Categoria: Giurisprudenza CNF

  • L’omessa notifica della delibera che dispone l’apertura del procedimento disciplinare

    L’eccezione di nullità del procedimento disciplinare per omessa notifica della delibera di apertura dello stesso è inammissibile, siccome tardiva, ove non sia proposta nel primo atto o difesa successiva alla delibera stessa (Nel caso di specie, l’incolpato era stato comunque reso edotto della pendenza del procedimento disciplinare, al quale aveva peraltro partecipato, sicché non era stato altrimenti compromesso il suo diritto di difesa).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. De Giorgi), sentenza del 25 febbraio 2013, n. 16

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. SALAZAR – Rel. SICA), sentenza del 30 aprile 2012, n. 83.

  • La mancata osservanza del termine a comparire

    Il termine a comparire di dieci giorni ex art. 45 R.d.l. n. 1578/1933 (ratione tempore applicabile), da concedere al professionista per essere sentito nelle sue discolpe, è finalizzato a garantire l’esercizio del diritto di difesa da predisporre con adeguato preavviso temporale. Allorchè l’interessato eserciti in concreto tale diritto, senza sollevare alcuna obiezione, la violazione, di natura prettamente procedimentale, non assume un rilievo sostanziale tale da giustificare l’annullamento del provvedimento giacché la nullità per la mancata osservanza del termine indicato ha carattere relativo, e deve quindi intendersi sanata se l’interessato non l’abbia tempestivamente eccepita e, anzi, abbia articolato compiutamente le sue difese nel merito.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. De Giorgi), sentenza del 25 febbraio 2013, n. 16

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Cons. Naz. Forense 30.05.2011, n. 77; C.N.F. 09.06.2008, n. 52; C.N.F. 05.10.2006, n. 69.

  • La mancata sospensione cautelare non rende di per sé meno grave l’illecito deontologico

    La mancata adozione di un provvedimento di sospensione cautelare da parte del Consiglio territoriale è indicativa meramente del fatto che quest’ultimo, avvalendosi del proprio potere discrezionale, non avesse ritenuto all’epoca la sussistenza dei presupposti richiesti per il provvedimento amministrativo ma non induce, di per sé, a valutare meno sfavorevolmente la fattispecie deontologica contestata (Nel caso di specie, l’incolpato aveva impugnato la sua cancellazione disciplinare dall’albo adducendo che la minor gravità della violazione contestata, con conseguente eccessività della sanzione irrogatagli, si sarebbe dovuta dedurre dalla mancata adozione, medio tempore, di un provvedimento cautelare a suo carico. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato il ricorso).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Picchioni), sentenza del 25 febbraio 2013, n. 15

    NOTA:
    Sulla discrezionalità del Consiglio territoriale nell’adottare o meno il provvedimento cautelare, cfr., per tutte, Consiglio Nazionale Forense (Pres. ALPA, Rel. PICCHIONI), sentenza del 20 luglio 2012, n. 95.
    Sui presupposti della sospensione cautelare, cfr., tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Picchioni), sentenza del 2 aprile 2012, n. 52.

  • Il decorso del tempo non attenua la sanzione

    Il procedimento avanti al Consiglio Nazionale non costituisce un “novum judicium” ma una “revisio prioris istantiae” onde il lasso di tempo intercorso tra i fatti, la decisione del COA e la sentenza del CNF, in sede di impugnazione, non influisce sulla valutazione della proporzionalità della pena irrogata in primo grado che deve essere determinata con riferimento al momento della commissione dell’illecito.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Picchioni), sentenza del 25 febbraio 2013, n. 15

  • La sentenza penale di patteggiamento ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare

    Ancorché il procedimento disciplinare sia autonomo rispetto al procedimento penale aperto per lo stesso fatto, a norma dell’art. 653 c.p.p. la sentenza penale di applicazione di pena su richiesta delle parti è equiparata alla sentenza di condanna. Ne consegue che essa esplica funzione di giudicato nel procedimento disciplinare quanto all’accertamento del fatto, alla sua illiceità penale e alla responsabilità dell’incolpato.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Picchioni), sentenza del 25 febbraio 2013, n. 15

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, CNF nn. 123/2012, 149/2011, 238/2009.

  • L’inosservanza del termine di decadenza per l’impugnazione

    Il termine di 20 giorni, previsto dall’art. 50, co. 2, R.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 (ratione temporis applicabile) per l’impugnazione del provvedimento del Consiglio territoriale, è perentorio, sicché la sua inosservanza rende il ricorso tardivo e quindi inammissibile.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Vermiglio), sentenza del 25 febbraio 2013, n. 14

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. VERMIGLIO), sentenza del 22 settembre 2012, n. 124.

  • La mancata audizione dei testi indicati dall’incolpato

    Il Consiglio dell’Ordine nella sua funzione di Giudice della Deontologia, ha ampio potere discrezionale nel valutare la conferenza e la rilevanza delle prove dedotte in virtù del principio del libero convincimento, sicché non determina nullità della decisione l’omessa audizione dei testi indicati, quando risulti che il Consiglio abbia ritenuto le testimonianze insufficienti ai fini del giudizio, per essere il Collegio già pervenuto all’accertamento completo dei fatti da giudicare, attraverso la valutazione delle risultanze acquisite.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 25 febbraio 2013, n. 13

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. PIACCI), sentenza del 22 settembre 2012, n. 129.

  • Le sole (e mere) dichiarazioni dell’esponente non bastano a ritenere provato l’addebito

    L’attività istruttoria espletata dal Consiglio territoriale deve ritenersi correttamente motivata allorquando la valutazione disciplinare sia avvenuta non già solo ed esclusivamente sulla base delle dichiarazioni dell’esponente o di altro soggetto portatore di un interesse personale nella vicenda, ma altresì dall’analisi delle risultanze documentali acquisite agli atti del procedimento, che rappresentano certamente criterio logico-giuridico inequivocabile a favore della completezza e definitività dell’istruttoria.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Florio), sentenza del 25 febbraio 2013, n. 12

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre:
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Salazar), sentenza del 20 febbraio 2013, n. 3
    – Cons. Naz. Forense 4.06.2009, n. 60; Cons. Naz. Forense 12.05.2010, n. 28.

  • La sanzione disciplinare nel caso di molteplici addebiti

    In ossequio al principio enunciato dall’art. 3 c.d.f., nei procedimenti disciplinari ciò che forma oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato, sia al fine di valutare la condotta in generale sia al fine di infliggere la sanzione più adeguata, che dovrà essere unica nell’ambito di uno stesso procedimento, ancorché molteplici siano state le condotte lesive poste in essere; tale sanzione, invero, non è la somma di altrettante pene singole sui vari addebiti contestati, ma la valutazione della condotta complessiva dell’incolpato.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Florio), sentenza del 25 febbraio 2013, n. 12

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. DANOVI), sentenza del 22 marzo 2006, n. 4.
    In arg. cfr. pure:
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. FLORIO), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 146
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. DAMASCELLI), sentenza del 30 aprile 2012, n. 89
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. TACCHINI), sentenza del 30 aprile 2012, n. 81
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. MORLINO), sentenza del 29 dicembre 2008, n. 214
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PETIZIOL), sentenza del 19 gennaio 2005, n. 15
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 14 ottobre 2004, n. 234
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. SCASSELLATI SFORZOLINI), sentenza del 13 luglio 2001, n. 142
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Cagnani), sentenza del 2 dicembre 1991, n. 117

  • Irrilevante la consapevolezza dell’illegittimità dell’azione

    Ai fini della imputabilità dell’infrazione disciplinare non è necessaria la consapevolezza dell’illegittimità dell’azione, dolo generico e specifico, essendo sufficiente la volontarietà con la quale l’atto deontologicamente scorretto è stato compiuto.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Sica), sentenza del 25 febbraio 2013, n. 11

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre:
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Piacci), sentenza del 29 novembre 2012, n. 177
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 29 novembre 2012, n. 170
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. PASQUALIN), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 152
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. PICCHIONI), sentenza del 27 settembre 2012, n. 132
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Tacchini), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 17
    CNF sentenza n. 162 dell’8/11/2007 e n. 15 del 19/01/2005.