Categoria: Giurisprudenza CNF

  • Elezioni forensi e reclamo elettorale: i soggetti nei cui confronti deve essere instaurato il contraddittorio

    Al procedimento promosso con il reclamo elettorale, in quanto avente natura giurisdizionale (artt. 59 e ss. del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37), si applicano le norme del codice di procedura civile in quanto compatibili (art. 37 della legge n. 247 del 2012). Ciò comporta che il procedimento è soggetto ai principi generali in tema di rituale instaurazione del contraddittorio, alla stregua dei quali deve ritenersi che la qualità di parte necessaria spetti, oltre che al Consiglio dell’Ordine, soltanto ai soggetti che possono vantare un interesse diretto al rigetto del reclamo. Conseguentemente, va esclusa la necessità dell’integrazione del contraddittorio nei confronti dei candidati che, pur partecipando alla competizione elettorale, non sono direttamente interessati alla decisione del reclamo non essendo in contestazione la legittimità della loro candidatura (Nella specie, il reclamato aveva eccepito l’inammissibilità del ricorso per asserita incompletezza del contraddittorio non essendo lo stesso notificato a tutti i candidati, ma solo a coloro che risultano essere stati eletti. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Di Campli), sentenza n. 182 del 25 settembre 2023

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Di Campli), sentenza n. 183 del 25 settembre 2023

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Di Campli), sentenza n. 187 del 3 ottobre 2023

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Di Campli), sentenza n. 188 del 3 ottobre 2023

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Di Campli), sentenza n. 181 del 25 settembre 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 96 del 19 maggio 2023 nonché Corte di Cassazione (pres. Lombardo, rel. Mercolino), SS.UU, sentenza n. 28383 del 14 dicembre 2020.

  • Elezioni forensi: la Commissione elettorale non ha legittimazione passiva

    Nei giudizi elettorali la qualità di parte pubblica necessaria (passivamente legittimata) non spetta agli organi straordinari a carattere temporaneo preposti al compimento delle operazioni, destinati a sciogliersi subito dopo la definizione del procedimento, ma compete esclusivamente all’ente interessato, che si appropria del risultato elettorale e sul quale si riverberano gli effetti dell’annullamento o della conferma della proclamazione degli eletti. Deve conseguentemente rigettarsi l’eccezione relativa all’integrità del contraddittorio per la mancata evocazione in giudizio della Commissione elettorale e dei singoli componenti della stessa, atteso che nell’una né gli altri hanno legittimazione passiva nel giudizio introdotto con reclamo elettorale. Infatti, nel giudizio sulle elezioni dei COA, la qualità di parte necessaria spetta al Consiglio dell’Ordine e a tutti e soltanto ai soggetti che possono vantare un interesse diretto al rigetto del reclamo.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Di Campli), sentenza n. 182 del 25 settembre 2023

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Di Campli), sentenza n. 183 del 25 settembre 2023

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Di Campli), sentenza n. 187 del 3 ottobre 2023

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Di Campli), sentenza n. 188 del 3 ottobre 2023

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Di Campli), sentenza n. 181 del 25 settembre 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Bertollini), sentenza n. 114 del 1° giugno 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Bertollini), sentenza n. 113 del 1° giugno 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Bertollini), sentenza n. 112 del 1° giugno 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 96 del 19 maggio 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Iacona), sentenza n. 95 del 9 maggio 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Secchieri), sentenza n. 94 del 9 maggio 2023.

  • Elezioni forensi: la Commissione elettorale non ha legittimazione passiva

    Nei giudizi elettorali la qualità di parte pubblica necessaria (passivamente legittimata) non spetta agli organi straordinari a carattere temporaneo preposti al compimento delle operazioni, destinati a sciogliersi subito dopo la definizione del procedimento, ma compete esclusivamente all’ente interessato, che si appropria del risultato elettorale e sul quale si riverberano gli effetti dell’annullamento o della conferma della proclamazione degli eletti. Deve conseguentemente rigettarsi l’eccezione relativa all’integrità del contraddittorio per la mancata evocazione in giudizio della Commissione elettorale e dei singoli componenti della stessa, atteso che nell’una né gli altri hanno legittimazione passiva nel giudizio introdotto con reclamo elettorale. Infatti, nel giudizio sulle elezioni dei COA, la qualità di parte necessaria spetta al Consiglio dell’Ordine e a tutti e soltanto ai soggetti che possono vantare un interesse diretto al rigetto del reclamo.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Di Campli), sentenza n. 181 del 25 settembre 2023

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Bertollini), sentenza n. 114 del 1° giugno 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Bertollini), sentenza n. 113 del 1° giugno 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Bertollini), sentenza n. 112 del 1° giugno 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 96 del 19 maggio 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Iacona), sentenza n. 95 del 9 maggio 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Secchieri), sentenza n. 94 del 9 maggio 2023.

  • Elezioni forensi e reclamo elettorale: i soggetti nei cui confronti deve essere instaurato il contraddittorio

    Al procedimento promosso con il reclamo elettorale, in quanto avente natura giurisdizionale (artt. 59 e ss. del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37), si applicano le norme del codice di procedura civile in quanto compatibili (art. 37 della legge n. 247 del 2012). Ciò comporta che il procedimento è soggetto ai principi generali in tema di rituale instaurazione del contraddittorio, alla stregua dei quali deve ritenersi che la qualità di parte necessaria spetti, oltre che al Consiglio dell’Ordine, soltanto ai soggetti che possono vantare un interesse diretto al rigetto del reclamo. Conseguentemente, va esclusa la necessità dell’integrazione del contraddittorio nei confronti dei candidati che, pur partecipando alla competizione elettorale, non sono direttamente interessati alla decisione del reclamo non essendo in contestazione la legittimità della loro candidatura (Nella specie, il reclamato aveva eccepito l’inammissibilità del ricorso per asserita incompletezza del contraddittorio non essendo lo stesso notificato a tutti i candidati, ma solo a coloro che risultano essere stati eletti. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Di Campli), sentenza n. 181 del 25 settembre 2023

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 96 del 19 maggio 2023 nonché Corte di Cassazione (pres. Lombardo, rel. Mercolino), SS.UU, sentenza n. 28383 del 14 dicembre 2020.

  • Sanzione disciplinare e divieto di “reformatio in peius”

    Il Consiglio nazionale forense, che in sede d’impugnazione individua il trattamento sanzionatorio più favorevole in applicazione del criterio del “favor rei”, non è vincolato, ai fini della determinazione della sanzione tra il minimo ed il massimo, in forza del divieto di “reformatio in peius”, di cui al combinato disposto degli artt. 100 e 112 c.p.c., dal punto della cornice edittale prescelto nella decisione del CDD impugnata, purché non sia sovvertito il giudizio di disvalore espresso dal precedente giudice disciplinare.

    Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Scarpa), SS.UU., sentenza n. 30312 del 31 ottobre 2023

  • Elezioni forensi: la candidatura è ammissibile anche in assenza di documento di riconoscimento del presentatore (noto all’ufficio ricevente)

    In tema di elezioni forensi, è illegittima l’esclusione della candidatura dovuta al mancato contestuale deposito del documento di identità (artt. 8, c. 2, l. n. 113/2017 e 46 e 47 del DPR 445/2000), il quale infatti non è un requisito di partecipazione bensì esclusivamente vòlto a munire la domanda dell’effetto autocertificativo ex art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, che tuttavia è finalizzato a supplire al deficit di conoscenza dell’identità del presentatore della dichiarazione sostitutiva, deficit che nel caso di una collettività limitata, qual è quella degli iscritti all’albo, può ritenersi attenuata dalla conoscenza diretta del soggetto presentatore da parte del soggetto ricevente la dichiarazione, che coincide con il personale addetto alla segreteria del COA, con il quale l’iscritto/candidato interagisce di norma frequentemente.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Di Campli), sentenza n. 181 del 25 settembre 2023

  • I criteri per la determinazione in concreto della sanzione disciplinare: aggravanti e attenuanti

    La determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti (art. 21 cdfArt. 21 cdf – Potestà disciplinareSpetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica comme…Leggi il testo completo →), avuto riguardo alla gravità dei comportamenti contestati, al grado della colpa o all’eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell’incolpato precedente e successivo al fatto, alle circostanze -soggettive e oggettive- nel cui contesto è avvenuta la violazione, ai precedenti disciplinari, al pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, nonché a particolari motivi di rilievo umano e familiare, come pure alla buona fede del professionista.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Galletti), sentenza n. 165 del 25 luglio 2023

  • Conflitto di interessi: l’illecito (c.d. di pericolo) tutela l’affidamento della collettività sulla capacità degli avvocati di fare fronte ai doveri che l’alta funzione esercitata impone

    Il divieto di prestare attività professionale in conflitto di interessi anche solo potenziale (art. 24 cdfArt. 24 cdf – Conflitto di interessiL’avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di alt…Leggi il testo completo →, già art. 37 codice previgente) risponde all’esigenza di conferire protezione e garanzia non solo al bene giuridico dell’indipendenza effettiva e dell’autonomia dell’avvocato ma, altresì, alla loro apparenza (in quanto l’apparire indipendenti è tanto importante quanto esserlo effettivamente), dovendosi in assoluto proteggere, tra gli altri, anche la dignità dell’esercizio professionale e l’affidamento della collettività sulla capacità degli avvocati di fare fronte ai doveri che l’alta funzione esercitata impone, quindi a tutela dell’immagine complessiva della categoria forense, in prospettiva ben più ampia rispetto ai confini di ogni specifica vicenda professionale. Conseguentemente: 1) poiché si tratta di un valore (bene) indisponibile, neanche l’eventuale autorizzazione della parte assistita, pur resa edotta e, quindi, scientemente consapevole della condizione di conflitto di interessi, può valere ad assolvere il professionista dall’obbligo di astenersi dal prestare la propria attività; 2) poiché si intende evitare situazioni che possano far dubitare della correttezza dell’operato dell’avvocato, perché si verifichi l’illecito (c.d. di pericolo) è irrilevante l’asserita mancanza di danno effettivo.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Galletti), sentenza n. 165 del 25 luglio 2023

  • Illecito disciplinare: la coscienza e volontà delle azioni o omissioni deontologicamente rilevanti

    In materia di illeciti disciplinari, la «coscienza e volontà delle azioni o omissioni» di cui all’art. 4 cdfArt. 4 cdf – Volontarietà dell’azioneLa responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri e delle regole di condotta dettati dalla legge e dalla deontologia, nonché dalla coscienza e volontà delle azioni od omissioni. L’…Leggi il testo completo → consistono nel dominio anche solo potenziale dell’azione o omissione, che possa essere impedita con uno sforzo del volere e sia quindi attribuibile alla volontà del soggetto. L’agente resta scriminato solo se vi sia errore inevitabile, cioè non superabile con l’uso della normale diligenza, oppure se intervengano cause esterne che escludono l’attribuzione psichica della condotta al soggetto. Ne deriva che non possa parlarsi d’imperizia incolpevole ove si tratti di professionista legale e quindi in grado di conoscere e interpretare correttamente l’ordinamento giudiziario e forense.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Patelli), sentenza n. 177 del 20 settembre 2023

  • L’avvocato non può instaurare procedure di mediazione dinanzi all’Organismo di cui faccia parte

    Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che presiede un Organismo di mediazione la cui sede coincida o sia contigua con quella del proprio studio professionale, in violazione dell’art. 62 cdfArt. 62 cdf – MediazioneL’avvocato che svolga la funzione di mediatore deve rispettare gli obblighi dettati dallanormativa in materia e le previsioni del regolamento dell’organismo di mediazione, neilimiti in cui queste ulti…Leggi il testo completo →, così ponendo in essere una situazione di potenziale accaparramento e/o sviamento di clientela (Nel caso di specie, l’avvocato aveva instaurato una procedura di mediazione dinanzi all’Organismo che presiedeva e che aveva sede al medesimo indirizzo del proprio studio legale. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per mesi due).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Napoli), sentenza n. 265 del 30 dicembre 2022