Categoria: Giurisprudenza CNF

  • La rilevanza (anche) deontologica della truffa ai danni dell’assicurazione

    Il coinvolgimento dell’avvocato in un sodalizio criminoso stabilmente dedito alla costruzione di falsi sinistri al fine della percezione illecita del risarcimento dei danni, costituisce condotta gravemente violativa dei precetti deontologici di dignità e decoro della professione, stante altresì la lesione della immagine della avvocatura quale inevitabile ricaduta dei comportamenti stessi.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Patelli, rel. Ollà), sentenza n. 19 del 28 febbraio 2023

  • L’efficacia, in sede disciplinare, della sentenza di patteggiamento

    Ancorché il procedimento disciplinare sia autonomo rispetto al procedimento penale aperto per lo stesso fatto, a norma dell’art. 653 c.p.p. la sentenza penale di applicazione di pena su richiesta delle parti è equiparata alla sentenza di condanna. Ne consegue che essa esplica funzione di giudicato nel procedimento disciplinare quanto all’accertamento del fatto, alla sua illiceità penale e alla responsabilità penale dell’incolpato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Patelli, rel. Ollà), sentenza n. 19 del 28 febbraio 2023

  • Sospensione dall’esercizio della professione: il “periodo presofferto” in sede cautelare va computato nel periodo di espiazione della sanzione disciplinare

    La sospensione cautelare, già sofferta, deve essere computata, dal COA di competenza, nel periodo di espiazione della sospensione disciplinare irrogata per il medesimo fatto (art. 62, co. 8, L. n. 247/2012 e art. 35, co. 6, Reg. CNF n. 2/2014 sul Procedimento disciplinare).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Patelli, rel. Ollà), sentenza n. 19 del 28 febbraio 2023

  • La condanna deontologica può aspirare ad essere anche esemplare

    L’inciso (nella specie, contenuto nella motivazione decisione disciplinare impugnata) secondo cui l’incolpato meriterebbe una sanzione esemplare, da un lato è perfettamente compatibile, ed affatto fuorviante, con la stessa ratio del procedimento che ha ad oggetto violazioni di natura deontologica e, dall’altro, non può ritenersi in alcun modo sintomatico di un difetto di terzietà dell’organo giudicante (Nel caso di specie, l’incolpato era stato condannato in sede penale per aver promosso e partecipato, unitamente ad altri soggetti, ad un’associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati di truffa in danno di compagnie assicurative con il ruolo di patrocinatore nelle controversie giudiziarie relative ai falsi sinistri ideati e realizzati dall’associazione stessa).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Patelli, rel. Ollà), sentenza n. 19 del 28 febbraio 2023

  • Sospensione per l’avvocato stabilito che usi abbreviazioni equivoche sul titolo professionale posseduto

    L’avvocato stabilito è tenuto a fare uso del titolo professionale di origine, indicato per intero nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di origine, in modo comprensibile e tale da evitare confusione con il titolo di avvocato ex art. 7 D.Lgs. n. 96/2001 (Nel caso di specie, l’abogado utilizzava nei propri atti e corrispondenza di studio l’abbreviazione “Avv. S.”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per mesi due).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Sacco), sentenza n. 18 del 28 febbraio 2023

    NOTA:
    Per un caso analogo, cfr. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Giraudo), sentenza n. 238 del 28 dicembre 2021, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Salazar), sentenza del 26 settembre 2014, n. 115.
    In arg. cfr. pure:

    • Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza del 12 settembre 2018, n. 104, confermata da Corte di Cassazione (pres. Petitti, rel. Acierno), SS.UU, sentenza n. 17563 del 28 giugno 2019 (abbreviazione “Av.” per “Avogado”);
    • Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Stoppani, rel. Virgintino), sentenza n. 90 del 13 giugno 2022 (abbreviazione “p.Avv.” per praticante avvocato).
  • Procedimento disciplinare: competenza territoriale e criterio della prevenzione

    La competenza a procedere disciplinarmente è attribuita al CDD del distretto ove il professionista è iscritto, o a quello del distretto nel quale è avvenuto il fatto per cui si procede, fermo in ogni caso il principio della prevenzione con riguardo al momento dell’iscrizione della notizia nel registro riservato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Sacco), sentenza n. 18 del 28 febbraio 2023

  • Avvocati stabiliti: l’integrazione presuppone un valido titolo professionale conseguito nel Paese d’origine

    In tema di avvocati stabiliti, la iscrizione nella sezione speciale dell’albo ai fini dell’esercizio permanente della professione con il titolo professionale di origine non determina, ancora, l’acquisizione del titolo di avvocato, realizzandosi detta integrazione soltanto con l’iscrizione nell’albo degli avvocati subordinata alla sussistenza delle condizioni previste dall’art. 12 del d.lgs. n. 96/2001, per il quale devono concorrere ‘le altre condizioni previste dalle disposizioni in materia di ordinamento forense’ (comma 3); tra esse non può non annoverarsi la sicura validità del titolo professionale conseguito all’estero e condizionante l’inizio del percorso professionale di integrazione.

    Corte di Cassazione (pres. Spirito, rel. Ferro), SS.UU, ordinanza n. 16255 del 8 giugno 2023

  • La cancellazione dell’indebita iscrizione all’albo

    L’esercizio della professione di avvocato in Italia è regolato dalla legge nell’interesse pubblico (art. 1, comma 2, lett. a) L.P.) a tutela dell’affidamento della collettività e della clientela (art. 1, comma 2, lett. c) L.P.) e in considerazione della rilevanza costituzionale del diritto di difesa (art. 5, comma 1, L.P.). Deve conseguentemente ritenersi in re ipsa l’interesse pubblico alla rimozione dell’iscrizione nell’albo professionale dei soggetti privi di titolo abilitante alla professione (che può avvenire in ogni tempo ex art. 21 octies L. n. 241/1990), anche alla luce dell’art. 33, comma V, della Costituzione e non ha bisogno di specifica motivazione stante l’assenza ab origine di un requisito essenziale e imprescindibile ai fini dell’iscrizione stessa.

    Corte di Cassazione (pres. Spirito, rel. Ferro), SS.UU, ordinanza n. 16255 del 8 giugno 2023

  • Le eccezioni all’obbligo di corrispondere esclusivamente con il collega non sono tassative

    L’elencazione delle eccezioni al divieto di inviare direttamente corrispondenza alla controparte (art. 41 cdfArt. 41 cdf – Rapporti con parte assistita da collegaL’avvocato non deve mettersi in contatto diretto con la controparte che sappia assistita da altro collega. L’avvocato, in ogni stato del procedimento e in ogni grado del giudizio, può avere contatti c…Leggi il testo completo →) non deve considerarsi tassativa ma meramente esemplificativa potendo rientrarvi anche altre ipotesi purché si tratti di fattispecie nelle quali il collega della controparte sia stato informato o la corrispondenza sia stata inviata anche a lui e non siano rilevabili elementi che connotino mancanza di lealtà o correttezza nell’operato del mittente o nel contenuto della corrispondenza. Pertanto, alle suddette condizioni, può rientrarvi anche l’invio di una lettera alla controparte nella quale senza richiedersi alla stessa il compimento di determinati comportamenti le vengano fornite informazioni di fatti significativi nell’ambito dei rapporti intercorsi tra le parti, come l’avvenuto pagamento del debito da parte dei propri clienti. Infatti, anche una simile corrispondenza ha un contenuto di natura sostanziale e risulta diretta ad evitare l’inizio di procedure esecutive o di altre iniziative nei confronti dei propri clienti e quindi ha una finalità di prevenzione non dissimile da quella propria di molte delle eccezioni elencate (in modo non tassativo) dall’art. 41 cit., sicché può essere configurata come funzionale a sollecitare una condotta collaborativa della controparte cioè un “determinato comportamento”, consistente nella chiusura dei rapporti tra le parti. Alle suddette condizioni e in particolare in assenza di elementi che denotino mancanza di lealtà o correttezza nell’operato del mittente o nel contenuto della corrispondenza, non può farsi applicazione della norma di chiusura di cui all’art. 9 cdfArt. 9 cdf – Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenzaL’avvocato deve esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della di…Leggi il testo completo → (già art. 5 cod. prev.Art. 5 cod. prev. – Doveri di probità, dignità e decoro.L’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro. I. Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l’avvocato cui sia imputabile un comportament…Leggi il testo completo → e art. 6 cod. prev.Art. 6 cod. prev. – Doveri di lealtà e correttezza.L’avvocato deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza. I. L’avvocato non deve proporre azioni o assumere iniziative in giudizio con mala fede o colpa grave.Leggi il testo completo →) facendo riferimento alla causale interna – o movente della decisione dell’avvocato di inviare la corrispondenza anche alla controparte, se essa è emersa soltanto per effetto di dichiarazioni effettuate dall’incolpato nel corso del procedimento disciplinare, in quanto tali dichiarazioni sono da considerare manifestazioni del diritto di difesa e quindi, per effetto di una corretta applicazione dell’art. 41 cdf cit., non possono farsi rientrare nel comportamento complessivo dell’incolpato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Scarano), sentenza n. 16 del 28 febbraio 2023

  • In sede di rinvio, il CNF è vincolato al principio di diritto enunciato dalla sentenza della Cassazione ed alle premesse logico-giuridiche della decisione

    Nel giudizio di rinvio è inibito alle parti prendere conclusioni diverse dalle precedenti o che non siano conseguenti alla cassazione, così come non sono modificabili i termini oggetto della controversia, espressi o impliciti nella sentenza di annullamento, e tale preclusione investe non solo le questioni espressamente dedotte dalle parti, ma anche le questioni di diritto rilevabili d’ufficio, ove esse tendano a porre nel nulla o a limitare gli effetti intangibili della sentenza di cassazione e la operatività del principio di diritto che in essa viene enunciato agli effetti della decisione finale della causa. La pronuncia della Corte di Cassazione vincola al principio affermato ed ai relativi presupposti di fatto, onde il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla regola giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico giuridiche della decisione adottata, attenendosi agli accertamenti già compresi nell’ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur non espressamente esaminate, in quanto non poste dalle parti o non rilevate d’ufficio, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia di annullamento, formando oggetto di giudicato implicito interno.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Scarano), sentenza n. 16 del 28 febbraio 2023