L’espressione tacciata di offensività riveste rilievo deontologico “di per sé”, cioè a prescindere dalla veridicità dei fatti che hanno dato luogo alla presentazione dell’esposto. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Scarano), sentenza n. 134 del 25 giugno 2021