Ai sensi dell’art. 59 R.D. n. 37/1934 (espressamente richiamato dall’art. 36 co. 1 L. n. 247/2012), il ricorso giurisdizionale al Consiglio Nazionale Forense va depositato (materialmente o per notifica) presso la segreteria del Consiglio territoriale gravato (COA e/o, nel caso di decisione disciplinare, CDD ex art. 33 co. 3 Reg. CNF n. 2/2014), a pena di sua inammissibilità, non trattandosi di ricorso amministrativo-gerarchico (da proporsi all’autorità amministrativa sovraordinata) né operando il meccanismo della translatio iudicii (che presuppone la proposizione del ricorso ad altro organo giurisdizionale, seppure difettoso della competenza). (Nella specie trattavasi di impugnazione del provvedimento di sospensione amministrativa a tempo indeterminato dall’esercizio della professione, ai sensi dell’art. 29, comma 6, della legge n. 247/2012, per morosità nel versamento dei contributi annuali).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Pizzuto), sentenza n. 399 del 29 dicembre 2025
NOTA
In senso conforme, per tutte, Cass. SSUU n. 7402/2025.
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 399 del 29 Dicembre 2025 (respinge) (sospensione)– Consiglio territoriale: COA Napoli, delibera del 29 Dicembre 2024 (sospensione)