Il divieto di produzione in giudizio di missiva riservata o contenente proposta transattiva prevale sul dovere di difesa

L’art. 28 c.d.f.Art. 28 cod. prev. – Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega.Non possono essere prodotte o riferite in giudizio le lettere qualificate riservate e comunque la corrispondenza contenente proposte transattive scambiate con i colleghi. I. È producibile la corrispon…Leggi il testo completo → vieta di produrre in giudizio corrispondenza qualificata come riservata o comunque contenente proposte transattive scambiate tra colleghi, esclusa qualsiasi valutazione da parte del destinatario del divieto circa una prevalenza dei doveri di verità o di difesa sul principio di affidabilità e lealtà nei rapporti interprofessionali indipendentemente dagli effetti processuali della produzione vietata.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mariani Marini), sentenza del 10 aprile 2013, n. 58
NOTA:
In senso conforme, Cons. Naz. Forense 20.7.2012 n. 100, id. 27.10.2010 n. 159.

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 58 del 10 Aprile 2013 (respinge) (avvertimento)
– Consiglio territoriale: COA Viterbo, delibera del 29 Settembre 2006 (avvertimento)