L’avvocato che trattenga somme incassate in nome e per conto del cliente pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante (nella specie è stata ritenuta idonea la sospensione per sei mesi). (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Bolzano, 13 novembre 1992). Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CAGNANI, rel. Buccico), sentenza del 29 novembre 1995, n. 140