L’avvocato che strumentalmente chieda la cancellazione dall’albo e dalla cassa di previdenza, ottenendo la restituzione di tutti i contributi versati e dei relativi interessi, e che, immediatamente dopo, chieda una nuova iscrizione, pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante in quanto lesivo di quei principi di solidarietà mutualistica, ai quali l’intera previdenza forense è informata (nella specie è stata inflitta la sanzione della sospensione per due mesi). (Accoglie ricorso avverso decisione C.d.O. di Cagliari, 24 marzo 1994).
Consiglio Nazionale Forense (pres. CAGNANI, rel. BONAZZI), sentenza del 29 novembre 1995, n. 136