per discostarsi dal consolidato orientamento del CNF, riassunto da ultimo – in relazione alla sospensione necessaria ex art. 20 comma 1, ma con formula applicabile ad ogni ipotesi di sospensione – dal parere n. 56/2019, a mente del quale:

    “Gli obblighi deontologici sorgono in capo all’avvocato in virtù della sola iscrizione all’Albo, la quale non viene meno nell’ipotesi di sospensione. Pacificamente, pertanto, l’avvocato sospeso resta soggetto alla potestà disciplinare, in relazione a violazioni deontologiche pregresse o a quelle che, seppur non direttamente legate all’esercizio della professione, possano essergli contestate anche nel periodo di sospensione.
    Analogo discorso è a farsi in relazione agli obblighi fiscali e previdenziali (in questo ultimo caso la cancellazione dalla Cassa è prevista soltanto per i sospesi ex art. 20, commi 2 e 3: cfr. parere del 16 marzo 2016, n. 29), così come agli obblighi assicurativi (parere n. 78 del 25 ottobre 2017) e all’obbligo di versare il contributo annuale di iscrizione nell’Albo (parere del 22 febbraio 2017, n. 12). Allo stesso modo, continuano ad essere operanti le cause di incompatibilità previste dall’art. 18 della legge professionale (a partire dal parere 9 aprile 2014, n. 15). Per quel che riguarda invece l’obbligo formativo, cfr. parere 20 ottobre 2019, n. 43 e parere 9 aprile 2014, n. 24.”.

    Con specifico riguardo agli obblighi previdenziali deve essere ricordato, inoltre, che l’articolo 1, comma 7-quater del d.l. n. 80/2021 prevede che “I professionisti assunti dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 7-ter possono mantenere l’iscrizione, ove presente, ai regimi previdenziali obbligatori di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.”. Per gli avvocati assunti alle dipendenze dell’Ufficio del processo, il successivo articolo 11 non contiene specifiche previsioni in materia previdenziale. Ne consegue che l’avvocato sospeso potrà rimanere iscritto alla Cassa, analogamente a quanto avviene agli avvocati sospesi ex lege ai sensi dell’articolo 20, comma 1.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 38 del 17 ottobre 2022

  • Il COA di Savona chiede di sapere “se sia possibile sospendersi temporaneamente, in modo volontario, durante il periodo in cui è in itinere una procedura di concorso per assunzione a posto pubblico, di cui sono già stati superati gli scritti e per cui è previsto un periodo di tirocinio ed in particolare se, nel momento in cui il concorso venga superato ed il posto assegnato, sia possibile riprendere temporaneamente l’esercizio dell’attività in attesa dell’assegnazione del posto di lavoro in base alla graduatoria”.

    Ai sensi dell’art. 20, comma 2 della legge professionale un avvocato iscritto all’albo può “sempre” chiedere la sospensione dall’esercizio professionale, senza necessità di riferirne le ragioni ed in assenza di una previsione circa il limite temporale minimo o massimo di durata della sospensione stessa (cfr. ex multis CNF, parere n. 65/2015). Resta tuttavia ferma, anche durante il periodo di sospensione, l’operatività delle cause di incompatibilità (CNF, parere n. 15/2014). Pertanto, nel caso esposto, la sospensione volontaria potrà durare solo fino all’effettiva assunzione, operando a partire da quel momento la causa di incompatibilità di cui all’articolo 18, lettera d) della legge n. 247/2012. Nulla osta peraltro a che, nelle more dell’assunzione (e dunque prima che maturi la causa di incompatibilità), l’avvocato riprenda l’esercizio dell’attività professionale.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 36 del 17 ottobre 2022

  • Il COA di Bologna chiede, in sintesi, se la disposizione normativa di cui all’art. 76, comma 4-ter, del DPR 115/2002, che esonera dalla allegazione delle condizioni reddituali, nell’ambito del processo penale, le persone offese di talune tipologie di reato espressamente previste dalla legge, sia da ritenersi applicabile anche nelle sedi civilistiche ove l’interessato agisca per portare ad esecuzione la pretesa attivata nella sede penale attraverso la costituzione di parte civile.

    Al quesito deve essere data risposta negativa. La disposizione di cui all’art. 76 comma 4 ter del richiamato testo normativo ha infatti carattere eccezionale rispetto al principio generale che riconosce al richiedente la possibilità di essere ammesso al Patrocinio a Spese dello Stato solo in presenza di determinate condizioni di reddito.
    È tuttavia evidente la contraddittorietà della norma che, ad una interpretazione letterale, limita la applicabilità del Patrocinio a Spese dello Stato ex lege alla sola sede penale e quindi con riferimento, in buona sostanza, alla sola costituzione di parte civile nel giudizio penale, trascurando gli ulteriori e diversi ambiti giudiziari ai quali la vittima del reato deve necessariamente ricorrere per attuare la tutela del proprio diritto risarcitorio.
    Per queste ragioni il Consiglio Nazionale Forense è intervenuto nelle opportune sedi politiche chiedendo di estendere la portata della norma al fine di rimuovere ogni ostacolo alla piena attuazione del principio.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 35 del 17 ottobre 2022

  • Il COA di Ancona, nel premettere che l’art. 34 del Codice deontologico Forense stabilisce il divieto, per l’avvocato, di agire nei confronti del proprio cliente, o comunque, della propria parte assistita, per il pagamento dell’attività professionale svolta, senza aver prima rinunciato a tutti gli incarichi ricevuti, chiede “se la presentazione dell’istanza di parere di congruità della parcella da parte di un avvocato che sia ancora difensore di ufficio del debitore (segnatamente nelle more tra il decreto che dispone il giudizio e la prima udienza dibattimentale) essendo prodromica all’azione giudiziaria per recuperare il credito, non violi indirettamente l’art. 34”. Chiede, altresì, se “oltre alla violazione dell’art. 34 possa configurarsi anche quella dell’articolo 24 poiché in tal modo l’avvocato si pone volontariamente in una situazione di conflitto di interesse con la parte assistita officiosamente”.

    Come noto, l’art. 34 (Azione contro il cliente e la parte assistita per il pagamento del compenso) del vigente Codice deontologico forense (breviter, CDF) stabilisce al comma 1 che “L’avvocato, per agire giudizialmente nei confronti del cliente o della parte assistita per il pagamento delle proprie prestazioni professionali, deve rinunciare a tutti gli incarichi ricevuti.”. Il CNF, ha avuto ad affermare che “L’illecito disciplinare di cui all’art. 46 CDFArt. 46 cdf – Dovere di difesa nel processo e rapporto di colleganzaNell’attività giudiziale l’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza del dovere di difesa, salvaguardando, per quanto possibile, il rapporto di colleganza. L’avvocato deve rispettare l…Leggi il testo completo → (corrispondente all’attuale 34 CDF, ndr) si configura ogni qualvolta l’avvocato intenti un’ azione giudiziaria contro il proprio cliente senza aver preventivamente rinunciato al mandato alle liti, e quindi senza aver evitato, con l’unico mezzo possibile, qualsiasi situazione d’incompatibilità esistente tra mandato professionale e contemporanea pendenza della lite promossa contro il proprio assistito” [cfr., ex multis, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Iacona), sentenza del 24 aprile 2018, n. 38]. Da cui è agevole ricavare che l’ambito di applicazione è strettamente quello giudiziario, onde non è possibile estendere la portata della previsione di cui all’art. 34 CDFArt. 34 cdf – Azione contro il cliente e la parte assistita per il pagamento del compensoL’avvocato, per agire giudizialmente nei confronti del cliente o della parte assistita per il pagamento delle proprie prestazioni professionali, deve rinunciare a tutti gli incarichi ricevuti. La viol…Leggi il testo completo → anche al caso della presentazione dell’istanza di parere di congruità della parcella da parte di un avvocato che sia ancora difensore di ufficio del debitore (cliente o parte assistita).
    Del pari si deve dare atto che il CNF ha avuto ad affermare in plurime occasioni che “Vìola l’art. 34 CDF (già art. 46 codice previgente) l’avvocato che agisca contro l’assistito per il recupero di un proprio credito professionale, senza avere previamente rinunciato al mandato” [cfr., inter alia, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Secchieri), sentenza del 29 novembre 2018, n. 164]. Da cui si deduce in linea generale che ove l’avvocato alla istanza di parere di congruità intenda far conseguire un’azione giudiziaria nei confronti del cliente, deve rinunciare al mandato ai sensi dell’art. 32 del CDF.
    Le precedenti considerazioni assorbono il quesito relativo alla sussistenza del conflitto di interesse, anche solo potenziale, ai sensi dell’art. 24 CDFArt. 24 cdf – Conflitto di interessiL’avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di alt…Leggi il testo completo → in quanto l’avvocato che abbia intenzione di intentare un’azione giudiziaria contro il proprio cliente, deve sempre preventivamente aver rinunciato al mandato. La rinuncia è l’unico mezzo possibile a rimuovere qualunque situazione d’incompatibilità esistente tra mandato professionale e contemporanea pendenza della lite promossa contro il proprio cliente o la parte assistita, ferma restando – nel caso della difesa d’ufficio – l’osservanza dell’articolo 97 del codice di procedura penale e, in particolare, del suo quinto comma.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 34 del 17 ottobre 2022

  • Il COA di Lanusei chiede di sapere se, in caso di svolgimento del tirocinio presso l’ufficio giudiziario ai sensi dell’articolo 73 del d.l. n. 69/2013, l’iscrizione nel registro dei praticanti possa avvenire solo a seguito del fruttuoso svolgimento del tirocinio medesimo ovvero anche in costanza di esso e, in tale seconda eventualità, quale sia la procedura da seguire per il rilascio del certificato di compiuta pratica.

    L’articolo 73, comma 10, prevede che il tirocinio presso l’ufficio giudiziario possa – e non già debba – essere svolto contestualmente al tirocinio per l’accesso alla professione forense. In linea con tale previsione, già il parere n. 9/2018 aveva ritenuto che “b) per il caso di stage ex art. 73 DL 69/13 possono darsi le seguenti due eventualità: b1) il praticante, già iscritto nel registro, intraprende lo svolgimento dello stage: in questo caso, il praticante deve rimanere iscritto, e si applicano le richiamate disposizioni dell’art. 73 in tema di collaborazione tra uffici giudiziari e Consigli dell’Ordine (nonché, ovviamente, ai fini dell’equipollenza per il periodo di un anno), e l’art. 3, comma 5 del D.M. n. 70/2016; b2) il praticante, iscrittosi al Registro una volta terminato lo stage, potrà chiederne la convalida alla fine del primo semestre di tirocinio”.
    Ne consegue che l’iscrizione nel Registro dei praticanti può avvenire successivamente allo svolgimento dello stage con esito positivo e che possa esserne poi richiesta la convalida ai fini dello svolgimento di un anno di tirocinio per l’accesso alla professione forense.
    Parimenti, la richiesta di iscrizione nel registro dei praticanti può avvenire in costanza di svolgimento del tirocinio presso l’ufficio giudiziario. In tale eventualità, per la convalida del medesimo ai fini dello svolgimento di un anno di tirocinio dovrà attendersi la sua conclusione con esito positivo fermo restando che, in ogni caso, ai fini del rilascio del certificato di compiuta pratica dovrà essere valutato altresì l’espletamento di un semestre di tirocinio presso l’Avvocatura dello Stato o un avvocato iscritto all’ordine, come richiede l’articolo 41, comma 7 della legge n. 247/12.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 33 del 20 aprile 2022

  • Il COA di Milano chiede di sapere se l’Avvocato possa ottenere il passaggio dall’Albo ordinario degli Avvocati all’Elenco speciale dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno (art. 19 L 247/12) di Milano, anche se l’incarico universitario si riferisce ad ateneo di altra città.

    L’articolo 19, comma 2, della legge n. 247/12 prevede che “i docenti e i ricercatori universitari a tempo pieno possono esercitare l’attività professionale nei limiti consentiti dall’ordinamento universitario. Per questo limitato esercizio professionale essi devono essere iscritti nell’elenco speciale, annesso all’albo ordinario”.
    Sul punto, già il parere n. 37/2013 aveva ritenuto che: “Se è vero che la nuova legge professionale applica in via generale il criterio del domicilio professionale – inteso come il luogo in cui è abitualmente svolta l’attività professionale – ai fini dell’individuazione dell’Ordine territorialmente competente all’iscrizione, è altrettanto vero che il domicilio professionale viene indicato dall’istante all’atto della domanda di iscrizione e questo ben può coincidere, a discrezione di quest’ultimo, con la residenza. Nulla impedisce pertanto al professore universitario a tempo pieno di richiedere l’iscrizione all’Albo, indicando come domicilio professionale la propria residenza”.
    Da un tanto si desume, a fortiori, che non è necessario che l’Università di appartenenza sia collocata nel circondario dell’Ordine presso il quale il docente a tempo pieno sia iscritto.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 32 del 20 aprile 2022

  • Il COA di Grosseto chiede di sapere se lo stage effettuato ai sensi dell’art. 73 l. 69/2013 può essere valutato ai fini della pratica forense anche se svolto prima della iscrizione nel registro dei praticanti e in foro diverso da quello dove il praticante verrà iscritto.

    L’articolo 73, comma 10, prevede che il tirocinio presso l’ufficio giudiziario possa – e non già debba – essere svolto contestualmente al tirocinio per l’accesso alla professione forense. In linea con tale previsione, già il parere n. 9/2018 aveva ritenuto che “b) per il caso di stage ex art. 73 DL 69/13 possono darsi le seguenti due eventualità: b1) il praticante, già iscritto nel registro, intraprende lo svolgimento dello stage: in questo caso, il praticante deve rimanere iscritto, e si applicano le richiamate disposizioni dell’art. 73 in tema di collaborazione tra uffici giudiziari e Consigli dell’Ordine (nonché, ovviamente, ai fini dell’equipollenza per il periodo di un anno), e l’art. 3, comma 5 del D.M. n. 70/2016; b2) il praticante, iscrittosi al Registro una volta terminato lo stage, potrà chiederne la convalida alla fine del primo semestre di tirocinio”.
    Ne consegue che l’iscrizione nel Registro dei praticanti può avvenire successivamente allo svolgimento dello stage con esito positivo e che possa esserne poi richiesta la convalida ai fini dello svolgimento di un anno di tirocinio per l’accesso alla professione forense.
    In caso di non contestualità tra svolgimento dello stage e svolgimento del tirocinio per l’accesso alla professione forense resta irrilevante, ovviamente, il luogo in cui il tirocinio presso l’ufficio giudiziario sia stato svolto.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 31 del 20 aprile 2022

  • Il COA di Roma chiede di sapere se possa disporsi dispensa dalla prova attitudinale – con conseguente integrazione nell’Albo ordinario – per l’avvocato stabilito proveniente dal Regno Unito, che abbia compiuto il triennio di stabilimento prima dell’uscita del Regno Unito dall’Unione europea.

    La risposta è resa nei termini seguenti.
    Qualora l’avvocato stabilito abbia maturato i requisiti prima dell’uscita del Regno Unito dall’Unione europea, egli ha maturato il diritto all’integrazione ai sensi del d. lgs. n. 96/2001, a condizione che il riconoscimento delle qualifiche professionali ovvero la presentazione della domanda di riconoscimento siano avvenute prima della fine del cd. periodo di transizione: un tanto si desume dagli articoli 27 e 28 dell’Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione Europea (2019/C 384 I/01, Gazzetta Uff. C 384 I dell’UE).
    In particolare, l’articolo 27 del citato Accordo prevede che: “Il riconoscimento, prima della fine del periodo di transizione, delle qualifiche professionali quali definite all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9) dei cittadini dell’Unione o dei cittadini del Regno Unito e dei loro familiari da parte dello Stato ospitante o dello Stato sede di lavoro continua a produrre effetti nel rispettivo Stato, incluso il diritto di esercitare la propria professione alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato, qualora il riconoscimento sia avvenuto in base a una delle disposizioni seguenti […] b) articolo 10, paragrafi 1 e 3, della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (10), per l’accesso alla professione di avvocato nello Stato ospitante o nello Stato sede di lavoro”. Il successivo articolo 28 prevede che l’articolo 10, parr. 1, 3 e 4 della Direttiva 98/5/CE continuino ad applicarsi alle “domande di riconoscimento delle qualifiche professionali presentate prima della fine del periodo di transizione da cittadini dell’Unione o da cittadini del Regno Unito e alle decisioni relative tali domande”.
    Quanto alla nozione di “riconoscimento delle qualifiche professionali” e alla disciplina ad esso applicabile, l’articolo 27 dell’Accordo richiama l’articolo 10, commi 1 e 3 della Direttiva 98/5: tali disposizioni riguardano l’assimilazione all’avvocato dello Stato membro ospitante, e in particolare l’integrazione mediante dispensa dalla prova attitudinale (comma 1). Ad essi l’articolo 28 aggiunge il par. 4, a mente del quale “L’autorità competente dello Stato membro ospitante può, con decisione motivata soggetta a un ricorso giurisdizionale di diritti interno, non ammettere l’avvocato al beneficio delle disposizioni del presente articolo qualora ritenga che l’ordine pubblico sarebbe pregiudicato, in particolare a causa di procedimenti disciplinari, di reclami o di altri incidenti di qualsiasi natura”. Quanto al periodo di transizione, si osserva che esso – ai sensi dell’articolo 126 del medesimo accordo – ha avuto termine in data 31 dicembre 2020 e non è stato prorogato. Da tutto quanto premesso consegue che l’integrazione può essere disposta ove la domanda di dispensa sia stata presentata prima della fine del periodo di transizione, e cioè entro il 31 dicembre 2020.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 29 del 20 aprile 2022