Il CNF è abilitato ad integrare una motivazione eventualmente insufficiente e finanche a modificare le ragioni poste a sostegno della decisione impugnata, potendo quindi confermare la sanzione disciplinare per ragioni diverse rispetto a quelle addotte dal Consiglio territoriale. Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Patelli), sentenza n. 259 del 20 dicembre 2022