Categoria: Giurisprudenza CNF

  • Procedimenti forensi: inammissibile l’intervento o la chiamata di terzi in qualità di parti

    Nel giudizio di impugnazione dinanzi al Consiglio Nazionale Forense deve escludersi la legittimazione di terzi ossia di soggetti diversi dall’interessato, PM e COA (nella specie, trattavasi di impugnazione avverso il provvedimento di cancellazione dall’albo).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Patelli), sentenza n. 170 del 14 settembre 2023

    NOTA:
    In senso conforme, da ultimo, Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Grasso), SS.UU, sentenza n. 23791 del 29 luglio 2022 (procedimento di cancellazione amministrativa dall’albo), nonché Corte di Cassazione (pres. Spirito, rel. Garri), SS.UU., sentenza n. 25440 del 29 agosto 2023 (procedimento disciplinare). Il principio, peraltro, deve ritenersi pacifico quantomeno da Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Pauri), sentenza del 4 novembre 1999, n. 202.

  • Elezioni forensi: la carica consiliare di durata inferiore al biennio non è computata ai fini del divieto di terzo mandato consecutivo

    In tema di elezioni forensi, il divieto di terzo mandato consecutivo stabilito dall’art. 3 della L. n. 113/2017 non ricorre nel caso in cui la carica consiliare abbia avuto una durata inferiore al biennio, trattandosi di un periodo insufficiente ad attuare quel particolare consolidamento con l’elettorato (c.d. «cristallizzazione della rappresentanza»), che la ratio del divieto de quo intende appunto scongiurare. In particolare, secondo una interpretazione letterale e comunque da ritenersi preferibile avuto riguardo al bilanciamento dei diritti costituzionali in gioco, il periodo minimo previsto dalla norma per escludere dal computo della consecutività dei mandati riguarda la posizione del singolo consigliere e non già la consiliatura ovvero la durata del Consiglio nel suo complesso.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Secchieri), sentenza n. 169 del 11 settembre 2023

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Sorbi), sentenza n. 120 del 12 giugno 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Bertollini), sentenza n. 114 del 1° giugno 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Bertollini), sentenza n. 113 del 1° giugno 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Bertollini), sentenza n. 112 del 1° giugno 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Secchieri), sentenza n. 94 del 9 maggio 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Sorbi), sentenza n. 82 del 4 maggio 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Sorbi), sentenza n. 81 del 4 maggio 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Standoli), sentenza n. 80 del 4 maggio 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Iacona), sentenza n. 75 del 4 maggio 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Iacona), sentenza n. 74 del 4 maggio 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Melogli), sentenza n. 65 del 26 aprile 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Caia), sentenza n. 64 del 26 aprile 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Caia), sentenza n. 63 del 26 aprile 2023, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Patelli, rel. Napoli), sentenza n. 9 del 7 marzo 2022, la quale per prima ha motivatamente dissentito da Cass., SS.UU., n. 8566/2021, secondo cui detto periodo minimo andrebbe invece inteso in senso oggettivo e non soggettivo, sicché non riguarderebbe il «mandato» del consigliere bensì la «consiliatura» ovvero la «durata del Consiglio».
    Si segnala, infine, che nei predetti giudizi, le conclusioni del P.G. sono state significativamente conformi a quanto poi deciso dal CNF.

  • Successione di norme deontologiche nel tempo e favor rei: quando è superfluo individuare la normativa più favorevole per l’incolpato

    Il nuovo codice deontologico si applica retroattivamente, se più favorevole all’incolpato ai sensi dell’art. 65 L. n. 247/2012 (che ha esteso alle sanzioni disciplinari il canone penalistico del favor rei, in luogo del tempus regit actum). Tuttavia, in sede di Legittimità può prescindersi dall’effettiva qualificazione di quale sia il sistema -attuale o previgente- più favorevole allorché il Giudice disciplinare si sia limitato ad applicare una normativa corrispondente ad entrambi i sistemi ed a scegliere la sanzione entro i limiti di graduazione previsti sia dalla disciplina previgente che da quella successiva, anche al di là del riferimento ad eventuali aggravanti.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Galletti), sentenza n. 165 del 25 luglio 2023

  • Illecito disciplinare: l’errore scrimina solo se inevitabile

    In tema di responsabilità disciplinare dell’avvocato, in base dell’art. 4 cdfArt. 4 cdf – Volontarietà dell’azioneLa responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri e delle regole di condotta dettati dalla legge e dalla deontologia, nonché dalla coscienza e volontà delle azioni od omissioni. L’…Leggi il testo completo →, la coscienza e volontà consistono nel dominio anche solo potenziale dell’azione o omissione, per cui vi è una presunzione di colpa per l’atto sconveniente o vietato a carico di chi lo abbia commesso, il quale deve dimostrare l’errore inevitabile, cioè non superabile con l’uso della normale diligenza, oppure la sussistenza di una causa esterna, mentre non è configurabile l’imperizia incolpevole, trattandosi di professionista legale tenuto a conoscere il sistema delle fonti. Conseguentemente, l’agente resta scriminato solo se vi sia errore inevitabile, cioè non superabile con l’uso della normale diligenza, oppure se intervengano cause esterne che escludono l’attribuzione psichica della condotta al soggetto. Ne deriva che non possa parlarsi d’imperizia incolpevole ove si tratti di professionista legale tenuto a conoscere il sistema delle fonti e quindi in grado, quale operatore qualificato di conoscere e interpretare correttamente l’ordinamento giudiziario e forense, mentre unicamente l’inconoscibilità incolpevole della disciplina di riferimento può escludere la colpa in capo all’agente.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Patelli), sentenza n. 177 del 20 settembre 2023

  • SANZIONI DISCIPLINARI – Nuovo codice deontologico forense – Applicabilità ai procedimenti pendenti – Condizioni – Individuazione della norma più favorevole – Criteri.

    In tema di giudizi disciplinari nei confronti degli avvocati, ai sensi dell’art. 65, comma 5, della l. n. 247 del 2012, che ha recepito il criterio del “favor rei” in luogo di quello del “tempus regit actum”, le norme contenute nel nuovo codice deontologico forense, approvato il 31 gennaio 2014, si applicano ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l’incolpato; ne consegue che l’individuazione del regime giuridico più favorevole deve essere effettuata non in astratto, ma con riguardo alla concreta vicenda disciplinare, tenendo conto di tutte le conseguenze che potrebbero derivare dall’integrale applicazione di ciascuna delle due normative nella specifica fattispecie; tuttavia, all’esito dell’individuazione, quella ritenuta più favorevole deve essere applicata per intero, dovendo escludersi la possibilità di operare una combinazione tra la vecchia e la nuova normativa ricavandone arbitrariamente una terza attraverso l’utilizzo e l’applicazione di parti dell’una e parti dell’altra.

    Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Mercolino), SS.UU., sentenza n. 25940 del 5 settembre 2023

  • Sanzione disciplinare: i limiti al sindacato di Legittimità

    In tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, la determinazione della sanzione adeguata costituisce tipico apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità. Infatti, l’accertamento del fatto e l’apprezzamento della sua gravità ai fini della concreta individuazione della condotta costituente illecito disciplinare e della valutazione dell’adeguatezza della sanzione irrogata non può essere oggetto del controllo di legittimità, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza. In definitiva, resta inammissibile ogni argomento con cui, nella sostanza, si intenda confutare in sede di Legittimità la scelta della sanzione più opportuna e la congruità di quella in concreto applicata.

    Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Mercolino), SS.UU., sentenza n. 25940 del 5 settembre 2023

  • Procedimento disciplinare: i limiti al sindacato, da parte della Cassazione, delle sentenze CNF

    Il Codice deontologico forense non ha carattere normativo, essendo costituito da un insieme di regole che gli organi di governo degli avvocati si sono date per attuare i valori caratterizzanti la propria professione e garantire la libertà, la sicurezza e la inviolabilità della difesa: in sede di legittimità, la violazione di tali regole non è pertanto deducibile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., non rilevando di per sé, ma solo in quanto si colleghi all’incompetenza, all’eccesso di potere o alla violazione di legge, cioè ad una delle ragioni per le quali l’art. 36 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 consente il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione.

    Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Mercolino), SS.UU., sentenza n. 25940 del 5 settembre 2023

  • Lo jus superveniens non si applica alla prescrizione dell’azione disciplinare

    In materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, l’art. 65, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel prevedere, con riferimento alla nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, che le norme contenute nel nuovo codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli all’incolpato, riguarda esclusivamente la successione nel tempo delle norme del previgente e del nuovo codice deontologico. Ne consegue che per l’istituto della prescrizione, la cui fonte è legale e non deontologica, resta operante il criterio generale dell’irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative, sicché è inapplicabile lo jus superveniens introdotto con l’art. 56, comma 3, della legge n. 247/12.

    Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Mercolino), SS.UU., sentenza n. 25940 del 5 settembre 2023

  • Procedimento disciplinare di primo grado: l’asserita irregolare composizione del collegio giudicante non è causa di nullità

    In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, non integra nullità alcuna il mutamento della composizione del Consiglio territoriale, considerate la natura e la funzione amministrativa dell’attività svolta e del provvedimento adottato, essendo sufficiente che sia rispettato il quorum previsto per la validità delle deliberazione, tanto più che giacché la nomina o la sostituzione di componenti il collegio decidente è aspetto irrilevante persino in sede strettamente giurisdizionale.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Secchi Tarugi), sentenza n. 174 del 20 settembre 2023

    NOTA:
    In senso conforme, da ultimo, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Napoli), sentenza n. 271 del 30 dicembre 2022.

  • Procedimento disciplinare – Omessa comunicazione apertura procedimento disciplinare – Citazione dell’incolpato – Costituzione – Validità del procedimento.

    L’omessa comunicazione all’interessato della apertura del procedimento disciplinare non costituisce motivo di nullità del procedimento se il destinatario abbia comunque avuto la conoscenza effettiva e completa del contenuto del provvedimento, e abbia perciò potuto compiere tutti gli atti previsti dall’ordinamento a garanzia del diritto di difesa.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Secchi Tarugi), sentenza n. 174 del 20 settembre 2023

    NOTA:
    In senso conforme, da ultimo, Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Berti Arnoaldi Veli), sentenza n. 6 del 9 febbraio 2023.