L’art. 28 cod. prev.Art. 28 cod. prev. – Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega.Non possono essere prodotte o riferite in giudizio le lettere qualificate riservate e comunque la corrispondenza contenente proposte transattive scambiate con i colleghi. I. È producibile la corrispon…Leggi il testo completo → (ora, art. 48 cdfArt. 48 cdf – Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collegaL’avvocato non deve produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente propost…Leggi il testo completo →) inibisce tra l’altro la produzione in giudizio delle lettere qualificate riservate scambiate con i colleghi; tale precetto non prevede eccezioni o esimenti al di fuori di quelle previste nella medesima disposizione, trattandosi di canone deontologico che mira a salvaguardare il corretto svolgimento dell’attività professionale, con il fine di non consentire che leali rapporti tra colleghi possano dar luogo a conseguenze negative nello svolgimento della funzione defensionale, specie allorchè le comunicazioni ovvero le missive contengano ammissioni o consapevolezze di torti ovvero proposte transattive. Ciò al fine di evitare la mortificazione dei principi di collaborazione.
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense n. 33 del 2.3.12 e Consiglio Nazionale Forense n. 161 del 29.11.12.
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 177 del 11 Dicembre 2014 (respinge) (censura)– Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 30 Maggio 2011 (censura)