Categoria: Giurisprudenza CNF

  • La malattia dell’incolpato non scrimina l’illecito ma può eventuamente attenuare la sanzione

    Sebbene le condizioni di salute psicofisica dell’incolpato non costituiscano, di per sè sole, una scriminante per l’illecito deontologico (per il quale è infatti sufficiente la volontarietà dell’azione), pur tuttavia ben possono incidere -mitigandola- sulla relativa sanzione disciplinare.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Cassi), sentenza n. 4 del 22 gennaio 2024

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Favi), sentenza n. 261 del 28 novembre 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Di Giovanni, rel. Ollà), sentenza n. 22 del 7 marzo 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Scarano), sentenza n. 269 del 30 dicembre 2022, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Bianchi), sentenza del 22 dicembre 2007, n. 228, Consiglio Nazionale Forense (pres. Buccico, rel. Panuccio), sentenza del 1 ottobre 2002, n. 169.

  • Dosimetria della sanzione: le principali cause attenuanti

    Per la giusta dosimetria della sanzione, e in particolare ai fini di un’eventuale mitigazione della stessa, tra le altre cose rilevano il grado non particolarmente elevato della colpa e l’assenza di dolo o intento fraudolento, la correttezza del comportamento precedente e successivo ai fatti, le vicende personali e professionali dell’incolpato nel periodo considerato, la ridotta gravità o l’assenza del danno per l’esponente, l’intervenuto risarcimento del danno, l’ammissione di responsabilità e il rammarico espresso per l’accaduto, il ravvedimento operoso, la mancata compromissione dell’immagine della professione forense, la commendevole vita professionale, l’insussistenza di precedenti disciplinari.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Cassi), sentenza n. 4 del 22 gennaio 2024

  • I criteri per la determinazione in concreto della sanzione disciplinare: aggravanti e attenuanti

    Accertata la sussistenza degli elementi idonei a sanzionare disciplinarmente la condotta del ricorrente, occorre determinarne la entità, considerando, a tal fine, che agli organi disciplinari è riservato il potere di applicare la sanzione adeguata alla gravità ed alla natura del comportamento deontologicamente non corretto. In particolare, la determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti (art. 21 cdfArt. 21 cdf – Potestà disciplinareSpetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica comme…Leggi il testo completo →), avuto riguardo alla gravità dei comportamenti contestati, al grado della colpa o all’eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell’incolpato precedente e successivo al fatto, alle circostanze -soggettive e oggettive- nel cui contesto è avvenuta la violazione, ai precedenti disciplinari, al pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, nonché a particolari motivi di rilievo umano e familiare, come pure alla buona fede del professionista.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Cassi), sentenza n. 4 del 22 gennaio 2024

  • Procedimento disciplinare: la nullità non può essere eccepita da chi vi abbia dato causa

    Al procedimento disciplinare si applica il principio generale secondo cui non può eccepire la nullità colui che vi abbia dato causa o abbia concorso a darne causa (Nel caso di specie, l’incolpato aveva eccepito l’asserita invalidità della condanna disciplinare per avere il CDD acquisito, dopo la chiusura del dibattimento, il documento prodotto dallo stesso incolpato e contenente la frase oggetto di giudizio disciplinare, ma peraltro pure contenuta in altri documenti già in atti. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione, peraltro ritenendola pure infondata nel merito).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Cassi), sentenza n. 4 del 22 gennaio 2024

  • Procedimento disciplinare: l’omessa lettura del dispositivo non determina l’invalidità della decisione del CDD

    In tema di procedimento disciplinare, l’omessa lettura del dispositivo costituisce una mera irregolarità che non determina l’invalidità della decisione del CDD, giacché non è espressamente prevista una diversa e più grave sanzione (art. 59, comma 1, lettere l ed m L. n. 247/2012 nonché art. 26 Reg. CNF n. 2/2014 sul Procedimento disciplinare), la quale peraltro non può ricavarsi neppure implicitamente dal codice di rito penale, che nella specie non trova applicazione (art. 59 cit. lett n, nonché art. 10 co. 4 Reg. CNF cit.).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Cassi), sentenza n. 4 del 22 gennaio 2024

    NOTA:
    A quanto consta, non vi sono precedenti editi in termini specificamente riferiti alla disciplina attuale.
    Per la previgente disciplina, cfr. Corte di Cassazione (pres. Schirò, rel. Cirillo), SS.UU, sentenza n. 19526 del 23 luglio 2018, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Calabrò), sentenza del 23 marzo 2016, n. 52, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Piacci), sentenza del 17 luglio 2013, n. 98, che peraltro giungevano alle medesime conclusioni della sentenza di cui in massima.

  • Il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare

    Il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare la conferenza e la rilevanza delle prove dedotte in virtù del principio del libero convincimento, con la conseguenza che la decisione assunta in base alle testimonianze ed agli atti acquisiti in conseguenza degli esposti deve ritenersi legittima, allorquando risulti coerente con le risultanze documentali acquisite al procedimento, né determina nullità del provvedimento la mancata audizione di testimonianze ininfluenti ai fini del giudizio, per essere il collegio già pervenuto all’accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite in sede di istruttoria.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Cassi), sentenza n. 4 del 22 gennaio 2024

  • L’avvocato è deontologicamente responsabile dei propri atti, anche se compiuti assecondando una “supplica” del cliente

    L’avvocato esercita la professione forense in libertà, autonomia e indipendenza (art. 2 L. n. 247/2012, art. 9 cdfArt. 9 cdf – Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenzaL’avvocato deve esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della di…Leggi il testo completo →), sicché risponde deontologicamente del contenuto dei propri atti, quand’anche suggeritogli o richiestogli da terzi (nella specie, il cliente, per reagire ad una provocazione di controparte), giacché il dovere di difesa non giustifica la commissione di illeciti deontologici a pretesa tutela del cliente.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Cassi), sentenza n. 4 del 22 gennaio 2024

    NOTA:
    In senso conforme, da ultimo, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Greco, rel. Giraudo), sentenza n. 147 del 26 settembre 2022.

  • Il dovere di riserbo e segreto riguarda anche fatti già noti ai terzi

    L’obbligo per l’avvocato di non divulgare informazioni conosciute in occasione dell’incarico professionale (art. 28 cdfArt. 28 cdf – Riserbo e segreto professionaleÈ dovere, oltre che diritto, primario e fondamentale dell’avvocato mantenere il segreto e il massimo riserbo sull’attività prestata e su tutte le informazioni che gli siano fornite dal cliente e dalla…Leggi il testo completo →) prescinde dall’eventuale conoscenza dei fatti da parte dei soggetti ai quali gli stessi vengono riferiti (nella specie, le controparti di un processo).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Cassi), sentenza n. 4 del 22 gennaio 2024

  • Sul dovere di segreto e riserbo dell’avvocato

    Anche dopo la cessazione dell’incarico per qualsiasi causa, l’avvocato è tenuto a mantenere il segreto ed il massimo riserbo sull’attività prestata e sulle informazioni di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato ex art. 28 cdfArt. 28 cdf – Riserbo e segreto professionaleÈ dovere, oltre che diritto, primario e fondamentale dell’avvocato mantenere il segreto e il massimo riserbo sull’attività prestata e su tutte le informazioni che gli siano fornite dal cliente e dalla…Leggi il testo completo →(1), tanto nei confronti del cliente quanto della parte assistita(2).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Cassi), sentenza n. 4 del 22 gennaio 2024

    NOTE:
    (1) Sul fatto che il dovere deontologico in parola riguardi anche le informazioni apprese dagli atti di difesa della propria controparte, cfr. Corte di Cassazione (pres. Manna, rel. Graziosi), SS.UU, sentenza n. 10852 del 23 aprile 2021.
    (2) Su tale distinzione cfr., per tutte, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Alpa, rel. Tirale), sentenza del 14 dicembre 2004, n. 296, secondo cui “La parte assistita è colui nell’interesse del quale è svolto l’incarico, il cliente è invece il soggetto che conferisce l’incarico e, se sovente le due figure coincidono, talvolta può accadere che a conferire l’incarico sia un terzo che vuol tutelare l’interesse della parte assistita con il consenso della stessa.”.

  • La produzione in giudizio di corrispondenza riservata è un illecito istantaneo

    Ai fini della prescrizione dell’azione disciplinare, la violazione del divieto di cui all’art. 48 cdfArt. 48 cdf – Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collegaL’avvocato non deve produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente propost…Leggi il testo completo → è un illecito deontologico di carattere istantaneo, che si consuma ed esaurisce al momento stesso della produzione in giudizio della corrispondenza riservata tra colleghi.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Arnau), sentenza n. 2 del 22 gennaio 2024

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Consales), sentenza n. 148 dell’11 luglio 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Di Giovanni), sentenza n. 221 del 25 novembre 2022, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. Stoppani, rel. Corona), sentenza n. 18 del 1 febbraio 2021. Deve quindi ritenersi superato il precedente orientamento (secondo cui la produzione in giudizio di corrispondenza riservata sarebbe invece un illecito deontologico permanente o continuato,) sostenuto dalla giurisprudenza più risalente, tra cui: Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 26 settembre 2014, n. 117, Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 24 luglio 2014, n. 101, Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 7 ottobre 2013, n. 170.