La scelta della sanzione disciplinare più opportuna è rimessa al giudice della deontologia in base all’apprezzamento della gravità del fatto e della condotta addebitata all’incolpato, costituendo la determinazione della sanzione adeguata una mera valutazione di merito, insindacabile in sede di legittimità.
Categoria: Giurisprudenza CNF
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Procedimento disciplinare: la modifica del capo di incolpazione
Qualora il CDD ritenga opportuno modificare il capo di incolpazione, occorrerà provvedere a tutti gli adempimenti formali previsti (delibera di approvazione/integrazione del capo di incolpazione, comunicazione all’interessato e così via)(1), ma la violazione del principio di corrispondenza viene comunque esclusa qualora:
- il fatto posto a base della decisione non abbia il carattere di eterogeneità rispetto a quello contestato, per cui la nullità del procedimento per difetto di specificità della contestazione sussiste solo quando vi sia incertezza sui fatti contestati, con conseguente impossibilità per l’incolpato di svolgere le proprie difese(2);
- la modifica della qualificazione giuridica dell’incolpazione non determini alcuna lesione del diritto di difesa, ove siano rimasti immutati gli elementi essenziali della materialità del fatto addebitato, a nulla rilevando – il “nomen juris” o la rubrica dell’infrazione contestata(3).
NOTE
- In senso conforme, per tutte, CNF 248/2018.
- In senso conforme, per tutte, CNF 332/2023.
- In senso conforme, per tutte, CNF 240/2023.
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Procedimento disciplinare – Modificazione capo d’incolpazione – Ammissibilità – Deliberazione del consiglio per l’apertura del procedimento disciplinare con un nuovo capo d’incolpazione – Necessità – Sussiste.
È ammissibile modificare il capo di incolpazione dopo l’apertura del procedimento disciplinare; ove però ciò accada (configurando la fattispecie un nuovo procedimento), è necessaria una ulteriore delibera di apertura di procedimento disciplinare sui nuovi capi di incolpazione, che deve essere comunicata all’incolpato, a pena di nullità.
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La necessaria correlazione tra addebito contestato e decisione disciplinare non rileva in termini puramente formali
La necessaria correlazione tra addebito contestato e decisione disciplinare non rileva in termini puramente formali, rispondendo all’esigenza di garantire pienezza ed effettività del contraddittorio sul contenuto dell’accusa e di evitare che l’incolpato sia condannato per un fatto rispetto al quale non abbia potuto esplicare difesa; ne consegue che la modifica, ad opera del giudice, della qualificazione giuridica dell’incolpazione non determina alcuna lesione del diritto di difesa ove siano rimasti immutati gli elementi essenziali della materialità del fatto addebitato, a nulla rilevando quindi il “nomen juris” o la rubrica della ritenuta infrazione.
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Prescrizione dell’azione disciplinare: la formazione e l’uso di falsi atti giudiziari costituisce illecito deontologico permanente (ancorché, penalisticamente, sia un reato istantaneo)
La formazione e l’uso di un atto falso sono comportamenti suscettibili di produrre effetti illecitamente pregiudizievoli che, ai fini dell’individuazione del dies a quo prescrizionale, si protraggono nel tempo. In sede deontologica, pertanto, la condotta costituisce illecito permanente, sebbene penalisticamente integri un reato istantaneo in quanto la sua consumazione si esaurisce con l’uso, mentre la protrazione nel tempo degli effetti da questo prodotti rappresenta il risultato dell’azione criminosa. Infatti, il procedimento disciplinare deve fondarsi su autonome valutazioni rispetto al processo penale (ex art. 54 L. n. 247/2012), anche con riguardo alla decorrenza del termine di prescrizione dell’azione, con conseguente necessità, per l’organo disciplinare, di accertare la data di commissione del fatto, la quale, in caso di illecito permanente, si identifica con quella di cessazione della permanenza.
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La formazione di falsi atti giudiziari costituisce gravissima violazione dei principi di probità, dignità, decoro e lealtà
Costituisce gravissima violazione dei principi di probità, dignità, decoro e lealtà, ai quali la professione deve sempre ispirarsi, oltre che dei doveri di fedeltà (art. 10 cdf) e fiducia (art. 11 cdf) il comportamento dell’avvocato che falsifichi atti giudiziari e li utilizzi al fine di nascondere al cliente l’omesso svolgimento della relativa attività professionale commissionatagli.
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I criteri per la determinazione in concreto della sanzione disciplinare: aggravanti e attenuanti
La determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti (art. 21 cdf), avuto riguardo alla gravità dei comportamenti contestati, al grado della colpa o all’eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell’incolpato precedente e successivo al fatto, alle circostanze -soggettive e oggettive- nel cui contesto è avvenuta la violazione, ai precedenti disciplinari, al pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, nonché a particolari motivi di rilievo umano e familiare, come pure alla buona fede del professionista.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Galletti), sentenza n. 262 del 15 settembre 2025
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Il termine per il deposito della decisione disciplinare è ordinatorio
Il termine per il deposito delle motivazioni (decorrente dalla lettura del dispositivo all’esito del dibattimento: art. 26 Regolamento CNF n. 2/2014) è ordinatorio e non perentorio, dal momento che il mancato rispetto non è correlato ad alcuna sanzione e non determina alcun vizio procedurale che si ripercuota sulla validità della deliberazione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Galletti), sentenza n. 262 del 15 settembre 2025
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Il rapporto professionale tra avvocato e cliente non presuppone il conferimento della procura ad litem
Per l’esistenza di un rapporto professionale avvocato-cliente e dei relativi doveri deontologici non è indispensabile una procura alle liti (negozio unilaterale con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio), essendo sufficiente il cd. contratto di patrocinio (negozio bilaterale con il quale il legale viene incaricato, secondo lo schema negoziale che è proprio del mandato, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte), essendo in ogni caso irrilevante il versamento di un fondo spese o di un anticipo sul compenso, che infatti ben possono essere richiesti dal professionista successivamente, ovvero durante lo svolgimento del rapporto o al termine dello stesso.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Galletti), sentenza n. 262 del 15 settembre 2025
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Le somme ricevute dall’avvocato in deposito fiduciario dal cliente: necessarie istruzioni scritte
Qualsiasi somma corrisposta all’avvocato ed estranea al compenso professionale, deve essere custodita nel rispetto di precise regole. In particolare, al fine di evitare che si verifichino situazioni ambigue e poco trasparenti che potrebbero nuocere all’immagine dell’avvocatura, è necessario che la gestione del denaro avvenga sulla base di istruzioni scritte e ben definite (art. 30, co. 4, cdf), a prescindere dalla richiesta della parte assistita: la ratio di una disciplina così rigorosa nasce, evidentemente, dalla volontà del Legislatore di evitare che la disponibilità del denaro nelle mani dell’Avvocato sia “libera ed incontrollata”, al punto da potersi concretizzare abusi di tale situazione in danno del rapporto fiduciario che si instaura tra difensore e cliente ed in spregio delle eccezionali condizioni per cui l’Avvocato entra in possesso di tali somme (la sua qualifica professionale), senza contare il rischio patrimoniale che la confusione indotta dalla allocazione delle somme in rapporti non immediatamente riconducibili al cliente, possono produrre.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Giraudo), sentenza n. 260 del 15 settembre 2025