Categoria: Giurisprudenza CNF

  • La delibera del COA che dispone l’apertura del procedimento disciplinare non è impugnabile al CNF

    La deliberazione dei COA territoriali che dispone l’apertura del procedimento disciplinare non è immediatamente impugnabile innanzi al CNF, attesa la sua natura di atto endoprocedimentale, inidoneo -in quanto tale- ad incidere su alcuna situazione giuridica soggettiva dell’iscritto e quindi non riconducibile all’elenco tassativo degli atti scrutinabili dal Consiglio Nazionale in materia disciplinare, ovverosia le sole decisioni di chiusura dei procedimenti.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Borsacchi), sentenza del 13 marzo 2013, n. 27
    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. SALAZAR – Rel. SICA), sentenza del 30 aprile 2012, n. 83, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI – Rel. PICCHIONI), sentenza del 20 aprile 2012, n. 70; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. PERFETTI), sentenza del 20 aprile 2012, n. 64, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Del Paggio), sentenza del 20 aprile 2012, n. 59; Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Vermiglio), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 19; oltre a Cass. civ., Sez. Unite, 22 dicembre 2011, n. 28335 (che ha così superato il proprio precedente orientamento, espresso da sent. n. 29294/2008).

  • L’omessa notifica della delibera di apertura del procedimento disciplinare

    Stante la natura amministrativa del procedimento disciplinare avanti al COA territoriale, l’eccezione di nullità per omessa notifica della delibera di apertura del procedimento deve essere proposta nel primo atto o difesa successiva alla delibera stessa, sicché è inammissibile, siccome tardiva, ove proposta soltanto con l’atto di appello al CNF (Nel caso di specie, l’incolpato era stato comunque reso edotto della pendenza del procedimento disciplinare sicché non era stato altrimenti compromesso il suo diritto di difesa).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Borsacchi), sentenza del 13 marzo 2013, n. 27
    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, C.N.F. n. 83 del 30.04.2012.

  • Le espressioni sconvenienti od offensive nei confronti del giudice

    L’avvocato, nell’ambito della propria attività difensiva, può e deve esporre con vigore le ragioni del proprio assistito, utilizzando tutti gli strumenti processuali di cui dispone. A tale ampiezza dei mezzi difensivi si contrappone tuttavia, quale limite invalicabile, il divieto di assumere atteggiamenti o comportamenti sconvenienti e in violazione del codice deontologico forense, che impone al professionista di mantenere con il giudice un rapporto improntato alla dignità e al rispetto sia della persona del giudicante che del suo operato (Nel caso di specie, il professionista aveva appellato la sentenza asserendo che il giudice avrebbe condannato il suo assistito senza leggere gli atti, utilizzando la tecnica del “copia ed incolla” e con motivazione mediocre. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha quindi ritenuto responsabile il professionista, che ha sanzionato con l’avvertimento, in luogo della censura inflittagli dal COA di appartenenza).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Sica), sentenza del 27 febbraio 2013, n. 22
    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. PISANO), sentenza del 18 luglio 2011, n. 110.

  • L’iscrizione dell’abogado svizzero nella sezione speciale dell’albo degli avvocati stabiliti

    In forza della legge 15 novembre 2000, n. 364 (con cui l’Italia ha ratificato e dato esecuzione all’Accordo di Lussemburgo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone), l’abogado che sia cittadino elvetico è legittimato a valersi dei diritti conferiti dalla Direttiva 98/5/CE, attuata con il d.lgs. n. 96/2001, sebbene privo di cittadinanza italiana o di altra nazione comunitaria (Nel caso di specie, il Consiglio territoriale aveva disposto la cancellazione dell’abogado dalla sezione speciale dell’Albo, perché ritenuto privo dei requisiti di cui all’art. 17, comma 1, nn. 1), 2) e 3) del r.d.l. n. 1578/1933, in quanto svizzero senza cittadinanza italiana o comunque comunitaria. Avverso tale provvedimento, il professionista proponeva impugnazione al CNF, che -in applicazione del principio di cui in massima- ha accolto il ricorso).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Pasqualin), sentenza del 27 febbraio 2013, n. 19

  • Il decesso dell’incolpato nel corso del procedimento disciplinare

    Il decesso dell’incolpato nelle more del procedimento disciplinare preclude all’organo giudicante di entrare nel merito della vicenda e determina l’estinzione del procedimento stesso per cessata materia del contendere.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Morlino), sentenza del 13 marzo 2013, n. 32
    NOTA:
    In senso conforme:
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. FLORIO), sentenza del 30 settembre 2008, n. 94;
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BASSU), sentenza del 10 dicembre 2007, n. 205;
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. DE MICHELE), sentenza del 8 novembre 2007, n. 161;
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PETIZIOL, rel. BIANCHI), sentenza del 16 luglio 2007, n. 103;
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 28 aprile 2006, n. 21;
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. Vermiglio), sentenza del 17 gennaio 2005, n. 10;
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. DE MICHELE), sentenza del 17 gennaio 2005, n. 2;
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. SALDARELLI), sentenza del 3 novembre 2004, n. 247;
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. TIRALE), sentenza del 17 settembre 2003, n. 258;
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. GRIMALDI), sentenza del 24 dicembre 2002, n. 214;
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. PAURI), sentenza del 20 dicembre 2002, n. 204;
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. TESTA), sentenza del 8 marzo 2002, n. 17;
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. BASSU), sentenza del 19 ottobre 2001, n. 214;
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. BUCCICO), sentenza del 13 ottobre 2001, n. 207;
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. GUIDI), sentenza del 2 luglio 2001, n. 135;
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. GALATI, rel. MIRIGLIANI), sentenza del 11 aprile 2001, n. 69;
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. CAGNANI, rel. CRICRÌ), sentenza del 26 febbraio 2001, n. 21;
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. CRICRI’), sentenza del 20 settembre 2000, n. 88;
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. CRICRI’), sentenza del 20 settembre 2000, n. 87;
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. RUGGIERI), sentenza del 9 giugno 2000, n. 59;
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. CRICRI’), sentenza del 28 dicembre 1999, n. 279;
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. Buccico, rel. Bonzo), sentenza del 23 dicembre 1998, n. 226;
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Panuccio), sentenza del 26 marzo 1999, n. 25;
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. Buccico, rel. Bonzo), sentenza del 11 dicembre 1998, n. 225;
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Danovi), sentenza del 11 novembre 1998, n. 144;
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Rossi), sentenza del 25 febbraio 1997, n. 19;
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Bonazzi, rel. Diego), sentenza del 22 gennaio 1997, n. 10;
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Panuccio, rel. Caddeo), sentenza del 20 gennaio 1997, n. 8;
    – Cassazione Civile, SSUU, sentenza del 28 gennaio 1984, n. 674.

  • L’efficacia della sentenza penale nel giudizio disciplinare

    La sentenza penale irrevocabile di condanna ha funzione di giudicato ex art. 653 c.p.p. nel procedimento disciplinare, quanto all’accertamento del fatto, alla sua illiceità penale e alla responsabilità dell’incolpato.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. De Giorgi), sentenza del 13 marzo 2013, n. 28

  • In sede di appello, il CNF può integrare la motivazione carente del provvedimento del COA

    La mancanza di adeguata motivazione non costituisce motivo di nullità della decisione del COA territoriale in quanto alla carenza di motivazione il CNF, giudice di appello, può apportare le integrazioni che ritenga necessarie

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. De Giorgi), sentenza del 13 marzo 2013, n. 28
    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Pisano, Rel. Tacchini), sentenza del 28 dicembre 2012, n. 200.

  • La mancanza della data e del nome del relatore nella decisione disciplinare

    La mancanza della data e del nome del relatore non comportano la nullità della decisione del COA, in assenza di una espressa previsione normativa, necessaria in base al principio di tassatività (Nel caso di specie, detti dati erano comunque ben desumibili aliunde).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. De Giorgi), sentenza del 13 marzo 2013, n. 28

  • La rilevanza deontologica dell’offesa all’altrui reputazione

    L’offesa gratuita alla reputazione altrui costituisce violazione dei doveri di probità, dignità e decoro (Nel caso di specie, in una memoria difensiva di un procedimento disciplinare che lo riguardava, il professionista aveva definito “sodalizio criminale” un Consiglio dell’Ordine degli Avvocati. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per mesi tre).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Allorio), sentenza del 13 marzo 2013, n. 26

  • La sospensione necessaria del procedimento disciplinare in pendenza di quello penale

    Nell’ipotesi di addebito disciplinare per gli stessi fatti contestati in sede penale, la sospensione del procedimento disciplinare si impone come necessaria ai sensi dell’art. 295 c.p.c. fino alla definizione del procedimento penale, in quanto dalla definizione del secondo può dipendere, conformemente alla lettura del riformato art. 653 c.p.p., quella del primo.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Allorio), sentenza del 13 marzo 2013, n. 26
    NOTA:
    In senso conforme:
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Borsacchi), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 22
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Mascherin), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 14;
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Broccardo), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 11;
    – Corte di Cassazione, SS.UU., 1° febbraio 2010, n. 2223.