Benché la necessità del rispetto del contradditorio sussista anche in caso di applicazione con modalità atipiche di una delle sanzioni previste dalla legge professionale, tuttavia non ogni espressione utilizzata da un COA, che sia di valutazione critica dell’operato di un iscritto, sol per questo può qualificarsi sanzione disciplinare, specie quando, come nel caso specifico, il provvedimento di archiviazione impugnato escluda espressamente il ricorrere di un comportamento disciplinarmente rilevante – e quindi l’applicabilità di qualsivoglia sanzione -, limitandosi ad una valutazione di inopportunità non assimilabile alla valutazione di biasimo che invece connota la sanzione dell’avvertimento o della censura, essendo chiaro il confine che passa tra critica deontologicamente rilevante e semplice valutazione di inopportunità. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pescara, 13 maggio 2010.
Categoria: Giurisprudenza CNF
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Prescrizione – Violazione deontologica di carattere permanente – Decorrenza – Cessazione della condotta – Fattispecie – Omessa presentazione del modello 5 – Dies a quo – Diffida ad adempiere intimata dalla Cassa
In caso di omessa presentazione del “modello 5”, la prescrizione decorre, ai fini disciplinari, dalla diffida ad adempiere intimata all’interessato dalla Cassa di Previdenza.
Secondo la giurisprudenza del CNF, la prescrizione dell’azione disciplinare, nell’ipotesi di condotta dell’incolpato perdurante nel tempo, e quindi permanente, comincia a decorrere non già dalla data di realizzazione del fatto illecito, bensì dalla data di cessazione della condotta. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pescara, 13 maggio 2010).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Salazar), decisione del 21 aprile 2011, n. 59
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Avvocato – Tenuta albi – Albo degli avvocati – Iscrizione – Condotta non specchiatissima ed illibata – Reticenza – Revoca della delibera di ammissione – Legittimità
La verifica della legittimità del provvedimento assunto in sede di delibazione dell’istanza di iscrizione all’albo professionale non può prescindere dall’esame di eventuali circostanze ostative alla iscrizione che – se note all’epoca – avrebbero comportato il diniego all’iscrizione e fra queste rientra, ai sensi dell’art. 17 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, una condotta non specchiatissima ed illibata del richiedente. (Nel caso di specie il CNF ha condiviso la decisione del COA il quale, ai fini dell’annullamento della delibera di iscrizione, ha ritenuto che l’aver il richiedente taciuto la circostanza della sua sospensione dal registro speciale dei praticanti abilitati dettata dal coinvolgimento in un procedimento penale per i reati di cui agli artt. 479 e 476 c.p., integrasse una condotta non consona alle regole deontologiche della professione forense, tale da incidere sull’affidabilità del soggetto che aspira a svolgere il delicato ruolo attribuito dall’ordinamento al professionista forense).
La valutazione del requisito della condotta specchiatissima ed illibata, necessario ai fini della iscrizione all’albo professionale, va compiuta dal C.O.A. in modo autonomo ed indipendente anche dall’esito dell’eventuale procedimento penale che può aver coinvolto l’interessato. Conseguentemente, come la condotta specchiatissima ed illibata non è di per sé da escludere in presenza di una condanna penale, così può essere considerato privo del requisito previsto dalla legge colui che ha tenuto un comportamento che possa compromettere il decoro e la dignità della classe forense, ancorché per gli stessi fatti non vi sia stata pronuncia penale di condanna. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Paola, 21 giugno 2010).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Broccardo), decisione del 21 aprile 2011, n. 58
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Avvocato – Tenuta degli albi – Delibera di ammissione all’albo – Natura – Provvedimento amministrativo – Conseguenze – Rimedi – Tipicità
La delibera di ammissione ad un albo professionale è un provvedimento amministrativo, soggiace ai rimedi tipici per tali atti e potrà pertanto essere oggetto di riesame e di annullamento, revoca o modifica da parte dell’organo emanante o di un organo gerarchicamente sovraordinato, quando risulti il difetto dei titoli e dei requisiti per i quali fu emanato il provvedimento e, come nella specie, disposta l’iscrizione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Broccardo), decisione del 21 aprile 2011, n. 58
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Avvocato – Tenuta degli albi – Dipendente pubblico – Incompatibilità sopravvenuta – Cancellazione – Legittimità
Secondo il condiviso insegnamento della Suprema Corte “le attività il cui esercizio è ritenuto incompatibile, a norma dell’art. 3 R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, con le professioni forensi non sono caratterizzate dalla professionalità, ossia dalla normalità del loro esercizio in vista dell’attitudine a produrre reddito, bensì dalla idoneità ad incidere negativamente sulla libertà del professionista, idoneità che può, di volta in volta, derivare dall’essere esse dirette alla cura di interessi che possono interferire nell’esercizio delle suddette professioni, ovvero dalla subordinazione che esse determinano nei confronti di terzi, ovvero, infine, dai poteri che esse comportano su chi le esercita”. Ne consegue che l’attività subordinata (pubblica o privata) deve certamente dirsi incompatibile con l’iscrizione all’albo, per difetto del requisito dell’indipendenza, dovendo ravvisarsi la ratio di un siffatto principio nell’esigenza di tutelare l’indipendenza della professione e l’autonomia di giudizio e di iniziativa degli avvocati nella difesa del cliente, requisiti la mancanza dei quali incide negativamente sulla libertà di determinazione del professionista. (Nella specie, si trattava di un avvocato iscritto all’Albo e dipendente della Regione Molise). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Isernia, 25 febbraio 2010).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Florio), decisione del 21 aprile 2011, n. 57
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Avvocato – Norme deontologiche – Pubblicità attività professionale – Limiti – Doveri dignità e decoro – Fattispecie
L’art. 2 del d.l. 223/06, convertito in l. n. 248/06, abrogando le disposizioni che non consentivano la cd. pubblicità informativa delle attività professionali, non ha affatto abrogato l’art. 38 c. 1, r.d.l. n. 1578/33, il quale punisce comportamenti non conformi alla dignità ed al decoro professionale. Dovendosi pertanto interpretare alla luce di tale disposizione le norme di cui agli art. 17 c.d.f.Art. 17 cod. prev. – Informazioni sull’attività professionale.L’avvocato può dare informazioni sulla propria attività professionale. Il contenuto e la forma dell’informazione devono essere coerenti con la finalità della tutela dell’affidamento della collettività…Leggi il testo completo → e art. 17 bis c.d.f.Art. 17 bis cod. prev. – Modalità dell’informazione.L’avvocato che intende dare informazione sulla propria attività professionale deve indicare:•) la denominazione dello studio, con la indicazione dei nominativi dei professionisti che lo compongono qua…Leggi il testo completo →, la pubblicità informativa deve essere consentita entro i limiti fissati dal c.d.f. e comunque svolta con modalità che non siano lesive della dignità e del decoro professionale. Viola le suddette prescrizioni la pubblicità mediante la quale il professionista, al fine esclusivo di condizionare la scelta da parte di potenziali clienti e senza adeguati requisiti informativi, offra ad essi consulenze medico-legali e prestazioni gratuite in caso di soccombenza, con rinuncia ad anticipi e prospettazione di vantaggi, integrando un tale messaggio una forma di attrazione di clientela operata con mezzi suggestivi e propri di una competitività sui prezzi incompatibili con la dignità e il decoro che debbono caratterizzare ogni pubblica manifestazione dell’avvocato e, soprattutto, quelle manifestazioni dirette ad una potenziale clientela, come tale sanzionabile in relazione al principio enunciato dal citato art. 38 l.p. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Napoli, 7 ottobre 2008).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mariani Marini), decisione del 21 aprile 2011, n. 56
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione C.d.O. – Notificazione – Termine ex art. 50 co.1 L.P. – Natura ordinatoria – Violazione – Nullità decisione – Esclusione
Il termine di quindici giorni indicato dall’art. 50, co. 1, r.d.l. n. 1578/1933 per la notifica all’interessato della decisione del C.d.O. ha natura ordinatoria e non perentoria, sicché il mancato rispetto di esso non determina né la nullità del provvedimento adottato né altra ipotesi di vizio del procedimento. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Napoli, 7 ottobre 2008).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mariani Marini), decisione del 21 aprile 2011, n. 56
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.N.F. – Annullamento con rinvio disposto dalle SS.UU. – Riassunzione del procedimento – Art. 392 c.p.c. – Applicabilità – Conferimento nuovo specifico mandato – Esclusione – Giudizio di rinvio – Poteri delle parti e del giudice – Limiti
La riassunzione del giudizio disciplinare dinanzi al C.N.F., a seguito dell’annullamento con rinvio di una decisione del Consiglio disposto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, deve essere compiuta secondo il disposto dell’art. 392 c.p.c., con la conseguenza che l’eventuale riassunzione disposta d’ufficio dal medesimo Consiglio è inammissibile e non impedisce l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 393 c.p.c.
L’art. 125 n. 2, disp. att. c.p.c., prescrive che l’atto di riassunzione contenga il nome delle parti e dei loro difensori con procura, ma non esige anche il conferimento di un nuovo e specifico mandato, sicché, per la riassunzione del giudizio di rinvio a seguito della cassazione della sentenza di appello, è sufficiente la procura inizialmente conferita, ove essa, in mancanza di limitazione, debba ritenersi operante per tutti gradi e le fasi del giudizio di merito nei quali si inserisce il giudizio di rinvio.
Nel giudizio di rinvio è inibito alle parti prendere conclusioni diverse dalle precedenti o che non siano conseguenti alla cassazione, così come non sono modificabili i termini oggetto della controversia, espressi o impliciti nella sentenza di annullamento, e tale preclusione investe non solo le questioni espressamente dedotte dalle parti, ma anche le questioni di diritto rilevabili d’ufficio, ove esse tendano a porre nel nulla o a limitare gli effetti intangibili della sentenza di cassazione e la operatività del principio di diritto che in essa viene enunciato agli effetti della decisione finale della causa.
La pronuncia della Corte di Cassazione vincola al principio affermato ed ai relativi presupposti di fatto, onde il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla regola giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico giuridiche della decisione adottata, attenendosi agli accertamenti già compresi nell’ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur non espressamente esaminate, in quanto non poste dalle parti o non rilevate d’ufficio, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia di annullamento, formando oggetto di giudicato implicito interno. (Accoglie il ricorso in riassunzione a seguito annullamento decisione C.N.F., 18 maggio 2009, n. 40/09).Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Del Paggio), decisione del 21 aprile 2011, n. 55
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento dinanzi al C.d.O. – Provvedimento di archiviazione – Natura decisoria e definitiva – Esclusione – Impugnazione – Inammissibilità
Il ricorso proposto avverso il provvedimento di archiviazione di un esposto è inammissibile. Tale provvedimento, invero, non solo non risulta compreso tra gli atti impugnabili dinanzi al C.N.F. previsti in modo tassativo dalla legge professionale, ma altresì appare privo del carattere di “decisività”, in quanto non rappresenta la conclusione di un procedimento disciplinare celebrato nella osservanza del principio del contraddittorio e dopo l’espletamento di una fase istruttoria ed un regolare dibattimento, precedendo, al contrario, l’iniziativa disciplinare che, anzi, arresta in limine, senza tuttavia creare, proprio in ragione di quel carattere, preclusioni. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Novara, 24 novembre 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Del Paggio), decisione del 20 aprile 2011, n. 54
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Gestione di somme – Indebito trattenimento – Compensazione – Consenso dell’avente diritto – Necessità – Mancanza – Illecito deontologico – Sussistenza
In tema di indebito trattenimento di somme erogate dalla controparte al professionista in favore del cliente in esecuzione di un provvedimento giudiziale, il canone I dell’art. 44 c.d.f.Art. 44 cod. prev. – Compensazione.L’avvocato ha diritto di trattenere le somme che gli siano pervenute dalla parte assistita o da terzi a rimborso delle spese sostenute, dandone avviso al cliente; può anche trattenere le somme ricevut…Leggi il testo completo → specifica che l’avvocato è tenuto a mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto di questa; ne consegue che soltanto la prova del valido consenso prestato dal cliente – che peraltro secondo giurisprudenza costante del C.n.f. deve essere prestato in modo specifico e dettagliato, dovendo il cliente conoscere l’esatto contenuto della propria obbligazione – può costituire ipotesi di lecita compensazione. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Firenze, 18 marzo 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Broccardo), decisione del 20 aprile 2011, n. 53