L’illecito disciplinare sussiste indipendentemente dal verificarsi del danno per la controparte; la mancanza di un danno può, comunque, rilevare ai fini della applicazione della sanzione. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. Brescia, 4 luglio 1994). Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Panuccio, rel. Guidi), sentenza del 21 febbraio 1996, n. 19