L’addebito disciplinare può ritenersi nullo solo per difetto di specificità o nel caso di assoluta incertezza sui fatti oggetto di contestazione ovvero quando la contestazione sia tale per cui, con la lettera dell’incolpazione, l’interessato non sia in grado di affrontare in modo efficace le proprie difese (Nel caso di specie, l’incolpato aveva impugnato la decisione disciplinare del CDD eccependo l’asserita genericità del relativo capo di incolpazione per non essere stata riportata nello stesso la menzione dell’art. 4 cdfArt. 4 cdf – Volontarietà dell’azioneLa responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri e delle regole di condotta dettati dalla legge e dalla deontologia, nonché dalla coscienza e volontà delle azioni od omissioni. L’…Leggi il testo completo →. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato il ricorso).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Cassi), sentenza n. 101 dell’11 aprile 2025