Categoria: Giurisprudenza CNF

  • Sanzione deontologica e precedenti disciplinari

    In ossequio al principio enunciato dall’art. 21 cdfArt. 21 cdf – Potestà disciplinareSpetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica comme…Leggi il testo completo →, nei procedimenti disciplinari l’oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato e tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più adeguata, per la quale occorre effettuare un bilanciamento tra la considerazione di gravità dei fatti addebitati ed i concorrenti criteri di valutazione, quali ad esempio la presenza o assenza di precedenti disciplinari.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Consales, rel. Rivellino), sentenza n. 341 del 29 dicembre 2023

  • Procedimento disciplinare: la (asserita) mancata ricezione della decisione notificata a mezzo posta elettronica certificata

    La ricevuta PEC di avvenuta consegna è opponibile ai terzi fino a prova contraria (DPR n. 68/2005, in combinato disposto con l’art. 48 CAD), la quale ultima tuttavia non può consistere in una mera perizia di parte, in mancanza di una attestazione di malfunzionamento spazio-temporale da richiedersi all’Ente certificatore che ha rilasciato la ricevuta stessa, a ciò abilitato in virtù di provvedimento autorizzativo ministeriale.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Consales, rel. Rivellino), sentenza n. 341 del 29 dicembre 2023

  • La prescrizione dell’azione disciplinare è rilevabile d’ufficio

    La prescrizione dell’azione disciplinare è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche in sede di legittimità, a causa della natura pubblicistica della materia e dell’interesse superindividuale dello Stato e della comunità intermedia, quale l’ordine professionale.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Consales, rel. Rivellino), sentenza n. 341 del 29 dicembre 2023

  • Il rinvio dell’udienza disciplinare per legittimo impedimento

    In applicazione dell’art. 420 ter cpp in combinato disposto con l’art. 59 lett. n) della L. n. 247/2012, l’assenza dell’incolpato o del suo difensore all’udienza dibattimentale comporta il necessario rinvio qualora sia comprovata l’assoluta impossibilità a comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, specifico e documentato ed avente carattere assoluto. In particolare, l’impedimento del professionista a comparire innanzi al giudice disciplinare non può ritenersi sussistente qualora generico e non documentale ovvero qualora non sia supportato da certificato medico che dimostri l’assoluto impedimento del professionista a comparire, giacché la prova del legittimo impedimento deve essere fornita dall’incolpato, mentre il giudice non ha alcun obbligo di disporre accertamenti al fine di completare l’insufficiente documentazione prodotta.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Consales, rel. Rivellino), sentenza n. 341 del 29 dicembre 2023

  • L’obbligo di corrispondere il compenso al domiciliatario

    L’avvocato che abbia scelto o incaricato direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza, ha l’obbligo di provvedere a retribuirlo, ove non adempia il cliente, ex art. 43 cdfArt. 43 cdf – Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collegaL’avvocato che incarichi direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza deve provvedere a compensarlo, ove non adempia il cliente. La violazione del dovere di cui…Leggi il testo completo →.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Pizzuto), sentenza n. 336 del 27 dicembre 2023

  • Le quattro eccezioni al divieto di cancellazione dall’albo in pendenza di procedimento disciplinare

    Il divieto di cancellazione dall’albo, elenco o registro forense dell’iscritto che sia sottoposto a procedimento disciplinare (artt. 17, co. 16, e 53 L. n. 247/2012, già art. 37, penultimo comma, RDL n. 1578/1933) è diretto ad evitare che l’iscritto stesso possa sottrarsi al procedimento disciplinare (atteso che con la cancellazione verrebbe meno il potere di supremazia speciale di cui gode l’Ordine nei soli confronti dei propri iscritti) ed opera dal giorno dell’invio degli atti al CDD fino alla definizione del procedimento stesso. Il divieto in parola non trova tuttavia applicazione nelle ipotesi di: a) mancanza ab origine di uno dei requisiti per l’iscrizione all’albo (art. 17, comma 12, L. n. 247/2012), b) sopravvenuta incompatibilità professionale ovvero successiva perdita dei requisiti di legge necessari per l’iscrizione (art. 17, commi 1 e 2, L. n. 247/2012), c) cessazione dell’esercizio dell’attività professionale in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente (art. 21 L. n. 247/2012); d) pensione di anzianità dell’iscritto (in virtù della copertura costituzionale del diritto alla previdenza sancito dall’art. 38 Cost. che prevale sulla disposizione dell’Ordinamento forense).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Talerico), sentenza n. 335 del 27 dicembre 2023

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Scarano), sentenza n. 35 del 25 marzo 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Napoli), sentenza n. 166 del 11 ottobre 2022, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Corona), sentenza n. 269 del 31 dicembre 2021; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Cosimato), sentenza n. 229 del 28 dicembre 2021.
    Sulla manifesta infondatezza della qlc della normativa in parola, cfr. Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza del 23 settembre 2017, n. 123 e, sull’esatta individuazione del momento iniziale di operatività del divieto in parola, cfr. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Savi), sentenza n. 207 del 30 dicembre 2019.
    Inoltre, sul fatto che la cancellazione dall’albo dell’incolpato comporti l’estinzione dell’eventuale giudizio di gravame pendente dinanzi al CNF per sopravvenuta cessazione della materia del contendere con conseguente consolidamento del provvedimento impugnato, cfr. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Laghi), sentenza n. 159 del 3 ottobre 2022 nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Berti Arnoaldi Veli), sentenza n. 182 del 21 ottobre 2022.
    Infine, sull’estensione del divieto in parola anche ai casi di trasferimento (presso altro COA o presso altra sezione dell’albo tenuto dallo stesso COA), i quali presuppongono comunque una cancellazione appunto finalizzata al trasferimento stesso, confronta per tutte:
    1) per il divieto di trasferimento dell’iscritto presso altro COA, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza del 23 settembre 2017, n. 123;
    2) per il divieto di trasferimento dell’iscritto dalla sezione speciale dell’albo alla sezione ordinaria dello stesso, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Savi), sentenza del 21 novembre 2017, n. 182.

  • Dosimetria della sanzione: il riconoscimento di attenuanti e di aggravanti richiede una (seppur succinta) motivazione

    La sanzione disciplinare espressamente prevista in editto può essere attenuata o aggravata secondo i principi espressi dall’art. 22 cdfArt. 22 cdf – SanzioniLe sanzioni disciplinari sono:a) Avvertimento: consiste nell’informare l’incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere al…Leggi il testo completo →, di cui il Giudice della deontologia deve dar conto, seppur sinteticamente, purché non con motivazione di stile ovvero meramente apparente.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Giraudo), sentenza n. 333 del 27 dicembre 2023

    NOTA:
    In arg. si ricorda comunque che “La mancanza di adeguata motivazione non costituisce motivo di nullità della decisione del Consiglio territoriale, in quanto, alla motivazione carente, il Consiglio Nazionale Forense, giudice di appello, può apportare le integrazioni che ritiene necessarie” (per tutte, da ultimo, Consiglio Nazionale Forense -pres. f.f. Consales, rel. Gagliano-, sentenza n. 240 dell’8 novembre 2023).

  • La prescrizione disciplinare non può essere interrotta per più di 7 anni e mezzo

    Ai sensi dell’art. 56 L. n. 247/2012, l’azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni (comma 1), che decorre dalla commissione del fatto o dalla cessazione della sua permanenza; l’interruzione della prescrizione fa decorrere un nuovo termine di cinque anni (comma 3), ma in nessun caso il termine prescrizionale complessivo può essere superiore a sette anni e sei mesi, scomputato il tempo delle eventuali sospensioni.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Giraudo), sentenza n. 333 del 27 dicembre 2023

  • Sospeso disciplinarmente l’avvocato che “retribuisca” i propri praticanti con sostanze stupefacenti da consumare anche in studio

    I giovani che si affacciano alla professione forense dovrebbero trovare nel proprio dominus una guida e un esempio da seguire. Anche per tale ragione, costituisce grave illecito (pure) disciplinare il comportamento dell’avvocato che -in violazione dell’art. 40 cdfArt. 40 cdf – Rapporti con i praticantiL’avvocato deve assicurare al praticante l’effettività e la proficuità della pratica forense, al fine di consentirgli un’adeguata formazione. L’avvocato deve fornire al praticante un idoneo ambiente d…Leggi il testo completo → nonché dei doveri di probità, dignità e decoro di cui all’art. 9 cdfArt. 9 cdf – Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenzaL’avvocato deve esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della di…Leggi il testo completo →– fornisca ripetutamente ai propri praticanti sostanze stupefacenti (nella specie, del tipo cocaina), permettendone il consumo quotidiano anche all’interno dello studio professionale e omettendo così di assicurare ai praticanti stessi un idoneo ambiente di lavoro nonché l’effettività e la proficuità del tirocinio forense (Nel caso di specie, il professionista ometteva di riconoscere ai propri praticanti, dopo il primo semestre di pratica, un compenso adeguato, ma cedeva loro quotidianamente sostanze stupefacenti che si procurava da un cliente. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’attività professionale per quattro anni).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Minervini), sentenza n. 331 del 27 dicembre 2023

  • La (potenziale) rilevanza deontologica della vita privata del professionista

    Deve ritenersi disciplinarmente responsabile l’avvocato per le condotte che, pur non riguardando strictu sensu l’esercizio della professione, ledano comunque gli elementari doveri di probità, dignità e decoro e, riflettendosi negativamente sull’attività professionale, compromettono l’immagine dell’avvocatura quale entità astratta con contestuale perdita di credibilità della categoria. La violazione deontologica, peraltro, sussiste anche a prescindere dalla notorietà dei fatti, poiché in ogni caso l’immagine dell’avvocato risulta compromessa agli occhi di terzi e degli operatori del diritto.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Minervini), sentenza n. 331 del 27 dicembre 2023