Il procedimento disciplinare innanzi al CDD ha una struttura che non ricalca quella del processo penale, le cui norme, peraltro, possono quivi trovare applicazione, «se compatibili», solo «per quanto non specificatamente disciplinato» (art. 59, c. 1, lett. n, L. n. 247/2012); tale presupposto, in particolare, non ricorre con riferimento all’art. 415-bis c.p.p. (Avviso all’indagato della conclusione delle indagini preliminari), atteso che la legge professionale e il suo regolamento di attuazione disciplinano in via autonoma e completa le garanzie dell’avvocato oggetto di una notizia di illecito nella fase che precede il dibattimento.
Categoria: Giurisprudenza CNF
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Sospensione dall’esercizio della professione: il “periodo presofferto” in sede cautelare va computato nel periodo di espiazione della sanzione disciplinare
La sospensione cautelare, già sofferta, deve essere computata, dal COA di competenza, nel periodo di espiazione della sospensione disciplinare irrogata per il medesimo fatto (art. 62, co. 8, L. n. 247/2012 e art. 35, co. 6, Reg. CNF n. 2/2014 sul Procedimento disciplinare).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Napoli), sentenza n. 25 del 23 febbraio 2024
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Favor rei: il nuovo codice deontologico si applica retroattivamente, se più favorevole all’incolpato
La nuova disciplina codicistica si applica anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore (15 dicembre 2014), se più favorevole per l’incolpato, ai sensi dell’art. 65 L. n. 247/2012 (che ha esteso alle sanzioni disciplinari il canone penalistico del favor rei, in luogo del tempus regit actum applicato in precedenza dalla prevalente giurisprudenza). Tale valutazione è da effettuarsi in concreto ed è pertanto necessario procedere al raffronto tra le disposizioni di cui agli articoli del Codice deontologico precedentemente vigente con le corrispondenti previsioni del nuovo Codice applicabili al caso di specie, al fine di verificare se siano mutati (in melius) l’inquadramento della fattispecie ed il regime sanzionatorio.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Napoli), sentenza n. 25 del 23 febbraio 2024
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L’estinzione del processo impugnatorio dinanzi al CNF rende definitiva la sanzione disciplinare ivi impugnata
La mancata riassunzione del procedimento giurisdizionale dinanzi al CNF dopo il rinvio da parte della Corte di Cassazione comporta l’estinzione del procedimento impugnatorio (artt. 392-393 cpc) ma non della sanzione disciplinare impugnata, la quale, anzi, essendo una mera determinazione amministrativa, si consolida e diviene definitiva.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Pizzuto), sentenza n. 24 del 23 febbraio 2024
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Pizzuto), sentenza n. 194 del 3 ottobre 2023. -
Non sussiste un potere in capo al COA di rideterminare, in fase esecutiva, la sanzione divenuta definitiva
Le funzioni esercitate in materia disciplinare dai Consigli territoriali, ed il relativo procedimento, hanno natura amministrativa, e non giurisdizionale. A tale stregua, essi non hanno il potere di rideterminare la sanzione divenuta definitiva né di conoscere dell’esecuzione delle sanzioni disciplinari irrogate nei confronti degli iscritti, né in contrario può invocarsi l’art. 35 Regolamento C.N.F. n. 2 del 2104 (recante “Esecuzione della decisione disciplinare”), giacché la disciplina ivi dettata attiene (salva l’ipotesi della sospensione) agli aspetti meramente amministrativi dell’esecuzione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Pizzuto), sentenza n. 24 del 23 febbraio 2024
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L’assunzione di incarichi in violazione del dovere di competenza professionale
Costituisce violazione degli artt. 14 e 26 cdf il comportamento dell’avvocato che assuma incarichi senza averne l’adeguata competenza tecnica.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Pizzuto), sentenza n. 23 del 23 febbraio 2024
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La richiesta di un compenso maggiore di quello preventivato per l’attività professionale
Costituisce violazione dell’art. 9 cdfArt. 9 cdf – Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenzaL’avvocato deve esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della di…Leggi il testo completo → (Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza) il comportamento dell’avvocato che richieda un compenso ulteriore rispetto all’importo indicato nel preventivo per quella medesima attività professionale (art. 27 cdfArt. 27 cdf – Doveri di informazioneL’avvocato deve informare chiaramente la parte assistita, all’atto dell’assunzione dell’incarico, delle caratteristiche e dell’importanza di quest’ultimo e delle attività da espletare, precisando le i…Leggi il testo completo →).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Pizzuto), sentenza n. 23 del 23 febbraio 2024
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L’ottenimento di incarichi a mezzo agenti o procacciatori, in cambio di una percentuale sui compensi
Costituisce violazione dell’art. 37 cdfArt. 37 cdf – Divieto di accaparramento di clientelaL’avvocato non deve acquisire rapporti di clientela a mezzo di agenzie o procacciatori o con modi non conformi a correttezza e decoro. L’avvocato non deve offrire o corrispondere a colleghi o a terzi…Leggi il testo completo → (Divieto di accaparramento di clientela) il comportamento dell’avvocato che acquisisca clientela mediante agenzie o procacciatori, specie se in cambio di una percentuale sui compensi o di altri vantaggi.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Pizzuto), sentenza n. 23 del 23 febbraio 2024
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Procedimento disciplinare: inammissibile l’impugnazione da parte dell’esponente
La legittimazione a proporre impugnazione delle decisioni disciplinari del Consiglio territoriale compete esclusivamente all’incolpato (nel caso di affermazione di sua responsabilità), nonché per ogni decisione al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, al Procuratore delle Repubblica e al Procuratore Generale della Corte di Appello (art. 61 L. n. 247/2012), e non pure all’esponente, il cui eventuale ricorso deve pertanto dichiararsi inammissibile, ferma restando la facoltà di rivolgersi al giudice civile o penale per far valere i propri interessi (Nella specie, l’esponente aveva impugnato il provvedimento di archiviazione del CDD).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Santinon), sentenza n. 14 del 30 gennaio 2024
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Santinon), sentenza n. 15 del 30 gennaio 2024
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Santinon), sentenza n. 16 del 30 gennaio 2024
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Santinon), sentenza n. 17 del 30 gennaio 2024
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Santinon), sentenza n. 19 del 30 gennaio 2024
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L’estinzione del giudizio d’impugnazione al CNF per rinuncia al ricorso
La rinuncia all’impugnazione proposta da parte del ricorrente determina la immediata estinzione del relativo procedimento per cessazione della materia del contendere, non essendo a tal fine necessaria la sua accettazione da parte dell’appellato, con conseguente stabilizzazione della decisione gravata (nella specie, cancellazione amministrativa dall’Albo – Sezione Speciale avvocati stabiliti per incompatibilità ex art. 18 L 247/2012).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 7 del 22 gennaio 2024