Lo stato di malattia può costituire causa di forza maggiore, come tale idonea alla rimessione in termini qualora sia di una gravità tale da impedire per tutta la sua durata qualsiasi attività, venendo ad incidere sulla capacità di intendere e volere dell’interessato, così da impedirgli il compimento dell’atto anche mediante l’ausilio di un procuratore speciale (Nel caso di specie, trattavasi di impugnazione al CNF, proposta tardivamente a causa di una malattia del ricorrente. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha pronunciato l’inammissibilità del ricorso).
Categoria: Giurisprudenza CNF
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La rimessione in termini opera anche nel procedimento disciplinare
L’istituto della rimessione in termini (art. 153 co. 2 cpc, già art. 184 bis cpc) ha una connotazione di carattere generale e, come tale, trova in astratto applicazione anche nella fase di gravame dinanzi al CNF.
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L’inosservanza del termine di decadenza per l’impugnazione
Il termine di 20 giorni, previsto dall’art. 50, co. 2, R.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 (ratione temporis applicabile) per l’impugnazione del provvedimento del Consiglio territoriale, è perentorio, sicché la sua inosservanza rende il ricorso tardivo e quindi inammissibile.
NOTA:
In senso conforme, tra le altre:
– Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Vermiglio), sentenza del 25 febbraio 2013, n. 14
– Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. VERMIGLIO), sentenza del 22 settembre 2012, n. 124. -
Sospensione cautelare: la discrezionalità del COA non è sindacabile dal CNF
Il potere cautelare esercitato dal COA ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione è discrezionale e non sindacabile dal CNF, essendo affidata dall’ordinamento in via esclusiva al COA la valutazione della lesione al decoro ed alla dignità della professione e quella dell’opportunità dell’adozione della misura cautelare; l’esame del CNF è, invece, limitato al controllo di legittimità, restando preclusa ogni indagine o giudizio sull’opportunità della misura adottata.
NOTA:
In senso conforme, CNF 28.9.2011 n. 146; id. 30.5.2011 n. 77. -
La riforma in sede penale del provvedimento che abbia determinato la sospensione cautelare
La riforma in sede penale del provvedimento che abbia determinato la sospensione cautelare del professionista da parte del COA, non legittima l’impugnazione al CNF, ma può eventualmente fondare una richiesta di riesame nel merito da parte del COA stesso (Nel caso di specie, il professionista era stato sospeso dal COA di appartenenza perché sottoposto a custodia cautelare. Rimesso in libertà dal Tribunale del riesame, proponeva impugnazione al CNF, che -in applicazione del principio di cui in massima- ha rigettato il ricorso).
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Procedimento disciplinare: esclusa la facoltà di ricusazione (e l’obbligo di astensione) nella fase predibattimentale
Qualsiasi attività svolta dal Consiglio dell’Ordine, attraverso i propri componenti, nella fase di indagine anteriore e propedeutica alla instaurazione del procedimento disciplinare (che trova il suo momento iniziale nell’attività prevista e disciplinata dall’art. 47 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37) deve ricondursi ad una vera e propria attività amministrativa, sottratta perciò alla tassatività delle ipotesi ex art. 51 c.p.c., relative all’obbligo di astensione ed alla facoltà di ricusazione.
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Giorgino), sentenza del 28 dicembre 1993, n. 163. -
La sentenza penale di patteggiamento ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare
Ancorchè il procedimento disciplinare sia autonomo rispetto al procedimento penale aperto per lo stesso fatto, a norma dell’art. 653 c.p.p. la sentenza penale di applicazione di pena su richiesta delle parti è equiparata alla sentenza di condanna; ne consegue che essa esplica funzione di giudicato nel procedimento disciplinare quanto all’accertamento del fatto, alla sua illiceità penale e alla responsabilità dell’incolpato.
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, C.N.F. n.238 del 30.12.2009; C.N.F. n.255 del 28.12.2007. -
La prescrizione nel caso di fatti punibili solo in sede disciplinare ovvero costituenti anche reato
Agli effetti della prescrizione dell’azione disciplinare di cui all’art. 51 R.D.L. n. 1578/1933 (ratione tempore applicabile), occorre distinguere il caso in cui il procedimento disciplinare tragga origine da fatti punibili solo in tale sede, in quanto violino esclusivamente i doveri di probità, correttezza e dirittura professionale, dal caso in cui il procedimento disciplinare (che ai sensi dell’art. 44, co. 1, del citato R.D.L. è obbligatorio) abbia luogo per i fatti costituenti anche reato e per i quali sia stata iniziata l’azione penale. Pertanto, mentre nella prima ipotesi il termine di prescrizione decorre dal giorno della consumazione del fatto, nella seconda il termine predetto non può decorrere che dalla definizione del processo penale, ossia dal giorno in cui la sentenza penale diviene irrevocabile, restando irrilevante il periodo decorso dalla commissione del fatto all’instaurarsi del procedimento penale.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. De Giorgi), sentenza del 25 febbraio 2013, n. 16
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La notifica dell’atto non è necessaria ai fini dell’interruzione della prescrizione disciplinare
Il termine di prescrizione dell’azione disciplinare, ai sensi dell’art. 51 r.d.l. 1578/1933 (ratione tempore applicabile), è fissato in cinque anni dalla consumazione del fatto disciplinarmente rilevante; esso è interrotto -ed inizia quindi a decorrere ex novo– dalla delibera di apertura del procedimento disciplinare e dal compimento di altri atti propulsivi del procedimento (come la delibera di rinvio a giudizio dell’incolpato), a prescindere dalla loro successiva notifica al professionista, essendo sufficiente il solo compimento degli stessi quale manifestazione di volontà di procedere disciplinarmente nei confronti del professionista.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. De Giorgi), sentenza del 25 febbraio 2013, n. 16
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense, pres. ALPA – rel. PISANO, sentenza del 15 dicembre 2011, n. 206; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 27 novembre 2009, n. 130; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. BONZO), sentenza del 20 dicembre 2008, n. 178; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. SALDARELLI), sentenza del 14 ottobre 2004, n. 228; Cassazione Civile, sentenza del 12 agosto 2002, n. 12176. -
Il termine per la notifica della decisione del COA è ordinatorio
Il termine quindicinale per la notifica della deliberazione, stabilito dall’art. 50 R.D.L. n. 1578/33 (ratione tempore applicabile), il quale decorre non già dalla data della deliberazione, ma da quella del deposito del provvedimento stesso, è un termine ordinatorio e non perentorio, dal momento che il mancato rispetto non è correlato ad alcuna sanzione e non determina alcun vizio procedurale che si ripercuota sulla validità della deliberazione.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. De Giorgi), sentenza del 25 febbraio 2013, n. 16
NOTA:
In senso conforme, tra le altre:
– Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI – Rel. MORLINO), sentenza del 17 settembre 2012, n. 116
– Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. BONZO), sentenza del 18 giugno 2010, n. 43
– Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Piacci), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 15 (riferita al termine quindicinale, stabilito dall’art. 37 legge professionale con rifermento alla notifica delle decisioni in materia d’iscrizione o cancellazione dall’albo).