Categoria: Giurisprudenza CNF

  • Procedimento disciplinare ed istanza di ricusazione

    Nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati, la proposizione dell’istanza di ricusazione se, per un verso, non sospende automaticamente il giudizio (atteso che l’esigenza di impedire un uso distorto dell’istituto impone di riconoscere al collegio investito della controversia il potere di delibarne in limine l’ammissibilità e di disporre la prosecuzione del procedimento ove ritenga, in forza di una valutazione sommaria, che della ricusazione manchino ictu oculi i requisiti formali), per altro verso obbliga lo stesso organo giudicante a trasmettere il fascicolo al collegio competente a decidere sul fondo della ricusazione, del quale non può far parte il soggetto avverso cui l’istanza è stata proposta, in ragione del principio generale della terzietà del giudice che, essendo stato elevato a garanzia costituzionale dall’art. 111, comma 2, Cost., opera in ogni ambito giurisdizionale.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Consales), sentenza n. 3 del 27 gennaio 2026

  • L’erronea impugnazione al CNF del richiamo verbale pronunciato nella fase istruttoria preliminare

    Il richiamo verbale pronunciato nella fase istruttoria preliminare (Capo III Reg. CNF n. 2/2014), è impugnabile dinanzi al Consiglio Nazionale Forense da parte del P.M. e del Consiglio dell’ordine presso cui l’avvocato è iscritto, mentre quest’ultimo può invece proporre, in tal caso, eventuale opposizione avanti al CDD medesimo ex art. 14, comma 4-bis, Reg. CNF n. 2/2014(1). Qualora, tuttavia, l’iscritto proponga erroneamente impugnazione tempestiva al CNF, il ricorso stesso deve essere dichiarato ammissibile e riqualificato, ai sensi dell’art. 341 c.p.c., in virtù del principio generale della translatio iudicii, in opposizione ex art. 14 Reg. CNF n. 2/2014, con conseguente trasmissione degli atti al Consiglio Distrettuale di Disciplina a quo affinché, revocato l’inflitto richiamo verbale, provveda ai successivi adempimenti di competenza(2).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Stefanì), sentenza n. 2 del 27 gennaio 2026

    NOTE:
    1) In senso conforme, per tutte, CNF n. 411/2025, CNF n. 280/2022.
    2) In senso conforme, CNF n. 196/2025, CNF n. 314/2024, CNF n. 308/2024, CNF n. 301/2024, CNF n. 281/2024.

  • L’impugnazione del richiamo verbale

    Il richiamo verbale, sebbene non abbia carattere di sanzione disciplinare (art. 22 cdfArt. 22 cdf – SanzioniLe sanzioni disciplinari sono:a) Avvertimento: consiste nell’informare l’incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere al…Leggi il testo completo →), presuppone comunque l’accertamento di un illecito deontologico (anche se lieve e scusabile) e costituisce pur sempre un provvedimento afflittivo, sicché se ne deve ammettere l’impugnabilità dinanzi al Consiglio Nazionale Forense da parte dei soggetti legittimati, se pronunciato all’esito della fase decisoria (Capo VI Reg. CNF n. 2/2014). Per le stesse ragioni, anche se pronunciato nella fase istruttoria preliminare (Capo III Reg. CNF n. 2/2014), il provvedimento in parola è impugnabile dinanzi al Consiglio Nazionale Forense da parte del P.M. e del Consiglio dell’ordine presso cui l’avvocato è iscritto, mentre quest’ultimo può invece proporre, in tal caso, eventuale opposizione avanti al CDD medesimo ex art. 14, comma 4-bis, Reg. CNF n. 2/2014.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Stefanì), sentenza n. 2 del 27 gennaio 2026

  • La suitas, quale elemento soggettivo (sufficiente) dell’illecito disciplinare

    Ai fini della sussistenza dell’illecito disciplinare, è sufficiente la volontarietà del comportamento dell’incolpato e, quindi, sotto il profilo soggettivo, è sufficiente la “suitas” della condotta intesa come volontà consapevole dell’atto che si compie, dovendo la coscienza e volontà essere interpretata in rapporto alla possibilità di esercitare sul proprio comportamento un controllo finalistico e, quindi, dominarlo. L’evitabilità della condotta, pertanto, delinea la soglia minima della sua attribuibilità al soggetto, intesa come appartenenza della condotta al soggetto stesso, a nulla rilevando la ritenuta sussistenza da parte del professionista di una causa di giustificazione o non punibilità.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Scarano), sentenza n. 1 del 27 gennaio 2026

  • L’obbligo di corrispondere il compenso al domiciliatario

    L’avvocato che abbia scelto o incaricato direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza, ha l’obbligo di provvedere a retribuirlo, ove non adempia il cliente, ex art. 43 cdfArt. 43 cdf – Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collegaL’avvocato che incarichi direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza deve provvedere a compensarlo, ove non adempia il cliente. La violazione del dovere di cui…Leggi il testo completo →.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Scarano), sentenza n. 1 del 27 gennaio 2026

  • L’inadempimento delle obbligazioni non è scriminato da asserite difficoltà economiche dell’incolpato

    L’asserito stato di bisogno non scrimina la rilevanza deontologica né attenua la sanzione disciplinare per l’inadempimento delle obbligazioni nei confronti dei terzi (art. 64 cdfArt. 64 cdf – Obbligo di provvedere all’adempimento di obbligazioni assunte nei confronti dei terziL’avvocato deve adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi. L’inadempimento ad obbligazioni estranee all’esercizio della professione assume carattere di illecito disciplinare quando,…Leggi il testo completo →, art. 43 cdfArt. 43 cdf – Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collegaL’avvocato che incarichi direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza deve provvedere a compensarlo, ove non adempia il cliente. La violazione del dovere di cui…Leggi il testo completo →), tantopiù in mancanza di resipiscenza. Tuttavia, l’esistenza dei gravi problemi economico-familiari dell’incolpato il quale abbia agito in stato di bisogno e di gravi difficoltà economiche non dipendenti da fatto volontario o vita dissoluta, può semmai essere tenuta in considerazione ai fini della sanzione da irrogare in concreto (art. 21 cdfArt. 21 cdf – Potestà disciplinareSpetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica comme…Leggi il testo completo →).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Scarano), sentenza n. 1 del 27 gennaio 2026

    NOTA:
    In senso conforme, CNF n. 102/2025, CNF n. 57/2025, CNF n. 324/2024, CNF n. 313/2024, CNF n. 311/2024, CNF n. 250/2023, CNF n. 134/2023, CNF n. 113/2022, CNF n. 55/2022.

  • Procedimento disciplinare: il giudice della deontologia non ha l’obbligo di confutare esplicitamente le tesi non accolte

    In tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il giudice non ha l’obbligo di confutare esplicitamente le tesi non accolte né di effettuare una particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, essendo sufficiente a soddisfare l’esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente , non di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, bensì di quelle ritenute di per sé sole e idonee e sufficienti a giustificarlo; in altri termini non si richiede al giudice di merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove dedotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata della adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Scarano), sentenza n. 1 del 27 gennaio 2026

  • Ricusazione

    Conformemente a quanto previsto per la ricusazione dei giudici ordinari, il procedimento di ricusazione che si svolge innanzi al CDD è caratterizzato da particolare celerità e, ai sensi degli artt. 7 e 8 Reg. CNF n. 2/2014, non prevede la fissazione di un’udienza di discussione, né alcuna comunicazione al ricusante, garantendo a quest’ultimo l’impugnazione al CNF della decisione di inammissibilità o di rigetto e al consigliere ricusato la possibilità di articolare deduzioni sui motivi della ricusazione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Cassi), sentenza n. 175 del 22 aprile 2026

  • Art. 27 dovere di informazione

    Ai sensi dell’art. 27 CDFArt. 27 cdf – Doveri di informazioneL’avvocato deve informare chiaramente la parte assistita, all’atto dell’assunzione dell’incarico, delle caratteristiche e dell’importanza di quest’ultimo e delle attività da espletare, precisando le i…Leggi il testo completo →, l’avvocato è tenuto a fornire, al momento del conferimento del mandato e in tutto il corso dello svolgimento, informazioni chiare, esaustive e intellegibili anche dal cliente privo di conoscenze tecniche, che va avvertito altresì della necessità del compimento di atti necessari ad evitare effetti pregiudizievoli; a tal fine non è tuttavia necessaria un’informativa scritta, forma prevista esclusivamente per l’informazione sul costo prevedibile della prestazione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Carello), sentenza n. 166 del 22 aprile 2026

  • AVVOCATO E PROCURATORE – ONORARI – PATTO DI QUOTA LITE Avvocato – Compensi – Patto di quota lite stipulato dopo la riformulazione dell’art. 2233 c.c., operata dal d.l. 223 del 2006, conv. con modif. dalla l. n. 248 del 2006, e prima dell’entrata in vigore dell’art. 13 l. n. 247 del 2012 – Validità – Limiti.

    In tema di compensi di avvocato, il patto di quota lite, stipulato dopo la riformulazione dell’art. 2233 c.c., operata dal d.l. n. 223 del 2006, conv. con modif. dalla l. n. 248 del 2006, e prima dell’entrata in vigore dell’art. 13 della l. n. 247 del 2012, è valido, a meno che, valutato sotto il profilo causale e sotto il profilo dell’equità nonché della regola integrativa di cui all’art. 45 cdfArt. 45 cdf – Sostituzione del collega nell’attività di difesaNel caso di sostituzione di un collega per revoca dell’incarico o rinuncia, il nuovo difensore deve rendere nota la propria nomina al collega sostituito, adoperandosi, senza pregiudizio per l’attività…Leggi il testo completo → forense nel testo deliberato il 18-1-2007, il rapporto tra il compenso pattuito e il risultato conseguito, stabilito dalle parti all’epoca della conclusione del contratto, risulti sproporzionato per eccesso rispetto alla tariffa di mercato. (massima uff.)

    Corte di Cassazione (pres. Manna, rel. Cavallino), sentenza n. 26288 del 27 settembre 2025