Categoria: Giurisprudenza CNF

  • Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Sostituzione del collega nell’attività di difesa – Illecito deontologico – Non sussiste.

    Non viola alcuna norma deontologica l’avvocato che sostituisca il collega nell’attività difensiva in mancanza di prova che la sostituzione sia avvenuta senza il preventivo contatto con il primo legale e senza portare a conoscenza di quest’ultimo la revoca del mandato. (Accoglie ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 10 dicembre 1998).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. PETIZIOL), sentenza del 14 novembre 2000, n. 164

  • Avvocato – Procedimento disciplinare – Prescrizione dell’azione – Termine quinquennale.

    L’art. 51 della l.p. stabilisce in 5 anni dal compimento del fatto il termine di prescrizione dell’azione disciplinare. Deve pertanto essere annullata la decisione del C.d.O. emessa in un procedimento aperto dopo oltre cinque anni dalla commissione del fatto, che integri una violazione deontologica di carattere istantaneo. (Nella specie il professionista aveva apposto la firma apocrifa del cliente su una scrittura privata redatta sulla sua carta intestata oltre cinque anni prima l’inizio dell’azione disciplinare). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Foggia, 5 giugno 1999).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. GAZZARA), sentenza del 14 novembre 2000, n. 163

  • Avvocato – Tenuta albi – Iscrizione di diritto all’albo per il patrocinio avanti le magistrature superiori – Iscrizione di docente Istituto superiore di polizia – Inammissibilità.

    L’iscrizione di diritto all’albo degli avvocati abilitati al patrocinio avanti le magistrature superiori deve essere accompagnata dalla sussistenza dei presupposti richiesti dall’art.34 lett. a del r.d.l. 27/11/33 n.1578, che consente l’iscrizione senza dover superare alcun esame di abilitazione a taluni soggetti tassativamente elencati (magistrati, avvocati dello stato, professori delle discipline giuridiche nelle università e negli istituti equiparati, ex prefetti), in presenza di determinati presupposti quali la durata dell’esercizio delle funzioni e l’assenza di condizioni di incompatibilità. Pertanto, deve essere rigettata la domanda di iscrizione presentata da un soggetto svolgente una funzione non rientrante in quelle tassativamente previste. (Nella specie il professionista era dipendente dell’istituto superiore di polizia non equiparato né equiparabile alle università). (Rigetta ricorso avverso decisione Comitato CNF, 27 maggio 1999).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. SGROMO), sentenza del 14 novembre 2000, n. 162

  • Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O – Mancanza di motivazione – Annullabilità.

    Deve essere accolto il ricorso e per l’effetto annullata la decisione del C.d.O. che manchi della motivazione costituendo la stessa principio fondamentale per garantire l’esercizio del diritto di difesa e per conoscere le ragioni logico – giuridiche che hanno portato alla decisione stessa. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Palermo, 4 maggio 1998).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. ZURLO), sentenza del 14 novembre 2000, n. 161

  • Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Notizie riguardanti il collega – Illecito deontologico – Sussiste.

    Pone in essere un comportamento contrario ai principi di correttezza e lealtà oltre che al dovere di colleganza, il professionista che accusi un collega, attraverso una missiva inviata a terzi, di aver tenuto un comportamento delittuoso senza averne le prove . (Nella specie in considerazione della buona fede dell’incolpato la sanzione della censura è stata sostituita con la sanzione dell’avvertimento). (Accoglie parzialmente ricorso avverso decisione C.d.O. di Trieste, 21 NOVEMBRE 1996).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. FRANCO), sentenza del 14 novembre 2000, n. 160

  • Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Violazione del rapporto di fiducia -Trattenimento somme ricevute dal cliente – Illecito deontologico – Sussiste.

    Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante l’avvocato che organizzi per il cliente una vendita fittizia di vari immobili, che alla fine risulti essere una truffa ai danni del cliente stesso, architettata dal terzo acquirente con la piena consapevolezza dell’avvocato, e inoltre trattenga somme di denaro avute dal cliente in ragione del mandato ricevuto. (Nella specie, in considerazione della sudditanza psicologica dell’avvocato nei confronti dell’organizzatore della truffa, la sanzione disciplinare della cancellazione dall’albo è stata sostituita con quella della sospensione per anni uno). (Accoglie parzialmente ricorso avverso decisione C.d.O. di Viterbo, 23 marzo 1999).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. SICILIANO), sentenza del 14 novembre 2000, n. 159

  • Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Divieto di Pubblicità – Invio di cartoncino informativo – Illecito deontologico – Non sussiste.

    Alla luce anche delle recenti modifiche apportate al Codice deontologico forense, l’invio di un biglietto che specifichi nell’ambito della correttezza dell’informazione l’indicazione di particolari rami di attività esercitati dal professionista e il tipo di organizzazione dello studio non comporta alcuna violazione deontologica. (Nella specie l’incolpato è stato prosciolto da ogni addebito). (Accoglie ricorso avverso decisione C.d.O. di Brescia, 7 ottobre 1996).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. PAURI), sentenza del 14 novembre 2000, n. 158

  • Avvocato – Procedimento disciplinare – Delibera di archiviazione del C.d.O – Ricorso al C.N.F. – In impugnabilità.

    Il provvedimento di archiviazione del C.d.O. locale è atto inimpugnabile. Infatti in materia disciplinare l’impugnazione è consentita solo avverso le decisioni che concludono un procedimento disciplinare e legittimati a proporla sono l’iscritto contro cui si procede e il procuratore generale presso la corte d’appello; ogni altra impugnazione proposta da soggetti diversi da quelli indicati non è ammissibile. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Novara, 16 febbraio 1998).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. ZURLO), sentenza del 14 novembre 2000, n. 156

  • Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Richiesta di atti da parte del cliente – Ritardato invio degli atti – Illecito deontologico – Non sussiste.

    Non viola alcuna norma deontologica l’avvocato che spedisca alcuni atti al cliente in un arco di tempo che, pur pregiudicando la possibilità di appellare una sentenza, è da ritenersi congruo, quando il cliente stesso nulla abbia detto in merito all’urgenza della richiesta.(Nella specie l’avvocato è stato prosciolto dall’addebito). (Accoglie ricorso avverso decisione C.d.O. di Livorno, 24 gennaio 1996).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. FRANCHINI), sentenza del 14 novembre 2000, n. 158

  • Avvocati – Tenuta albi – Elenco speciale – Iscrizione dipendente pubblico -Tassatività dei requisiti – Sussiste.

    Il dipendente pubblico abilitato all’esercizio della professione forense per ottenere l’iscrizione nell’elenco speciale ammesso all’albo professionale deve dimostrare che:
    – presso l’ente da cui egli dipende sia stato istituito un ufficio stacato ed autonomo, con specifica trattazione delle cause e degli affari dell’ente ;
    – che a detto ufficio egli sia adibito occupandosi in via esclusiva delle cause e degli affari dell’ente. (Nella specie è stato cancellato il professionista che non era adibito in via esclusiva alle cause e agli affari dell’ente ma svolgeva anche funzioni amministrative dirigenziali). (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Ancona, 14 dicembre 1998).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. SGROMO), sentenza del 14 novembre 2000, n. 157