La determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti (art. 21 cdfArt. 21 cdf – Potestà disciplinareSpetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica comme…Leggi il testo completo →), avuto riguardo alla gravità dei comportamenti contestati, al grado della colpa o all’eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell’incolpato precedente e successivo al fatto, alle circostanze -soggettive e oggettive- nel cui contesto è avvenuta la violazione, ai precedenti disciplinari, al pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, nonché a particolari motivi di rilievo umano e familiare, come pure alla buona fede del professionista.
Categoria: Giurisprudenza CNF
-
Le sole (e mere) dichiarazioni dell’esponente non bastano a ritenere provato l’addebito
L’attività istruttoria espletata dal consiglio territoriale deve ritenersi correttamente motivata allorquando la valutazione disciplinare sia avvenuta non già solo esclusivamente sulla base delle dichiarazioni dell’esponente o di altro soggetto portatore di un interesse personale nella vicenda, ma altresì dall’analisi delle risultanze documentali acquisite agli atti, che rappresentano certamente il criterio logico-giuridico inequivocabilmente a favore della completezza e definitività della istruttoria.
-
Il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare
Anche in tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il giudice non ha l’obbligo di confutare esplicitamente le tesi non accolte né di effettuare una particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, essendo sufficiente a soddisfare l’esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente , non di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, bensì di quelle ritenute di per sé sole e idonee e sufficienti a giustificarlo; in altri termini non si richiede al giudice di merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove dedotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata della adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse.
-
Rilevanza probatoria delle dichiarazioni dell’esponente e onere di contestazione e prova a carico del segnalato/incolpato
Le dichiarazioni dell’esponente possono assumere da sole valore di prova allorché trovino riscontro in indizi gravi, precisi e concordanti ovvero in altri elementi obiettivi e documentali, e siano altresì esenti da lacune e vizi logici. In tal caso, al professionista incombe l’onere di dimostrare, sin dalle prime memorie difensive, la veridicità delle proprie affermazioni, ovvero l’infondatezza degli addebiti oggetto di esposto disciplinare, non potendo in mancanza dolersi dell’omessa assunzione d’ufficio di prove a suo favore nel corso del procedimento.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Melogli), sentenza n. 275 del 31 dicembre 2022
-
Nuova prescrizione disciplinare: in sede giurisdizionale non opera (più) l’effetto interruttivo permanente
L’art. 56 L. n. 247/2012 – regolando specificamente la prescrizione degli illeciti disciplinari – non giustifica una interpretazione diversa da quella letteralmente desumibile dalla norma stessa, ragion per cui non è predicabile per essa alcun effetto interruttivo permanente conseguente all’impugnazione giurisdizionale a fronte del secondo comma che prescrive che «in nessun caso il termine stabilito nel comma 1 può essere prolungato di oltre un quarto». La prescrizione di legge non lascia spazi ad interpretazioni innovative o modificative del testo, rimesse unicamente alla volontà del Legislatore.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Melogli), sentenza n. 275 del 31 dicembre 2022
-
Inadempimento professionale e dies a quo prescrizionale nel caso di revoca del mandato
L’inadempimento all’incarico professionale è un illecito permanente, ma nel caso di revoca del mandato, la prescrizione decorre da tale revoca.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Melogli), sentenza n. 275 del 31 dicembre 2022
-
All’impugnazione al CNF non si applica l’art. 342 cpc
Al ricorso proposto innanzi al Consiglio nazionale forense avverso la decisione disciplinare emessa dal Consiglio distrettuale di disciplina non può ritenersi applicabile, in via immediata e diretta, il disposto dell’art. 342 cod. proc. civ. Ciò, peraltro, non toglie che, a norma dell’art. 59 del regio decreto n. 37 del 1934, richiamato dall’art. 36, comma 2, della legge n. 247 del 2012, il ricorso al Consiglio nazionale forense debba contenere «l’indicazione specifica dei motivi sui quali si fonda». Ma, mentre ai fini del rispetto dell’art. 342 cod. proc. civ., pur non occorrendo l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, è necessario che l’impugnazione contenga, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice; affinché sia rispettato il precetto di cui all’art. 59 del regio decreto n. 37 del 1934, basta, più semplicemente, che il ricorso al Consiglio nazionale forense precisi il contenuto e la portata delle censure mosse al provvedimento adottato dal Consiglio distrettuale di disciplina, sì che resti individuato il thema decidendum sottoposto all’esame del giudice disciplinare.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Secchieri), sentenza n. 273 del 31 dicembre 2022
-
Il dies a quo della prescrizione disciplinare nel caso di illecito deontologico permanente o continuato
Il dies a quo per la prescrizione dell’azione disciplinare va individuato nel momento della commissione del fatto solo se questo integra una violazione deontologica di carattere istantaneo che si consuma o si esaurisce al momento stesso in cui viene realizzata; ove invece la violazione risulti integrata da una condotta protrattasi e mantenuta nel tempo, la decorrenza del termine prescrizionale ha inizio dalla data della cessazione della condotta stessa (Nella specie, trattavasi di omessa restituzione di somme al cliente).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Minervini), sentenza n. 272 del 31 dicembre 2022
-
Il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare
Anche in tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il giudice non ha l’obbligo di confutare esplicitamente le tesi non accolte né di effettuare una particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, essendo sufficiente a soddisfare l’esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente , non di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, bensì di quelle ritenute di per sé sole e idonee e sufficienti a giustificarlo; in altri termini non si richiede al giudice di merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove dedotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata della adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse.
-
La prescrizione disciplinare non può essere interrotta per più di 7 anni e mezzo
Ai sensi dell’art. 56 L. n. 247/2012, l’azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni (comma 1), che decorre dalla commissione del fatto o dalla cessazione della sua permanenza; l’interruzione della prescrizione fa decorrere un nuovo termine di cinque anni (comma 3), ma in nessun caso il termine prescrizionale complessivo può essere superiore a sette anni e sei mesi, scomputato il tempo delle eventuali sospensioni.