Categoria: Giurisprudenza CNF

  • Elezioni forensi: la notifica del reclamo ai controinteressati

    Il reclamo proposto avverso il risultato delle elezioni dei Consigli degli ordini professionali necessita di essere notificato (anche ad opera della segreteria del Giudice) ai consiglieri risultati eletti, che – in quanto titolari di un diritto soggettivo alla conservazione del risultato elettorale – devono essere chiamati a partecipare al giudizio.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Secchieri), sentenza n. 73 del 4 maggio 2023

  • Elezioni forensi: la durata del Consiglio eletto “in sostituzione” del COA commissariato

    Il Consiglio eletto a seguito di commissariamento resta in carica per la durata residua del mandato del Consiglio commissariato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Napoli), sentenza n. 72 del 26 aprile 2023

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio nazionale forense, parere n. 33-bis del 23 settembre 2022.

  • Contenzioso elettorale forense: la giurisdizione spetta al CNF

    La giurisdizione del Consiglio Nazionale Forense sulle controversie relative alle elezioni dei consigli dell’ordine degli avvocati non è limitata a quelle concernenti la regolarità delle operazioni elettorali, che attengono all’osservanza di norme rivolte alla tutela di interessi generali della collettività, ma si estende anche a quelle concernenti l’eleggibilità dei candidati e, più in generale, l’elettorato attivo e passivo degli stessi, le quali, pur coinvolgendo posizioni di diritto soggettivo, non possono ritenersi rimaste attribuite alla giurisdizione ordinaria. In particolare, tutte le controversie relative alle elezioni dei consigli dell’ordine, a differenza di quelle riguardanti l’elezione del CNF, per le quali manca un’autonoma disciplina, costituiscono oggetto di una specifica disposizione avente la finalità di concentrare la giurisdizione in un unico organo composto da soggetti eletti tra gli appartenenti all’ordine professionale e costituente espressione dell’autonomia di quest’ultimo. Ne consegue che, per un verso, deve prescindersi dalla natura delle situazioni giuridiche coinvolte nella vicenda processuale, mentre, per altro verso, alla luce della conservata impugnabilità delle decisioni dello stesso CNF dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 36, comma 6, della l. 247 del 2012, deve escludersi ogni possibile menomazione della tutela giurisdizionale, prefigurandosi un sistema di adeguata protezione dei diritti soggettivi degli interessati, manifestamente non contrastante con gli artt. 3, 24, 102, 111 e 113 Cost.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Napoli), sentenza n. 72 del 26 aprile 2023

    NOTA:
    In senso conforme, per tutte, Corte di Cassazione (pres. Lombardo, rel. Mercolino), SS.UU, sentenza n. 2603 del 4 febbraio 2021.

  • L’avvocato non Cassazionista può adire in proprio il CNF solo in sede disciplinare

    L’avvocato può adire personalmente il Consiglio Nazionale Forense anche se non Cassazionista solo nell’ambito del (proprio) procedimento disciplinare (purché non sia privo dell’esercizio della professione in quanto cancellato o sospeso con provvedimento già esecutivo), valendo infatti negli altri casi la regola generale secondo cui le funzioni di rappresentanza e difesa avanti qualsiasi giurisdizione speciale – qual è appunto quella esercitata dal CNF – debbano essere assunte da un avvocato iscritto nell’albo dei patrocinanti davanti alle Giurisdizioni Superiori (Nel caso di specie trattavasi di reclamo elettorale, proposto in proprio dal ricorrente, sebbene non iscritto all’albo speciale dei cassazionisti. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha pronunciato l’inammissibilità del ricorso).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Sorbi), sentenza n. 66 del 26 aprile 2023

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Greco, rel. Cosimato), sentenza n. 146 del 26 settembre 2022 nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Secchieri), sentenza del 3 luglio 2015, n. 94.

  • Elezioni forensi: sui poteri della Commissione elettorale

    In tema di elezioni forensi, la Commissione elettorale procede alla verifica delle candidature e, dopo lo scrutinio, predispone, in base ai voti riportati da ciascuno, una graduatoria con l’indicazione di tutti gli avvocati che hanno riportato voti, verificando infine in caso di eventuale parità di voti chi sia l’Avvocato «più anziano per iscrizione all’albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età», atteso che sarà costui a risultare eletto. Esauriti detti adempimenti, cessa la competenza della Commissione elettorale, che non può procedere ad alcuna valutazione postuma sulla eleggibilità dei candidati (anche se ammessi irritualmente “con riserva”), incidendo tale potere sul diritto di elettorato passivo degli stessi.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Melogli), sentenza n. 77 del 4 maggio 2023

  • Deposito del reclamo elettorale direttamente al CNF e successiva presentazione al COA (ma comunque nei termini per l’impugnazione)

    Allorché il reclamo elettorale sia stato depositato direttamente al CNF e, solo successivamente, notificato al Consiglio dell’Ordine (nella specie, a mezzo PEC), l’impugnazione deve ritenersi tempestiva e comunque idonea al raggiungimento dello scopo se pervenuta al COA stesso nei termini per la proposizione del gravame.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Melogli), sentenza n. 65 del 26 aprile 2023

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Pardi, rel. Patelli), sentenza n. 12 del 11 marzo 2022.

  • Reclamo elettorale: inammissibile l’autonoma impugnazione del verbale di ammissione delle candidature

    L’art. 28, co. 12, L. n. 247/12, che regola l’impugnazione delle elezioni, prevede espressamente che sono reclamabili avanti al Consiglio Nazionale Forense esclusivamente “i risultati delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine”, nel termine di dieci giorni dalla proclamazione, sicché i provvedimenti della Commissione elettorale, da considerarsi atti meramente interni al procedimento elettorale e ad esso strumentali (c.d. atti endoprocedimentali) non sono suscettibili di autonoma impugnazione, fatta salva l’ipotesi di diretta incisione sulla sfera giuridica del ricorrente. Pertanto, è inammissibile il reclamo avverso il verbale della Commissione elettorale di ammissione della candidatura di un avvocato, che non determini alcun pregiudizio diretto nella propria sfera giuridica, giacché le relative censure avverso la candidatura contestata trovano la naturale sede nell’eventuale giudizio di impugnazione dei risultati elettorali.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Melogli), sentenza n. 65 del 26 aprile 2023

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Secchieri), sentenza n. 113 del 13 luglio 2020.

  • Elezioni forensi: esclusa l’ammissione del candidato “con riserva”

    In tema di elezioni forensi, non è prevista in nessun caso l’ammissione «con riserva» che è istituto volto in generale a cautelare la posizione giuridica di aspettativa nelle more di un giudizio o di un accertamento dei requisiti indispensabili alla partecipazione ad una data “selezione” e che, dunque, risulta difficilmente collocabile nell’ambito del procedimento elettorale.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Melogli), sentenza n. 77 del 4 maggio 2023

  • Elezioni forensi: sul logo della “lista” elettorale

    In tema di elezioni forensi, ancorché le preferenze che il corpo elettorale esprime sono rivolte ai singoli candidati e non alla lista, la campagna elettorale può svolgersi in forma aggregata, anche mediante l’uso di un simbolo o motto che individui la compagine; in tal caso, l’eventuale logo che contenga l’indicazione di nominativi di Consiglieri uscenti non candidabili e/o eleggibili non comporta ipotesi di nullità, le quali infatti sono esclusivamente quelle tassativamente indicate dalla Legge.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Caia), sentenza n. 64 del 26 aprile 2023

  • Elezioni forensi: sul reclamo presentato direttamente al CNF anziché al COA

    Il nuovo ordinamento professionale (artt. 28, 12° comma e 36, 1° comma della L. n. 247/2012) ha confermato la natura giurisdizionale della cognizione del CNF in materia elettorale ma, innovando rispetto al sistema precedente, ha prescritto il necessario deposito del relativo ricorso presso il Consiglio dell’Ordine, secondo quanto disposto dall’art. 59 del r.d. n. 37/1934. Allorché il reclamo elettorale sia stato depositato direttamente al CNF e, solo successivamente, notificato al Consiglio dell’Ordine (nella specie, a mezzo PEC), l’impugnazione deve ritenersi tempestiva e comunque idonea al raggiungimento dello scopo se pervenuta al COA stesso nei termini per la proposizione del gravame.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Sorbi), sentenza n. 82 del 4 maggio 2023

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Sorbi), sentenza n. 81 del 4 maggio 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Iacona), sentenza n. 71 del 26 aprile 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Mascherin), sentenza del 25 giugno 2016, n. 167, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Melogli), sentenza n. 65 del 26 aprile 2023 e Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Pardi, rel. Patelli), sentenza n. 12 del 11 marzo 2022.