La legittimazione a ricorrere al C.N.F. spetta soltanto al pubblico ministero ed al professionista interessato, da intendersi come colui che si duole di un provvedimento adottato in materia disciplinare nei suoi confronti e non, invece, al denunziante, terzo privato cittadino, i cui interessi possono trovare tutela attraverso l’impugnativa del pubblico ministero. Pertanto è inammissibile il […]