Categoria: Giurisprudenza CNF

  • La cancellazione dell’incolpato dall’albo nelle more del giudizio di impugnazione avanti al CNF

    Qualora, nelle more del giudizio di impugnazione della sanzione disciplinare comminata dal CDD, l’incolpato sia cancellato dall’albo o registro forense, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, giacché la potestas disciplinare è strettamente ed indissolubilmente collegata alla iscrizione negli albi o nei suoi Registri allegati. In tal caso, l’estinzione del giudizio di impugnazione comporta la stabilizzazione del provvedimento amministrativo pronunciato dal CDD, sicché la sanzione disciplinare diventa definitiva sia pur non eseguibile, non risultando l’incolpato più iscritto all’albo o registro.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Cosimato), sentenza n. 184 del 26 giugno 2025

  • Iscrizione all’albo o registro: la valutazione della condotta irreprensibile

    La valutazione della condotta irreprensibile fondamentale ai fini della iscrizione all’albo degli avvocati o al registro dei praticanti, va compiuta dal Coa in modo autonomo ed indipendente anche dall’esito di un eventuale procedimento penale, la cui condanna non implica una automatica inibizione alla iscrizione specie se relativa ad una condotta risalente nel tempo, essendo necessaria una valutazione della sua incidenza sull’affidabilità del soggetto ai fini della professione forense poiché risulterebbe vessatorio privare il richiedente della possibilità di dimostrare, nel corso della pratica forense, che egli è in possesso delle qualità necessarie per esercitare la professione. La mera condizione di imputato, inoltre, non è in sé ostativa all’iscrizione essendo necessario per lo meno che l’accertamento della responsabilità penale si sia tradotto in una pronuncia di condanna, sia pure non definitiva.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Cosimato), sentenza n. 183 del 26 giugno 2025

  • Omessa o tardiva fatturazione di compensi percepiti: il punto sull’individuazione del dies a quo prescrizionale

    L’avvocato ha l’obbligo, sanzionato (anche) in sede disciplinare dagli artt. 16 e 29 cdf, di emettere fattura fiscale entro dodici giorni dal pagamento della prestazione (art. 6 co. 3 e art. 21 co. 4 del DPR n. 633/1972) e, quindi, di registrare il documento stesso entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello della sua emissione (art. 23 DPR n. 633/1972). In sede disciplinare, la violazione di tale dovere costituisce illecito permanente, che tuttavia si protrae non oltre lo spirare del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi dell’anno in cui il compenso non fatturato è stato percepito (art. 1 DPR n. 600/1973 e DPR n. 322/1998), quindi il 31 dicembre dell’anno successivo. Conseguentemente, al più tardi in tale data va collocato il dies a quo della prescrizione dell’azione disciplinare.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 182 del 26 giugno 2025

    NOTA:
    La sentenza di cui in massima dà continuità ai principi di recente espressi da CNF n. 162/2025 e CNF n. 65/2025. Devono quindi ritenersi superati i precedenti orientamenti, secondo cui il dies a quo prescrizionale andrebbe al più tardi collegato:
    1) alla cessazione della condotta omissiva o comunque alla decisione del CDD (CNF n. 68/2025, CNF n. 453/2024, CNF n. 411/2024, CNF n. 219/2024, Cass. n. 10085/2023);
    2) per la conservazione delle scritture contabili, ovvero anni 4 per i documenti contabili relativi agli anni fino al 2015, e anni 5 per i documenti contabili concernenti gli anni successivi ex art. 43 del D.P.R. n. 600/1973 (CNF n. 340/2024);
    3) alla scadenza del termine ultimo per la presentazione della dichiarazione IVA (30/4 dell’anno successivo all’incasso).

  • L’omesso adempimento al mandato costituisce illecito permanente

    Ai fini della prescrizione dell’azione disciplinare, l’omesso adempimento al mandato costituisce illecito permanente. In particolare, tale permanenza si protrae per tutto il tempo in cui perdura l’inadempimento e sino al momento del verificarsi di un fatto da ritenere idoneo alla cessazione della continuità della condotta inadempiente, e al più tardi cessa nel momento in cui si conclude il mandato professionale, per suo svolgimento, rinuncia o revoca, ovvero nel momento in cui il cliente o la parte assistita vengano a conoscenza delle omissioni del professionista.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 182 del 26 giugno 2025

    NOTA:
    In senso conforme, per tutte, CNF n. 52/2025, CNF n. 33/2025, CNF n. 29/2025, CNF n. 411/2024, CNF n. 358/2024, CNF n. 353/2024, CNF n. 315/2024, CNF n. 276/2022, CNF n. 199/2022, CNF n. 241/2020.

  • L’inadempimento delle obbligazioni nei confronti dei terzi

    Commette e consuma illecito deontologico l’avvocato che non provveda al puntuale adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti dei terzi e ciò indipendentemente dalla natura privata o meno del debito, atteso che tale onere di natura deontologica (art. 64 cdfArt. 64 cdf – Obbligo di provvedere all’adempimento di obbligazioni assunte nei confronti dei terziL’avvocato deve adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi. L’inadempimento ad obbligazioni estranee all’esercizio della professione assume carattere di illecito disciplinare quando,…Leggi il testo completo →), oltre che di natura giuridica, è finalizzato a tutelare l’affidamento dei terzi nella capacità dell’avvocato al rispetto dei propri doveri professionali e la negativa pubblicità che deriva dall’inadempimento si riflette sulla reputazione del professionista ma ancor più sull’immagine della classe forense. E ancora più grave risulta essere l’illecito deontologico nel caso in cui il professionista, non adempiendo ad obbligazioni titolate, giunga a subire sentenze, atti di precetto e richieste di pignoramento, considerato che l’immagine dell’avvocato risulta in tal modo compromessa agli occhi dei creditori e degli operatori del diritto quali giudici ed ufficiali giudiziari.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Consales), sentenza n. 181 del 26 giugno 2025

  • Il pretestuoso disconoscimento di un proprio riconoscimento di debito costituisce illecito permanente

    Costituisce violazione dei doveri di lealtà, correttezza, probità, dignità e decoro, e quindi illecito disciplinare (di natura permanente), il comportamento dell’avvocato che, convenuto in giudizio per il mancato pagamento di un debito, contesti infondatamente la pretesa attorea disconoscendo la propria firma in realtà autentica e come tale giudizialmente accertata.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Consales), sentenza n. 181 del 26 giugno 2025

  • Omesso risarcimento del danno: esclusa l’attenuazione della sanzione disciplinare

    Il mancato risarcimento del danno da parte dell’incolpato costituisce comportamento successivo al fatto (art. 21 cdfArt. 21 cdf – Potestà disciplinareSpetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica comme…Leggi il testo completo →) valutabile al fine della dosimetria della sanzione (Nella specie, l’incolpato aveva omesso di restituire al cliente la somma di cui si era indebitamente appropriato. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato la richiesta di attenuazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per dieci mesi, irrogata dal CDD).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Carello), sentenza n. 180 del 26 giugno 2025

    NOTA:
    In senso conforme, da ultimo, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. D’Agostino), sentenza n. 109 del 14 aprile 2025.

  • Prescrizione dell’azione disciplinare: l’appropriazione indebita costituisce illecito deontologico permanente (ancorché, penalisticamente, sia un reato istantaneo)

    L’appropriazione sine titulo ovvero la mancata restituzione di somme di competenza altrui, sebbene penalisticamente integri un reato istantaneo in quanto la sua consumazione si esaurisce con l’uso, in sede disciplinare costituisce illecito permanente. Conseguentmenete, la decorrenza del termine prescrizionale ha inizio dalla data della cessazione della condotta, e precisamente allorché: 1) il professionista metta a disposizione del cliente la somma stessa, ovvero 2) sollecitato alla restituzione, la rifiuti affermando il proprio diritto di trattenerla o negando di averla ricevuta; 3) in ogni caso, al fine di evitare una irragionevole imprescrittibilità dell’illecito stesso, un “limite alternativo” alla sua permanenza deve essere individuato nella decisione disciplinare di primo grado.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Carello), sentenza n. 179 del 26 giugno 2025

  • L’avvocato sospeso con provvedimento (immediatamente o definitivamente) esecutivo non può ricorrere in proprio al CNF

    L’avvocato può adire personalmente il Consiglio Nazionale Forense anche se non Cassazionista solo nell’ambito del (proprio) procedimento disciplinare (purché non sia privo dell’esercizio della professione in quanto sospeso con provvedimento già esecutivo), valendo negli altri casi la regola generale secondo cui le funzioni di rappresentanza e difesa avanti qualsiasi giurisdizione speciale – qual è appunto quella esercitata dal CNF – debbano essere assunte da un avvocato iscritto nell’albo dei patrocinanti davanti alle Giurisdizioni Superiori. Conseguentemente, è inammissibile, per difetto di jus postulandi, il ricorso al CNF proposto in proprio da professionista sospeso dall’esercizio della professione con provvedimento esecutivo (nella specie trattavasi di sanzione disciplinare esecutiva irrogatagli in altro procedimento disciplinare).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Carello), sentenza n. 177 del 26 giugno 2025

  • Il concetto di “estraneità” dell’incarico professionale contro una parte già assistita

    Nel quadro delle disposizioni dirette a tutelare, nell’esercizio dell’attività professionale, i valori della correttezza e della lealtà nei rapporti con i terzi, l’art. 68 co. 2 c.d.f. (secondo cui “l’avvocato non deve assumere un incarico professionale contro una parte già assistita quando l’oggetto del nuovo incarico non sia estraneo a quello espletato in precedenza”) eleva a parametro selettivo della condotta sanzionabile il concetto di “estraneità”, opportunamente evocato dal regolatore forense in luogo del concetto di “diversità” per chiarire, già dal punto di vista letterale, come la condotta dell’avvocato assume potenziale rilievo disciplinare non solamente quando l’oggetto del secondo mandato non differisce da quello del primo – cioè quando petitum e causa petendi non sono diversi –, ma anche quando l’oggetto del nuovo incarico non è estraneo a quello espletato in precedenza, nonostante petitum e causa petendi differiscano, per via della consonanza tra gli incarichi professionali alla luce dei doveri fondamentali di probità, lealtà e correttezza che si impongono all’avvocato nell’esercizio della sua attività professionale: è solo attraverso il filtro costituito dalla trama dei doveri fondamentali che debbono guidare anche nei rapporti con i terzi la condotta del professionista che si rende perciò possibile misurare quanto il nuovo incarico risulti estraneo a quello già espletato. Tale valutazione è condotta dal giudice disciplinare unicamente in fatto, perché è solo attraverso l’apprezzamento degli elementi di fatto che connotano la fattispecie oggetto di disamina che egli è posto in grado di stabilire o meno se il nuovo incarico possa dirsi estraneo al precedente, sicché il relativo responso è sottratto al sindacato della Corte di Cassazione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Scarano), sentenza n. 175 del 26 giugno 2025

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Germanà Tascona), sentenza n. 307 del 23 luglio 2024, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Giraudo), sentenza n. 100 del 23 maggio 2023, nonché Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Marulli), SS.UU, sentenza n. 10810 del 24 aprile 2023.