La risposta è resa nei termini seguenti. Ai sensi dell’articolo 17, comma 10, lett. b) della legge n. 247/12, la cancellazione dal registro dei praticanti deve essere disposta “dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, che non può essere richiesto trascorsi sei anni dall’inizio, per la prima volta, della pratica”. Tuttavia, prosegue la medesima […]