Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante, e contrario agli obblighi di lealtà e correttezza propri della professione forense, l’avvocato che registri un colloquio con un magistrato all’insaputa di quest’ultimo e che successivamente si adoperi per la pubblica diffusione di tale registrazione. (Nella specie è stata confermata la sanzione disciplinare della censura). (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 21 settembre 1995).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. RUGGIERI), sentenza del 4 novembre 2000, n. 139