Categoria: Giurisprudenza CNF

  • Il diritto-dovere di difesa non giustifica l’uso di espressioni sconvenienti ed offensive

    Benché l’avvocato possa e debba utilizzare fermezza e toni accesi nel sostenere la difesa della parte assistita o nel criticare e contrastare le decisioni impugnate, tale potere/dovere trova un limite nei doveri di probitae lealta, i quali non gli consentono di trascendere in comportamenti non improntati a correttezza e prudenza, se non anche offensivi, che ledono la dignitadella professione, giacché la liberta che viene riconosciuta alla difesa della parte non puo` mai tradursi in una licenza ad utilizzare forme espressive sconvenienti e offensive nella dialettica processuale, con le altre parti e il giudice, ma deve invece rispettare i vincoli imposti dai doveri di correttezza e decoro (Nel caso di specie, nellambito di un procedimento disciplinare a proprio carico, l’incolpato depositava memoria difensiva, nella quale, riferendosi al magistrato autore dell’esposto nei suoi confronti, scriveva: “rappresenta un atto di odio, manifestato nei confronti della scrivente, poiché egli era ed è un soggetto collerico, per definizione un “delinquente per senso di colpa”, in quanto era perfettamente a conoscenza di quanto aveva operato ai danni della scrivente, abusando della sua posizione di magistrato, e venendo meno al principio di imparzialità doveroso per un magistrato che nel caso che ci occupa, ha redatto un provvedimento al solo scopo di punire la scrivente per la profonda stima ed amicizia, che mi legava e mi lega, ad un uomo da lui tanto invidiato ed odiato”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Patelli), sentenza n. 84 del 28 marzo 2025

  • Rapporti con i magistrati – Espressioni sconvenienti ed offensive – Scriminante diritto di critica – Limiti

    Ancorché il diritto di critica nei confronti di qualsiasi provvedimento giudiziario costituisca facoltà inalienabile del difensore, tale diritto deve essere sempre esercitato, in primo luogo, nelle modalità e con gli strumenti previsti dall’orientamento processuale e mai può travalicare i limiti del rispetto della funzione giudicante, riconosciuta dall’ordinamento con norme di rango costituzionale nell’interesse pubblico, con pari dignità rispetto alla funzione della difesa. Proprio la giusta pretesa di vedere riconosciuta a tutti i livelli una pari dignità dell’avvocato rispetto al magistrato impone, nei reciproci rapporti, un approccio improntato sempre allo stile e al decoro, oltre che, ove possibile, all’eleganza, mai al linguaggio offensivo o anche al mero dileggio (Nel caso di specie, nellambito di un procedimento disciplinare a proprio carico, l’incolpato depositava memoria difensiva, nella quale, riferendosi al magistrato autore dell’esposto nei suoi confronti, scriveva: “rappresenta un atto di odio, manifestato nei confronti della scrivente, poiché egli era ed è un soggetto collerico, per definizione un “delinquente per senso di colpa”, in quanto era perfettamente a conoscenza di quanto aveva operato ai danni della scrivente, abusando della sua posizione di magistrato, e venendo meno al principio di imparzialità doveroso per un magistrato che nel caso che ci occupa, ha redatto un provvedimento al solo scopo di punire la scrivente per la profonda stima ed amicizia, che mi legava e mi lega, ad un uomo da lui tanto invidiato ed odiato”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Patelli), sentenza n. 84 del 28 marzo 2025

  • Il divieto di utilizzare documentazione falsa non riguarda soltanto il processo in senso stretto

    Il divieto di introdurre o utilizzare documenti o prove false (art. 50 cdf) non è strettamente limitato al “processo”, trovando infatti applicazione in ogni “procedimento” quindi anche al di fuori dello stretto ambito processuale, ferma restando in ogni caso la potenziale rilevanza deontologica di condotte che, pur non riguardando strictu sensu l’esercizio della professione, ledano comunque gli elementari doveri di probità, dignità e decoro e, riflettendosi negativamente sull’attività professionale, compromettono l’immagine dell’avvocatura quale entità astratta con contestuale perdita di credibilità della categoria, a prescindere dalla notorietà delle condotte stesse (Nel caso di specie, la falsificazione riguardava una procura alle liti utilizzata per l’invio di una raccomandata di impugnazione di un licenziamento).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Germanà Tascona), sentenza n. 83 del 28 marzo 2025

  • Il dovere di verità e lealtà dell’avvocato, fuori e dentro il processo

    Laddove l’avvocato si trovi nella condizione di non poter seguire allo stesso tempo verità e mandato, leggi e cliente, la sua scelta deve privilegiare il più alto e pregnante dovere radicato sulla dignità professionale, ossia l’ossequio alla verità ed alle leggi spinto fino all’epilogo della rinunzia al mandato in virtù di un tale giusto motivo, astenendosi dal porre in essere attività che siano in contrasto con il prevalente dovere di rispetto della legge e della verità ex art. 50 cdf, che ispira la funzione difensiva in coerenza con il dovere di lealtà espressamente previsto dall’art. 3 L. n. 247/2012 con riferimento alla professione forense in generale, nonché dall’art. 88 cpc con specifico riguardo al processo.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Germanà Tascona), sentenza n. 83 del 28 marzo 2025

    NOTA:
    In senso conforme, da ultimo, CNF n. 445/2024 e Cass. n. 41990/2021.
    In arg. cfr. pure CNF n. 127/2024 e CNF n. 9/2019, secondo cui, qualora l’illecito fosse commesso al di fuori del processo/procedimento di cui al Titolo IV cdf, l’illecito stesso sarebbe sanzionabile ex art. 9 cdf. Analoga questione riguarda l’art. 52 cdf (Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenienti), collocato nel medesimo Titolo IV, per gli illeciti commessi fuori dal processo/procedimento (per la tipicità, CNF n. 64/2025; per l’atipicità, CNF n. 68/2025).

  • Sospensione per l’avvocato che falsifichi la data della procura alle liti (quand’anche col consenso del cliente)

    Costituisce illecito disciplinare, per violazione dell’art. 50 cdf, il comportamento dell’avvocato che, quand’anche col consenso del cliente, alteri ovvero falsifichi la data della procura alle liti rilasciatagli dal cliente (nella specie, per utilizzarla indebitamente in altre sedi, giacché il giorno della apparente sottoscrizione il cliente si trovava all’estero e la firma non poteva pertanto essere autenticata dall’avvocato. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per anni uno mesi sei).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Germanà Tascona), sentenza n. 83 del 28 marzo 2025

  • Procedimento disciplinare: l’assegnazione a Sezione non interrompe la prescrizione disciplinare

    In tema di procedimento disciplinare, l’assegnazione a Sezione CDD non ha efficacia interruttiva della prescrizione dell’azione disciplinare giacché, a differenza di quanto avveniva nel regime previgente (art. 51 R.D.L. n. 1578/1933), gli atti interruttivi della prescrizione disciplinare sono ora tipizzati e tassativi (art. 56 co. 3 L. n. 247/2012), ovvero: 1) la comunicazione all’iscritto della notizia dell’illecito; 2) la notifica della decisione del CDD; 3) la notifica della sentenza del CNF.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Rivellino), sentenza n. 82 del 28 marzo 2025

  • L’omesso adempimento al mandato costituisce illecito permanente

    Ai fini della prescrizione dell’azione disciplinare, l’omesso adempimento al mandato costituisce illecito permanente. In particolare, tale permanenza si protrae per tutto il tempo in cui perdura l’inadempimento e sino al momento del verificarsi di un fatto da ritenere idoneo alla cessazione della continuità della condotta inadempiente, e al più tardi cessa nel momento in cui si conclude il mandato professionale, per suo svolgimento, rinuncia o revoca, ovvero nel momento in cui il cliente o la parte assistita vengano a conoscenza delle omissioni del professionista.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Rivellino), sentenza n. 82 del 28 marzo 2025

  • Il dies a quo della prescrizione disciplinare nel caso di illecito deontologico istantaneo ovvero permanente

    Il dies a quo per la prescrizione dell’azione disciplinare va individuato nel momento della commissione del fatto solo se questo integra una violazione deontologica di carattere istantaneo che si consuma o si esaurisce al momento stesso in cui viene realizzata; ove invece la violazione risulti integrata da una condotta protrattasi e mantenuta nel tempo, la decorrenza del termine prescrizionale ha inizio dalla data della cessazione della condotta.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Rivellino), sentenza n. 82 del 28 marzo 2025

  • La discrezionalità del Giudice disciplinare nel valutare ammissibilità, rilevanza e conferenza delle prove dedotte

    In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, il giudice della deontologia ha il potere di valutare la convenienza a procedere all’esame di tutti o di parte dei testimoni ammessi, e, quindi, di revocare l’ordinanza ammissiva e di dichiarare chiusa la prova, quando ritenga superflua la loro ulteriore assunzione perché in possesso, attraverso la valutazione delle risultanze acquisite, di elementi sufficienti a determinare l’accertamento completo dei fatti da giudicare.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Rivellino), sentenza n. 81 del 28 marzo 2025

    NOTA:
    In senso conforma, da ultimo, CNF n. 74/2025, CNF n. 66/2025, CNF n. 47/2025.

  • La riunione e la separazione dei procedimenti disciplinari

    Rientra nella discrezionalità del Giudice della deontologia disporre la riunione e la separazione dei procedimenti disciplinari a carico di uno stesso incolpato, il quale in proposito non può pertanto lamentare alcuna violazione del proprio diritto di difesa.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Rivellino), sentenza n. 81 del 28 marzo 2025

    NOTA:
    In senso conforma, da ultimo, CNF n. 64/2025, CNF n. 109/2024, CNF n. 20/2023.