Ai sensi dell’art. 59 lett. g) L. n. 247/2012 e dell’art. 23 lett c) Reg. CNF n. 2/2014, l’esposto non confermato in dibattimento può senz’altro assurgere ad elemento sufficiente per affermare la responsabilità disciplinare dell’incolpato, se le dichiarazioni dell’esponente citato come teste per il dibattimento trovano comunque conforto nelle risultanze istruttorie altrimenti acquisite agli atti.
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 397 del 22 Dicembre 2025 (respinge) (censura)– Consiglio territoriale: CDD Catanzaro, delibera del 15 Ottobre 2021 (sospensione)