L’erronea indicazione della norma deontologica contestata

In presenza di contestazione disciplinare adeguatamente specifica quanto all’indicazione dei comportamenti addebitati, l’erronea od omessa indicazione delle precise norme deontologiche che si assumono violate non costituisce motivo di nullità della decisione (Nel caso di specie, l’incolpato aveva eccepito l’erroneità dell’addebito, asserendo che l’art. 23 c.d.f.Art. 23 cod. prev. – Rapporto di colleganza e dovere di difesa nel processo.Nell’attività giudiziale l’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza del dovere di difesa, salvaguardando in quanto possibile il rapporto di colleganza. I. L’avvocato è tenuto a rispet…Leggi il testo completo → contestatogli riguarda i rapporti tra difensori nel processo penale, mentre l’addebito contestatogli doveva a suo dire inquadrarsi nella previsione di cui all’art. 33 c.d.f.Art. 33 cod. prev. – Sostituzione del collega nell’attività di difesa.Nel caso di sostituzione di un collega nel corso di un giudizio, per revoca dell’incarico o rinuncia, il nuovo legale dovrà rendere nota la propria nomina al collega sostituito, adoperandosi, senza pr…Leggi il testo completo →).

Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Morlino), sentenza del 10 aprile 2013, n. 55
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. De Giorgi), sentenza del 28 dicembre 2012, n. 214 nonché Cons. Naz. Forense 08-06-2000, n. 116 Pres. f.f. Panuccio – Rel. Mirigliani.

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 55 del 10 Aprile 2013 (respinge) (censura)
– Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 25 Maggio 2010 (censura)