La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all’accertamento del fatto, alla sua eventuale illiceità penale ed all’affermazione che l’imputato lo ha commesso (art. 653 co. 1-bis cpp), pur restando di competenza del giudice disciplinare verificare se il comportamento accertato sia deontologicamente sanzionabile, alla luce dell’autonomia dei rispettivi ordinamenti, penale e disciplinare (art. 54 co. 1 L. n. 247/2012).
Categoria: Giurisprudenza CNF
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Inneggiare agli estremismi politici costituisce illecito disciplinare
Costituisce illecito disciplinare, per violazione dell’art. 9 cdf, il comportamento dell’avvocato che pubblichi un post sui social avente un contenuto riconducibile alla simbologia più violenta del disciolto partito fascista, trattandosi di condotta contraria ai doveri di probità e decoro previsti a salvaguardia dell’immagine della professione forense (Nel caso di specie, l’incolpato aveva pubblicato una foto su Facebook che lo ritraeva in abbigliamento assimilabile a una divisa fascista, esponendo fucile e manganello con la scritta “credere, obbedire, combattere”. Il post, originariamente destinato agli “amici”, era poi finito sui giornali nazionali nonché ripreso da una trasmissione televisiva di un certo successo).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Secchi Tarugi), sentenza n. 394 del 22 dicembre 2025
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Facebook: la pubblicazione limitata agli “amici” non esclude l’eventuale illiceità del post
L’eventuale rilevanza deontologica di un post sui social prescinde dal numero di persone a cui fosse destinato anche in base alle impostazioni di pubblicazione più o meno ristretta, giacché -una volta on line- il contenuto stesso può essere agevolmente diffuso senza le originarie limitazioni (mediante screenshot, copia-incolla, ecc.), e di ciò l’autore accetta implicitamente il rischio. Tuttavia, l’intenzione di divulgare il post soltanto tra un pubblico limitato può rilevare ai (soli) fini della dosimetria della sanzione (Nella specie, trattavasi di un post su Facebook visibile solo agli “amici”).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Secchi Tarugi), sentenza n. 394 del 22 dicembre 2025
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Per la funzione sociale che svolge, all’avvocato è richiesto (anche sui social e nella vita privata) un codice di condotta più severo di quello del comune cittadino
L’avvocato ha il dovere di comportarsi in ogni situazione, quindi anche sui social e nella dimensione privata, con la dignità ed il decoro imposti dalla funzione che svolge, la quale comporta doveri additivi rispetto al comune cittadino, a salvaguardia della reputazione e dell’immagine dell’Avvocatura (Nella specie, trattavasi di un post su Facebook).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Secchi Tarugi), sentenza n. 394 del 22 dicembre 2025
NOTA:
In senso conforme, da ultimo, CNF n. 195/2025.
Sulla potenziale rilevanza deontologica della “vita privata” dell’avvocato, cfr. l’art. 2 co. 1 cdf (“Le norme deontologiche […] si applicano anche ai comportamenti nella vita privata”), l’art. 9 co. 2 cdf (“anche al di fuori dell’attività professionale”), l’art. 24 co. 2 cdf (conflitti di “interessi riguardanti la propria sfera personale”), l’art. 63 co. 1 cdf (“anche al di fuori dell’esercizio del suo ministero”) e l’art. 64 co. 2 cdf (“inadempimento ad obbligazioni estranee all’esercizio della professione”). Infine, la potenziale rilevanza deontologica della vita privata non contrasta con l’art. 8 CEDU, che inibisce sì indebite intrusioni e aggressioni alla sfera privata e familiare delle persone, ma lascia integro il potere-dovere delle autorità competenti di valutare e, occorrendo, di sanzionare i comportamenti che si pongano in contrasto con i rispettivi ordinamenti (Cass. n. 23020/2011). -
Illecito deontologico commesso tramite social: l’individuazione del dies a quo prescrizionale
La pubblicazione di un contenuto su internet, che rivesta rilievo disciplinare, costituisce illecito istantaneo ad effetti permanenti, sicché il dies a quo prescrizionale va individuato nel giorno in cui il contenuto stesso sia eventualmente rimosso ovvero, in mancanza di cancellazione o della prova che sia avvenuta, dalla data di notifica della decisione disciplinare del CDD (Nella specie, trattavasi di un post su Facebook).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Secchi Tarugi), sentenza n. 394 del 22 dicembre 2025
NOTA
In senso conforme, CNF n. 214/2024. -
Difensori d’ufficio e patrocinio a spese dello Stato: la rinuncia al mandato professionale presuppone ragioni obiettive e seriamente apprezzabili
In linea generale, l’avvocato può sempre rinunciare al mandato, purché con le cautele necessarie, cioè dando un congruo preavviso e fornendo al cliente tutte le informazioni utili a non pregiudicarne la difesa (art. 32 co. 1 e 2 cdf, art. 14 co. 1 L. n. 247/2012). Tuttavia, con particolar riferimento agli incarichi dei difensori d’ufficio e di patrocinio in favore dei non abbienti, il “giustificato motivo” è invece condizione di legittimità del recesso stesso (art. 11 co. 3 e 4 cdf e art. 3 co. 1 L. n. 247/2012).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Carello), sentenza n. 392 del 22 dicembre 2025
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La citazione a giudizio dell’incolpato deve contenere l’enunciazione in forma chiara e precisa degli addebiti
In tema di procedimento disciplinare, la citazione a giudizio dell’incolpato deve contenere “l’enunciazione in forma chiara e precisa degli addebiti” (art. 59 co. 1 lett. d n. 2 L. n. 247/2012 e art. 21 n. 2, lett. b) Reg. CNF n. 2/2014). Conseguentemente, deve affermarsi la violazione della regola della corrispondenza tra la contestazione e la pronuncia disciplinare allorquando vi sia incertezza sui fatti contestati, con la conseguente impossibilità per l’incolpato di svolgere le proprie difese, a nulla rilevando l’individuazione delle precise norme deontologiche che si asseriscono essere state violate. Infatti, il procedimento disciplinare deve rispondere all’esigenza di garantire pienezza ed effettività di contraddittorio sul contenuto dell’accusa, al fine di evitare che l’incolpato sia condannato per un fatto rispetto al quale non abbia potuto esplicare difesa.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Carello), sentenza n. 392 del 22 dicembre 2025
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Patrocinio a spese dello Stato: la quantificazione del compenso per il sub-incarico ad un collega
In mancanza di diverso accordo inter partes, anche per il compenso professionale dell’avvocato, incaricato da un collega che assista una parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, deve aversi riguardo alle stesse riduzioni previste per il dominus della pratica (nella specie, 50%), e ciò in ossequio ai doveri di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 9 c.d.f.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Carello), sentenza n. 392 del 22 dicembre 2025
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I due principi cardine in tema di compenso professionale
Il complesso delle norme deontologiche che regolano i rapporti in tema di compenso ruota su due principi cardine: a) rispetto, sempre e comunque, nella determinazione convenzionale del compenso dei canoni di lealtà, probità e correttezza (art. 9 c.d.f.); b) conformità del compenso liberamente pattuito inter partes a canoni di adeguatezza e proporzionalità rispetto all’attività professionale svolta o da svolgere (art. 29, 4 co., in relazione all’art. 25, 1 co., c.d.f.).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Carello), sentenza n. 392 del 22 dicembre 2025
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La prestazione professionale dell’avvocato si presume onerosa anche quando svolta a favore di un collega
La prestazione dell’avvocato può anche essere gratuita, ma si presume onerosa. Conseguentemente, per esigere il pagamento, il professionista deve provare l’incarico e l’adempimento dell’obbligazione assunta, ma non anche la pattuizione di un corrispettivo, sia pure non determinato nel suo ammontare, mentre il committente ha l’onere di provare l’eventuale accordo sulla gratuità della prestazione. Tali principi operano anche quando l’attività viene svolta a favore di un collega.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Carello), sentenza n. 392 del 22 dicembre 2025