Categoria: Giurisprudenza CNF

  • La prescrizione disciplinare non può essere interrotta per più di 7 anni e mezzo

    Ai sensi dell’art. 56 L. n. 247/2012, l’azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni (comma 1), che decorre dalla commissione del fatto o dalla cessazione della sua permanenza; l’interruzione della prescrizione fa decorrere un nuovo termine di cinque anni (comma 3), ma in nessun caso il termine prescrizionale complessivo può essere superiore a sette anni e sei mesi, scomputato il tempo delle eventuali sospensioni.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Arnau), sentenza n. 155 del 25 luglio 2023

  • La prescrizione dell’azione disciplinare è rilevabile d’ufficio

    La prescrizione dell’azione disciplinare è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche in sede di legittimità, a causa della natura pubblicistica della materia e dell’interesse superindividuale dello Stato e della comunità intermedia, quale l’ordine professionale.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Arnau), sentenza n. 155 del 25 luglio 2023

  • La celebrazione del procedimento disciplinare presuppone l’iscrizione all’albo dell’incolpato

    La radiazione dall’albo divenuta definitiva e quindi eseguita nelle more di altro procedimento disciplinare, rende improcedibile quest’ultimo, quand’anche pendente in fase di gravame avanti al CNF, dovendo quindi dichiararsi il non luogo a provvedere in ordine all’impugnazione stessa (Nel caso di specie, l’incolpato aveva proposto impugnazione avverso la sanzione della sospensione disciplinare, allorché nelle more del procedimento stesso veniva eseguita, perché passata in giudicato, la sanzione della radiazione irrogatagli in diverso procedimento disciplinare per altri fatti di rilievo deontologico. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato il non luogo a provvedere in ordine al ricorso).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Arnau), sentenza n. 154 del 25 luglio 2023

    NOTA:
    Esattamente in termini, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Scarano), sentenza n. 48 del 13 maggio 2022, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Caia), sentenza n. 130 del 25 giugno 2021 nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Scarano, rel. Caia), sentenza n. 110 del 22 maggio 2021.

  • La sanzione disciplinare non “decade” dopo 10 anni

    La sanzione disciplinare definitiva rileva senza limiti temporali, salvo espressa deroga normativa, quantomeno a specifici fini (Nel caso di specie, il ricorrente aveva richiesto la cessazione degli effetti della censura irrogatagli oltre dieci anni prima, al fine di poter accedere alla qualifica di mediatore, all’uopo invocando una sorta di limitata efficacia temporale delle sanzioni disciplinari, in analogia con quanto previsto in sede civile a proposito della c.d. actio judicati. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato il ricorso, in quanto inammissibile).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. De Benedittis), sentenza n. 153 dell’11 luglio 2023

    NOTA:
    Per alcuni esempi di efficacia indiretta delle sanzioni disciplinari a tempo indefinito, si vedano:

    • l’art. 7 L. n. 53/1994 in tema di notifiche in proprio cartacee, con riferimento a sanzioni disciplinari superiori alla censura;
    • l’art. 29 D.Lgs. n. 271/1989 in tema di difese d’ufficio, con riferimento a sanzioni disciplinari superiori all’”ammonimento” (rectius, avvertimento);
    • l’art. 81 DPR n. 115/2002 in tema di patrocinio a spese dello Stato (cd. gratuito patrocinio), con riferimento a sanzioni disciplinari superiori all’avvertimento;
    • l’art. 4, co. 4, lett. c, DM n. 180/2010 in tema di mediaconciliazione, con riferimento a sanzioni disciplinari superiori all’avvertimento.

    Invece, per una espressa limitazione temporale dell’efficacia delle sanzioni disciplinari, cfr. l’art. 3, co. 3, L. n. 113/2017, secondo cui “Sono eleggibili gli iscritti che hanno diritto di voto, che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell’avvertimento.”.
    Si ricorda, infine, che l’istituto della riabilitazione non si applica alle sanzioni disciplinari (cfr., per tutte, Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 13 dicembre 2018, n. 174), e lo stesso dicasi per aministia, indulto e benefici penali della non menzione (per tutte, Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 3 maggio 2016, n. 116).

  • L’avvocato non può ricevere né mettersi in contatto diretto con la controparte che sappia assistita da altro legale

    Costituisce comportamento deontologicamente scorretto prendere accordi diretti con la controparte, quando sia noto che la stessa è assistita da altro collega (art. 41 cdfArt. 41 cdf – Rapporti con parte assistita da collegaL’avvocato non deve mettersi in contatto diretto con la controparte che sappia assistita da altro collega. L’avvocato, in ogni stato del procedimento e in ogni grado del giudizio, può avere contatti c…Leggi il testo completo →). In particolare, costituiscono distinte condotte illecite sia l’aver avuto contatti diretti con la controparte che sappia assistita da altro collega (comma 2) sia l’averla ricevuta in assenza di difensore o in difetto di suo esplicito consenso (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima è stata inflitta la sanzione della censura).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Scarano), sentenza n. 152 dell’11 luglio 2023

    NOTA:
    In senso conforme, per tutte, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Giraudo), sentenza n. 164 del 17 luglio 2021.

  • La mancata o erronea indicazione delle norme deontologiche contestate all’incolpato

    Va esclusa la nullità della decisione con cui il Consiglio territoriale ritenga che i fatti contestati integrino la violazione di norme del Codice Deontologico non specificamente menzionate nel capo di incolpazione, atteso che la contestazione disciplinare nei confronti di un Avvocato, che sia adeguatamente specifica quanto all’indicazione dei comportamenti addebitati, non richiede altresì la individuazione delle precise norme deontologiche che si assumono violate, ben potendo ricollegarsi la predeterminazione e la certezza dell’incolpazione a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività. Ne consegue che, al fine di garantire il diritto di difesa dell’incolpato, necessaria e sufficiente è una chiara contestazione dei fatti addebitati, non assumendo, invece, rilievo la sola mancata indicazione delle norme violate o una loro erronea individuazione, spettando in ogni caso all’organo giudicante la definizione giuridica dei fatti contestati e configurandosi una lesione al diritto di difesa solo allorquando l’incolpato venga sanzionato per fatti diversi da quelli che gli sono stati addebitati ed in relazione ai quali ha apprestato la propria difesa.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Scarano), sentenza n. 152 dell’11 luglio 2023

  • La suitas, quale elemento soggettivo (sufficiente) dell’illecito disciplinare

    Ai fini della sussistenza dell’illecito disciplinare, è sufficiente la volontarietà del comportamento dell’incolpato e, quindi, sotto il profilo soggettivo, è sufficiente la “suitas” della condotta intesa come volontà consapevole dell’atto che si compie, dovendo la coscienza e volontà essere interpretata in rapporto alla possibilità di esercitare sul proprio comportamento un controllo finalistico e, quindi, dominarlo. L’evitabilità della condotta, pertanto, delinea la soglia minima della sua attribuibilità al soggetto, intesa come appartenenza della condotta al soggetto stesso, a nulla rilevando la ritenuta sussistenza da parte del professionista di una causa di giustificazione o non punibilità.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Scarano), sentenza n. 152 dell’11 luglio 2023

  • La rilevanza probatoria delle dichiarazioni dell’esponente

    Le dichiarazioni dell’esponente possono assumere da soli valore di prova quando trovano riscontro in altri elementi obiettivi e documentali, e siano altresì esenti da lacune e vizi logici. Pertanto, l’attività istruttoria espletata dal consiglio territoriale deve ritenersi correttamente motivata allorquando la valutazione disciplinare sia avvenuta non già solo esclusivamente sulla base delle dichiarazioni dell’esponente o di altro soggetto portatore di un interesse personale nella vicenda, ma altresì dall’analisi delle risultanze documentali acquisite agli atti, che rappresentano certamente il criterio logico-giuridico inequivocabilmente a favore della completezza e definitività della istruttoria.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Scarano), sentenza n. 152 dell’11 luglio 2023

  • La “nuova” pregiudizialità penale: la sospensione del procedimento disciplinare è ora una (facoltativa) eccezione

    Con l’entrata in vigore della L. 247/2012 (art. 54), la c.d. pregiudizialità penale ha subìto una forte attenuazione, giacché ora il procedimento disciplinare “può” essere sospeso solo se ciò sia ritenuto “indispensabile”, poiché esso “si svolge ed è definito con procedura e valutazioni autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti”. Stante la regola dell’autonomia dei due processi (c.d. doppio binario), l’obbligo di motivazione deve considerarsi più cogente nel caso in cui il CDD ritenga in via di eccezione di esercitare discrezionalmente la facoltà di sospendere il procedimento disciplinare, e non nel caso contrario.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. De Benedittis), sentenza n. 151 dell’11 luglio 2023

  • La discrezionalità del Giudice disciplinare nel valutare la rilevanza delle prove

    Il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare, sicché il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare ammissibilità, rilevanza e conferenza delle prove dedotte. Non è pertanto censurabile, né può determinare la nullità della decisione, la mancata audizione dei testi indicati ovvero la mancata acquisizione di documenti, quando risulti che il Consiglio stesso abbia ritenuto le testimonianze e/o i contenuti del documento del tutto inutili o irrilevanti ai fini del giudizio, per essere il Collegio già in possesso degli elementi sufficienti a determinare l’accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. De Benedittis), sentenza n. 151 dell’11 luglio 2023