La prescrizione dell’azione disciplinare è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche in sede di legittimità, a causa della natura pubblicistica della materia e dell’interesse superindividuale dello Stato e della comunità intermedia, quale l’ordine professionale.
Categoria: Giurisprudenza CNF
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Inammissibile l’impugnazione al CNF carente della specificità dei motivi del gravame
La specificità dei motivi del gravame, necessaria al fine della ammissibilità del ricorso al CNF richiede l’indicazione chiara ed inequivoca, ancorchè succinta, delle ragioni di fatto e di diritto della doglianza, tale da consentire l’esatta identificazione dei limiti del devolutum e, quindi, delle questioni che si intendono sottoporre al riesame, con la conseguenza che va ritenuta inammissibile l’impugnazione generica che chieda una riforma della decisione gravata, senza individuare con chiarezza quali siano le statuizioni investite dal gravame stesso e quali siano le censure in concreto mosse alla motivazione di tale decisione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Secchieri), sentenza n. 273 del 31 dicembre 2022
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Prescrizione disciplinare: la sospensione “Covid” dei termini non si applica al procedimento dinanzi al CDD
L’art. 103, co. 1, D.L. n. 18/2020, che ha disposto la sospensione “Covid” dei termini del procedimento amministrativo, non trova applicazione al procedimento disciplinare dinanzi ai CDD e in particolare al termine di prescrizione dell’azione, giacché la citata norma concerne i termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi e, quindi, regola una materia differente dalla prescrizione (dei reati o, come nel nostro caso, dell’azione disciplinare), con riferimento alla quale non può trovare applicazione trattandosi di norma eccezionale per la quale non può operare l’interpretazione analogica.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Napoli), sentenza n. 271 del 30 dicembre 2022
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Procedimento disciplinare di primo grado: l’asserita irregolare composizione del collegio giudicante non è causa di nullità
In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, non integra nullità alcuna il mutamento della composizione del Consiglio territoriale, considerate la natura e la funzione amministrativa dell’attività svolta e del provvedimento adottato, essendo sufficiente che sia rispettato il quorum previsto per la validità delle deliberazione, tanto più che giacché la nomina o la sostituzione di componenti il collegio decidente è aspetto irrilevante persino in sede strettamente giurisdizionale.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Napoli), sentenza n. 271 del 30 dicembre 2022
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Secchieri), sentenza n. 161 del 7 dicembre 2019. -
Procedimento disciplinare – Omessa comunicazione apertura procedimento disciplinare – Citazione dell’incolpato – Costituzione – Validità del procedimento.
L’omessa comunicazione all’interessato della apertura del procedimento disciplinare non costituisce motivo di nullità del procedimento se il destinatario abbia comunque avuto la conoscenza effettiva e completa del contenuto del provvedimento, e abbia perciò potuto compiere tutti gli atti previsti dall’ordinamento a garanzia del diritto di difesa.
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La falsificazione di contratti e documenti offende l’ordinamento, la società e il prestigio dell’intera classe forense
Il professionista che falsifichi contratti e documenti pone in essere un comportamento contrario ai principi di correttezza, dignità e decoro professionale deontologicamente rilevante, idoneo a vulnerare gravemente l’ordinamento, la società e il prestigio dell’intera classe forense (Nel caso di specie, il professionista aveva falsificato la firma del cliente in una quietanza, trannenendo per sè le relative somme senza l’esplicito consenso dello stesso. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione della sospensione di anni uno dall’esercizio della professione).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Minervini), sentenza n. 272 del 31 dicembre 2022
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Di Maggio), sentenza n. 182 del 9 ottobre 2020. -
La sentenza penale di prescrizione del reato non rileva in sede disciplinare ai fini della colpevolezza dell’incolpato né della sua innocenza
In sede disciplinare, la sentenza penale che dichiari la intervenuta prescrizione del reato non può essere equiparata ad un giudizio di pieno accertamento della responsabilità per il sol fatto che nel corso del procedimento non sia emersa l’evidenza della innocenza dell’imputato (art. 129 c.p.p.): infatti, la formula di proscioglimento investe un diverso ambito valutativo di competenza del Giudice penale che, nel caso in cui rilevi una causa immediata di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, al fine di pervenire ad un eventuale proscioglimento nel merito, deve verificare se dagli atti processuali in suo possesso e senza necessità di svolgere ulteriori accertamenti, emerga la estraneità dell’imputato a quanto oggetto di contestazione, nel senso che si evidenzi la assoluta assenza della prova di colpevolezza, ovvero la prova positiva della sua innocenza, non rilevando la eventuale mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede il compimento di un apprezzamento ponderato fra opposte risultanze.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Minervini), sentenza n. 272 del 31 dicembre 2022
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L’interruzione della prescrizione disciplinare
L’art. 56 della l. n. 247/2012, riguardando la prescrizione dell’illecito disciplinare, è norma di stretta interpretazione. Da ciò consegue che pur in presenza di un’antinomia interna tra primo e terzo comma, l’ordinario termine di prescrizione sessennale si contrae a cinque là dove il primo atto interruttivo intervenga entro l’anno dalla commissione del fatto, penalizzando di fatto l’organo disciplinare efficiente.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Napoli), sentenza n. 271 del 30 dicembre 2022
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L’interruzione della prescrizione dell’azione disciplinare
La disciplina introdotta dall’art. 56 della l. n. 247/2012 presenta un possibile contrasto tra il comma 1 e il comma 3, dato che, pur prevedendo il comma 1 che il termine di prescrizione è di sei anni, il comma 3 stabilisce che da ogni atto interruttivo decorre un nuovo termine della durata di cinque anni. Tale possibile contrasto consiste nel fatto che, ove il primo atto interruttivo (comunicazione della notizia di illecito) intervenga prima del decorso di un anno dalla commissione del fatto, il termine di prescrizione, che il comma 1 stabilisce essere di sei anni, si ridurrebbe ad un periodo inferiore, stante la previsione della decorrenza, dall’interruzione, di un nuovo termine di cinque anni. In tale ipotesi, quindi, l’atto interruttivo, che ha notoriamente la funzione di prolungare il termine prescrizionale originario, ne comporterebbe, invece, paradossalmente, l’accorciamento, in base all’interpretazione letterale della norma, sebbene penalizzante per l’istituzione efficiente.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Napoli), sentenza n. 271 del 30 dicembre 2022
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La sospensione “Covid” dei termini non si applica alla prescrizione dell’azione disciplinare avanti al CDD
L’art. 103, co. 1, D.L. n. 18/2020 che ha disposto la sospensione nel periodo dell’emergenza pandemica dei termini del procedimento amministrativo trova applicazione ai termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi ma non alla prescrizione dell’azione disciplinare che tra essi non rientra, né stante l’eccezionalità della previsione, può essere ad essa applicata in via analogica.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Napoli), sentenza n. 271 del 30 dicembre 2022