Categoria: Giurisprudenza CNF

  • Procedimento disciplinare: la rilevanza probatoria delle dichiarazioni dell’esponente

    L’attività istruttoria espletata dal consiglio territoriale deve ritenersi correttamente motivata allorquando la valutazione disciplinare sia avvenuta non già solo esclusivamente sulla base delle dichiarazioni dell’esponente o di altro soggetto portatore di un interesse personale nella vicenda, ma altresì dall’analisi delle risultanze documentali acquisite agli atti, che rappresentano certamente il criterio logico-giuridico inequivocabilmente a favore della completezza e definitività della istruttoria. In ogni caso, nulla vieta all’organo disciplinare di affermare la responsabilità per illecito deontologico sulla scorta delle sole dichiarazioni testimoniali del soggetto nei cui confronti quegli illeciti sono stati posti in essere, purchè queste appaiano coerenti, congrue, credibili e non siano contraddette da altre acquisizioni ovvero da argomenti logici di rilievo.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 28 del 26 febbraio 2024

  • Il procedimento disciplinare è attivabile anche d’ufficio (quindi non presuppone un esposto né un interesse dell’esponente)

    Ai sensi degli artt. 50 e 51 L. n. 247/2012 (già art. 38 R.D.L. n. 1578/33), il Consiglio territoriale ha il potere-dovere di promuovere d’ufficio l’azione disciplinare e l’esercizio di tale potere non è condizionato dalla tipologia della fonte della notizia dell’illecito disciplinare rilevante, che può essere costituita anche dalla denuncia di persona non direttamente coinvolta nella situazione nel cui ambito l’illecito è stato posto in essere.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 28 del 26 febbraio 2024

    NOTA:
    In tema di esposto addirittura anonimo, cfr., da ultimo, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Brienza), sentenza n. 219 del 6 novembre 2020.

  • L’appropriazione indebita costituisce illecito permanente

    L’appropriazione indebita costituisce illecito deontologico permanente. Conseguentemente, il relativo dies a quo prescrizionale va individuato nel momento cui: 1) il professionista ponga fine all’omissione ovvero effettui il comportamento positivo dovuto, oppure 2) sollecitato in tal senso, opponga il rifiuto affermando l’asserita legittimità del proprio contegno, con la precisazione che tale diritto debba essere rivendicato espressamente nei confronti dell’altra parte contrattuale (cliente/parte assistita) e non nelle difese contro la pretesa punitiva dello Stato esercitata con il processo penale ovvero in sede disciplinare; 3) in ogni caso, al fine di evitare una irragionevole imprescrittibilità dell’illecito stesso, un “limite alternativo” alla sua permanenza deve essere individuato nella decisione disciplinare di primo grado.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 28 del 26 febbraio 2024

  • Ne bis in idem e recidiva specifica

    Il principio del ne bis in idem ricorre qualora una condotta determinata sotto il profilo fattuale, storico e temporale sia stata già in precedenza delibata nel merito dal Giudice sotto l’aspetto deontologico e si sia pertanto consumato il potere disciplinare in ordine al fatto contestato. Non sussiste pertanto violazione del predetto divieto nel caso in cui la contestazione riguardi un’ipotesi di recidiva specifica, cioè allorché l’incolpato reiteri il comportamento per il quale sia stato in precedenza sanzionato (Nel caso di specie, il professionista aveva invocato il divieto di bis in idem per essere stato sanzionato per un comportamento analogo, nuovamente commesso).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 28 del 26 febbraio 2024

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Pizzuto), sentenza n. 290 del 5 dicembre 2023, Corte di Cassazione (pres. Tirelli, rel. Carrato), SS.UU, sentenza n. 2506 del 4 febbraio 2020, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Pizzuto), sentenza n. 237 dell’8 novembre 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Esposito), sentenza n. 13 del 18 aprile 2019, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Vannucci), sentenza del 28 dicembre 2017, n. 243.

  • Il cumulo tra sanzioni penali e deontologiche non contrasta con il principio del ne bis in idem

    La doppia affermazione di responsabilità, in sede penale ed amministrativa per l’identico fatto, è conforme ai principi della convenzione CEDU e non vìola il divieto di bis in idem, stante la diversa natura ed i diversi fini del processo penale e del procedimento disciplinare, nel quale ultimo il bene tutelato è l’immagine della categoria, quale risultato della reputazione dei suoi singoli appartenenti (Nel caso di specie, il ricorrente aveva eccepito l’asserita nullità della radiazione disciplinare irrogatagli, poiché -a suo dire- violava il principio del ne bis in idem, essendo stato già condannato in sede penale per i medesimi fatti).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Germanà Tascona), sentenza n. 26 del 23 febbraio 2024

  • Incompatibile con la professione forense l’avvocato condannato per corruzione in atti giudiziari

    Il comportamento dell’avvocato, condannato con sentenza penale definitiva per un episodio corruttivo tanto grave da entrare nella storia della Repubblica quale esempio paradigmatico di corruttela a varii livelli, lede l’immagine e la dignità dell’intero ceto forense ed è totalmente incompatibile con il giuramento e l’impegno solenne di cui all’art. 8 L. n. 247/2012, sicché non può che portare all’applicazione della sanzione disciplinare più grave per l’assoluta violazione dei principi di lealtà, probità, dignità, decoro e diligenza (Nel caso di specie, il professionista era stato condannato per corruzione in atti giudiziari in concorso con magistrati ed appartenenti ad uffici giudiziari, con amplissima eco mediatica ed allarme sociale. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della radiazione).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Germanà Tascona), sentenza n. 26 del 23 febbraio 2024

  • Procedimento disciplinare e sentenza di patteggiamento

    L’art. 25, co. 1, lett. b), del D.Lgs. n. 150/2022 (c.d. ‘riforma Cartabia’ della giustizia penale), secondo cui la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti non ha (più) efficacia di giudicato nei giudizi civili, disciplinari, tributari e amministrativi, trova potenziale applicazione per le sole decisioni diciplinari pronunciate dal 30 dicembre 2022 (data di entrata in vigore della norma, per la quale non è stata prevista una specifica disciplina transitoria), giacché -attesane la natura processuale- non opera il principio di retroattività della lex mitior ma il criterio generale del tempus regit actum.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Germanà Tascona), sentenza n. 26 del 23 febbraio 2024

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Cassi), sentenza n. 280 del 5 dicembre 2023 (non massimata in parte qua).
    In arg. v. pure Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Napoli), sentenza n. 56 del 13 maggio 2022.

  • Procedimento disciplinare: la contestazione degli addebiti

    La contestazione degli addebiti non richiede una esposizione minuta, completa e particolareggiata dei fatti oggetto di contestazione, dovendosi dare rilievo, piuttosto, all’iter del procedimento ed alla possibilità che l’incolpato abbia avuto la possibilità di avere conoscenza dell’addebito e di discolparsi. Peraltro, l’individuazione dei capi di incolpazione può avvenire anche per relationem ad atti di cui il segnalato o incolpato sia certamente in possesso per esserne stato il destinatario, non essendo neppure necessario che l’atto prodromico sia unito al documento o che il suo contenuto sia riportato nel corpo del nuovo atto.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Germanà Tascona), sentenza n. 26 del 23 febbraio 2024

  • La “nuova” pregiudizialità penale: la sospensione del procedimento disciplinare è ora una (facoltativa) eccezione

    Con l’entrata in vigore della L. 247/2012 (art. 54), la c.d. pregiudizialità penale ha subìto una forte attenuazione, giacché ora il procedimento disciplinare “può” essere sospeso solo se ciò sia ritenuto “indispensabile”, poiché esso “si svolge ed è definito con procedura e valutazioni autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti”. Stante la regola dell’autonomia dei due processi (c.d. doppio binario), l’obbligo di motivazione deve considerarsi più cogente nel caso in cui il CDD ritenga in via di eccezione di esercitare discrezionalmente la facoltà di sospendere il procedimento disciplinare, e non nel caso contrario.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Germanà Tascona), sentenza n. 26 del 23 febbraio 2024

  • Procedimento disciplinare: la Sezione può approvare un capo di incolpazione diverso da quello proposto dal Consigliere istruttore (anche riqualificandolo nel corso del giudizio)

    L’art. 16 Reg. CNF n. 2/2014 per il Procedimento disciplinare affida al Consigliere istruttore il compito di proporre alla sezione richiesta motivata di archiviazione o di approvazione del capo di incolpazione: trattasi di un potere di impulso che fa salvo quello di deliberazione in capo alla sezione competente, la quale può infatti modificare la portata ed il contenuto degli addebiti da contestare, peraltro anche mediante una riqualificazione del capo di incolpazione pure in sede di decisione disciplinare, qualora l’incolpato, anche attraverso l’iter del procedimento, abbia avuto conoscenza dell’accusa e sia stato messo in condizione di difendersi e discolparsi, non verificandosi una violazione del principio di correlazione tra fatti contestati e quelli assunti alla base della decisione e, perciò, una violazione del principio del contraddittorio e dei diritti della difesa ove siano rimasti immutati gli elementi essenziali e la materialità del fatto.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Germanà Tascona), sentenza n. 26 del 23 febbraio 2024

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cosimato), sentenza n. 244 del 14 novembre 2023.